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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 24234/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che li ha condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed €.8000 di multa (Belardinelli) ed anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa (Pirani) per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990.

A motivo del ricorso il Belardinelli deduce vizio violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, vizio di motivazione e di violazione di legge relativamente esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla applicazione della recidiva.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

Quanto alla carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la recidiva ( motivo comune ai due ricorrenti) non si rileva il vizio lamentato, atteso che la sentenza impugnata fa espresso riferimento, quanto al Belardinelli, al precedente specifico dell'imputato, condannato con in via definitiva nel 2018 per detenzione a fini di spaccio non di lieve entità, rilevando come quest'ultimo era ricaduto nel medesimo reato, evidente espressione di una maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato.

Stesse considerazioni vengono svolte nella sentenza impugnata quanto alla Pirani, in ordine alla quale i giudici di merito rilevano che la stessa aveva riportato due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti nonché ulteriori tre condanne per reati contro il patrimonio, evidenziando che, avuto riguardo alla omogeneità dei reati rispetto a quello in contestazione, alla ripetizione degli illeciti e alla crescente gravità dei reati commessi, l'ultimo episodio rivelasse certamente una maggiore pericolosità della ricorrente.

Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

Quanto alla doglianza del Belardinelli in ordine allo scostamento dal minimo edittale ( la pena base è stata fissata in anni 4 e mesi 6) va ricordato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

In ordine alla qualificazione del fatto contestato alla Pirani nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez.

U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli I che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti).

I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( cocaina da cui era possibile ricavare 143 dosi da immettere sul mercato), ma anche la disponibilità di un luogo di stoccaggio (cantina di pertinenza dell'abitazione della Pirani) e di mezzi per la preparazione delle dosi da smerciare (due apparecchi per saldare le buste), oltre che gli inequivoci elementi indicativi dello stabile inserimento della Pirani in un contesto dedito al narcotraffico, attesa la contestuale disponibilità di oltre 8 kg di hashísh, del cui smercio veniva tenuta anche una contabilità, rinvenuta presso l'abitazione dell'imputata unitamente a materiale per il confezionamento.

Si tratta di oggettive modalità dell'azione che, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, hanno condotto la Corte territoriale ad escludere l'ipotesi lieve.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, che li ha condannati rispettivamente alla pena di anni tre di reclusione ed €.8000 di multa (Belardinelli) ed anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa (Pirani) per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990. A motivo del ricorso il Belardinelli deduce vizio violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, vizio di motivazione e di violazione di legge relativamente esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla applicazione della recidiva. Le doglianze sono manifestamente infondate. Quanto alla carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la recidiva ( motivo comune ai due ricorrenti) non si rileva il vizio lamentato, atteso che la sentenza impugnata fa espresso riferimento, quanto al Belardinelli, al precedente specifico dell'imputato, condannato con in via definitiva nel 2018 per detenzione a fini di spaccio non di lieve entità, rilevando come quest'ultimo era ricaduto nel medesimo reato, evidente espressione di una maggiore inclinazione a delinquere dell'imputato. Stesse considerazioni vengono svolte nella sentenza impugnata quanto alla Pirani, in ordine alla quale i giudici di merito rilevano che la stessa aveva riportato due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti nonché ulteriori tre condanne per reati contro il patrimonio, evidenziando che, avuto riguardo alla omogeneità dei reati rispetto a quello in contestazione, alla ripetizione degli illeciti e alla crescente gravità dei reati commessi, l'ultimo episodio rivelasse certamente una maggiore pericolosità della ricorrente. Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Quanto alla doglianza del Belardinelli in ordine allo scostamento dal minimo edittale ( la pena base è stata fissata in anni 4 e mesi 6) va ricordato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In ordine alla qualificazione del fatto contestato alla Pirani nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli I che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( cocaina da cui era possibile ricavare 143 dosi da immettere sul mercato), ma anche la disponibilità di un luogo di stoccaggio (cantina di pertinenza dell'abitazione della Pirani) e di mezzi per la preparazione delle dosi da smerciare (due apparecchi per saldare le buste), oltre che gli inequivoci elementi indicativi dello stabile inserimento della Pirani in un contesto dedito al narcotraffico, attesa la contestuale disponibilità di oltre 8 kg di hashísh, del cui smercio veniva tenuta anche una contabilità, rinvenuta presso l'abitazione dell'imputata unitamente a materiale per il confezionamento. Si tratta di oggettive modalità dell'azione che, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, hanno condotto la Corte territoriale ad escludere l'ipotesi lieve. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro ciascuno, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
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