CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIASCHE' FORTUNATA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso formulato dalle ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attiene alla motivazione sulla dimensione della pena e non già alla denunciata sua illegalità, in un procedimento definito con sentenza di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; 2. Considerato che, in tema di "patteggiamento in appello", COME reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sarizionatorio, tranne che nei casi di illegalità. Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all'omologo istituto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzionatorio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinmione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (per usare l'espressione del massimo collegio nomofilattico). 3. Ritenuto che il motivo addotto si risolve nella inammissibile richiesta di rivedere la pena inflitta, lamentandosi la mancata motivazione circa il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti e l'aumento per la continuazione, mentre non vi sono profili di illegalità del suo dimensionamento, rilevabili da questa Corte regolatrice; 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1