CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 42698/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di rapina aggravata e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, a seguito di accordo ex art. 599 bis c.p.p. è stata rideterminata la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 62 n. 6 cod. pen. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato essendosi la corte territoriale, quanto a tale profilo di censura, conformata al condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici ( Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685. Anche l' ulteriore motivo è manifestamente infondato non apparendo censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello ha negato la ulteriore circostanza attenuante richiesta in applicazione del condivisibile principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante in considerazione del comportamento dell'imputato che aveva risarcito il solo danno patrimoniale a seguito di una messa in mora da parte della parte lesa ed aveva successivamente agito in sede civile per il recupero delle somme corrisposte a tale titolo) (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015 - dep. 17/02/2016, Minzolini, Rv. 26583101), ritenendo, con motivazione logica e congrua, il risarcimento non satisfattivo. 2.2. Le censure avanzate da [OSCURATO:PERSONA] sono proposte per motivi non consentiti. Dal momento che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201) non può il ricorrente dolersi in questa sede della mancata concessione di una pena "più benevola". 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022