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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10300/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1968, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 11 maggio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila era stato accolto il reclamo proposto, ex art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., disponendo che a cura della Direzione di quell'istituto penitenziario gli fosse consentito di acquistare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, con applicazione degli altri limiti e divieti di cui alla Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017.

1.1. Investito del reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha respinto l'impugnazione con ordinanza in data 11 maggio 2021.

Dopo avere ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., che imponeva il divieto di cuocere cibi, perché in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con membri dell'associazione criminale di appartenenza, il Collegio aquilano ha evidenziato come la sospensione delle regole del trattamento ordinario debba essere finalizzata a prevenire contatti con l'organizzazione criminale, onde impedire di perpetuare il controllo delle attività illecite dell'organizzazione e la consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli istituti di pena.

Situazione nella specie non ricorrente, atteso che le limitazioni dei cibi acquistabili sarebbero estranee alla ratio dell'istituto e assumerebbero un valore esclusivamente afflittivo.

2. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico promiscuo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35- bis, 41-bis Ord. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018 con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asseritamente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva.

In realtà, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata, avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio, possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario.

Esigenza che giustificherebbe la previsione di un differente potere di spesa riconosciuto ai detenuti sottoposti al regime differenziato.

Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria di cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo.

E ciò senza considerare le ragioni per le quali un determinato alimento sia stato inserito nel "modello 72" dei secondi e non anche dei primi, come nel caso, a solo titolo di esempio, dei prodotti contenuti in barattoli di metallo o di vetro, di cui potrebbe essere fatto un uso improprio grazie alla pericolosità dei materiali di confezionamento.

E, anzi, l'assimilazione sarebbe stata operata senza neppure confrontare i due elenchi di generi alimentari, onde verificare se effettivamente la scelta compiuta dall'Amministrazione sia irragionevole e, dunque, rispondente a una logica meramente afflittiva.

In ogni caso, come riconosciuto da numerosi provvedimenti di merito, non sussisterebbe un diritto del detenuto a ottenere uno specifico e singolo alimento per il solo fatto che sia inserito nel "modello 72" applicato ai detenuti comuni, peraltro non unico, ma adottato dai singoli istituti in attuazione anche del principio della territorialità.

Né potrebbe ravvisarsi un grave e attuale pregiudizio al relativo diritto, ove ritenuto sussistente.

Infine, la limitazione dei generi alimentari andrebbe valutata rispetto all'esigenza di evitare che, all'interno dei gruppi di socialità, si formino dei rapporti di supremazia.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato lamenta che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza non le sia mai stata notificata.

3. In data 9 novembre 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Deve osservarsi, preliminarmente, che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni 'giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».

2.1. Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto».

Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che, come correttamente osserva l'ordinanza impugnata, eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»).

2.2. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo.

Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo estendersi al piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

In ogni caso, come anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali.

3. Nel caso di specie, l'Amministrazione ricorrente sottolinea come il divieto di acquisto di determinati cibi sia finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria.

In relazione a tale profilo, nella sentenza n. 186 del 2018 la Corte costituzionale ha, però, riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti ié generi alimentari da parte di tutti detenuti; e come il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti.

Ne consegue, dunque, che ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione sarebbe pienamente giustificata.

Tuttavia, dal tenore del provvedimento impugnato è possibile ricavare che, nel caso qui in esame, i beni di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto da parte del detenuto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen.

Beni la cui acquisizione, secondo l'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, non configura la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comunicazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario, anche attraverso l'acquisizione di una posizione di supremazia nei confronti degli altri detenuti.

3.1. Tale valutazione non è stata in alcun modo intaccata dai ricorsi dell'Amministrazione, con i quali si è tentato di censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza osservando che la individuazione di un differente catalogo di generi alimentari si giustificherebbe proprio con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi.

In proposito, tuttavia, è appena il caso di osservare che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (si veda, in proposito, il già citato art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).

Quanto, poi, alla possibilità di un'utilizzazione impropria di determinati oggetti, i quali, in ragione dei materiali adoperati per il confezionamento, potrebbero essere usati come strumenti per l'offesa alla persona, la deduzione è insuperabilmente generica, non essendo stato chiarito a quali beni ci si riferisca.

Pertanto, la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni acquistabili si rivela sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (cfr. la sentenza n. 97 del 5 maggio n 2020).

Ciò sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

4.1. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1968, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 11 maggio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila era stato accolto il reclamo proposto, ex art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., disponendo che a cura della Direzione di quell'istituto penitenziario gli fosse consentito di acquistare al cd. sopravvitto gli stessi generi alimentari compresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, con applicazione degli altri limiti e divieti di cui alla Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017. 1.1. Investito del reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha respinto l'impugnazione con ordinanza in data 11 maggio 2021. Dopo avere ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., che imponeva il divieto di cuocere cibi, perché in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con membri dell'associazione criminale di appartenenza, il Collegio aquilano ha evidenziato come la sospensione delle regole del trattamento ordinario debba essere finalizzata a prevenire contatti con l'organizzazione criminale, onde impedire di perpetuare il controllo delle attività illecite dell'organizzazione e la consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli istituti di pena. Situazione nella specie non ricorrente, atteso che le limitazioni dei cibi acquistabili sarebbero estranee alla ratio dell'istituto e assumerebbero un valore esclusivamente afflittivo. 2. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo, con un unico promiscuo motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35- bis, 41-bis Ord. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018 con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asseritamente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva. In realtà, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata, avrebbe ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio, possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario. Esigenza che giustificherebbe la previsione di un differente potere di spesa riconosciuto ai detenuti sottoposti al regime differenziato. Sotto altro profilo, l'ordinanza sarebbe generica in quanto non avrebbe esaminato una specifica doglianza del detenuto in relazione all'esclusione di una particolare categoria di cibi, scrutinando la pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo. E ciò senza considerare le ragioni per le quali un determinato alimento sia stato inserito nel "modello 72" dei secondi e non anche dei primi, come nel caso, a solo titolo di esempio, dei prodotti contenuti in barattoli di metallo o di vetro, di cui potrebbe essere fatto un uso improprio grazie alla pericolosità dei materiali di confezionamento. E, anzi, l'assimilazione sarebbe stata operata senza neppure confrontare i due elenchi di generi alimentari, onde verificare se effettivamente la scelta compiuta dall'Amministrazione sia irragionevole e, dunque, rispondente a una logica meramente afflittiva. In ogni caso, come riconosciuto da numerosi provvedimenti di merito, non sussisterebbe un diritto del detenuto a ottenere uno specifico e singolo alimento per il solo fatto che sia inserito nel "modello 72" applicato ai detenuti comuni, peraltro non unico, ma adottato dai singoli istituti in attuazione anche del principio della territorialità. Né potrebbe ravvisarsi un grave e attuale pregiudizio al relativo diritto, ove ritenuto sussistente. Infine, la limitazione dei generi alimentari andrebbe valutata rispetto all'esigenza di evitare che, all'interno dei gruppi di socialità, si formino dei rapporti di supremazia. Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato lamenta che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza non le sia mai stata notificata. 3. In data 9 novembre 2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Deve osservarsi, preliminarmente, che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni 'giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1. Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che, come correttamente osserva l'ordinanza impugnata, eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»). 2.2. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo estendersi al piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. In ogni caso, come anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 3. Nel caso di specie, l'Amministrazione ricorrente sottolinea come il divieto di acquisto di determinati cibi sia finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria. In relazione a tale profilo, nella sentenza n. 186 del 2018 la Corte costituzionale ha, però, riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti ié generi alimentari da parte di tutti detenuti; e come il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti. Ne consegue, dunque, che ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione sarebbe pienamente giustificata. Tuttavia, dal tenore del provvedimento impugnato è possibile ricavare che, nel caso qui in esame, i beni di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto da parte del detenuto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. Beni la cui acquisizione, secondo l'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, non configura la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comunicazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario, anche attraverso l'acquisizione di una posizione di supremazia nei confronti degli altri detenuti. 3.1. Tale valutazione non è stata in alcun modo intaccata dai ricorsi dell'Amministrazione, con i quali si è tentato di censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza osservando che la individuazione di un differente catalogo di generi alimentari si giustificherebbe proprio con la necessità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. In proposito, tuttavia, è appena il caso di osservare che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (si veda, in proposito, il già citato art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Quanto, poi, alla possibilità di un'utilizzazione impropria di determinati oggetti, i quali, in ragione dei materiali adoperati per il confezionamento, potrebbero essere usati come strumenti per l'offesa alla persona, la deduzione è insuperabilmente generica, non essendo stato chiarito a quali beni ci si riferisca. Pertanto, la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni acquistabili si rivela sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (cfr. la sentenza n. 97 del 5 maggio n 2020). Ciò sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. 4.1. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017
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