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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35670/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 12 aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile, per l'aspecificità dei motivi, l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città dell'8 gennaio precedente, che lo aveva condannato per il delitto di evasione.

Con un unico motivo, egli lamenta la, violazione degli artt. 581 e 591, cod. proc. pen., contestando il giudizio di genericità dei suoi motivi di gravame, in quanto, con quest'ultimo, era stata in particolare evidenziata l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di un documento decisivo, e dunque rilevando come la Corte d'appello abbia in realtà reso una pronuncia di merito in assenza di contraddittorio.

2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo dì rigettare il ricorso.

3. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo, non sussistendo, infatti, la lamentata violazione della legge processuale.

3.1. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Ed il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso da quest'ultima, quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (in questi termini, tra moltissime altre, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

A seguito della novella del 2017, invero, il giudizio di secondo grado non può avere ad oggetto la mera rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice dì primo grado si sia già espresso: la necessaria specificità dei motivi comporta, infatti, che l'appello venga ormai a configurarsi come giudizio critico su punti specificamente dedotti, rappresentando una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado, se esistente.

Ne consegue che, ove í motivi non siano idonei a rappresentare l'esistenza e l'incidenza di tale eventuale errore, l'atto di appello va reputato inammissibile.

La riforma delle impugnazioni, in altri termini, con dichiarate finalità dissuasive rispetto ad impugnazioni dilatorie o troppo generiche, delinea anche l'appello come giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata; e, dunque, la specificità dei motivi - con riferimento sia alle ragioni di diritto che agli elementi di fatto - diviene elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità di tale mezzo di gravame.3.2.

Nello specifico, la Corte d'appello ha correttamente applicato tali princìpi di diritto, ampiamente illustrando i passaggi qualificanti della motivazione della sentenza di primo grado, soffermandosi specificamente sul documento prodotto dalla difesa - e, in realtà, compiutamente valutato dal primo giudice - nonché evidenziando l'assenza, nell'atto di gravame, di qualsiasi valutazione critica sulle argomentazioni per le quali esso non fosse stato dal Tribunale ritenuto sufficiente a rendere credibile la versione difensiva dell'imputato.

Assenza, questa, indirettamente confermata dallo stesso ricorso in rassegna, in cui addirittura il riferimento nell'atto d'appello all'anzidetto documento viene definito «implicito», ancorché rappresentato come inequivoco, e comunque non si evidenziano rilievi critici formulati verso la valutazione operatane dal Tribunale.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza della Corte di appello di Torino del 12 aprile scorso, che ha dichiarato inammissibile, per l'aspecificità dei motivi, l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città dell'8 gennaio precedente, che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Con un unico motivo, egli lamenta la, violazione degli artt. 581 e 591, cod. proc. pen., contestando il giudizio di genericità dei suoi motivi di gravame, in quanto, con quest'ultimo, era stata in particolare evidenziata l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di un documento decisivo, e dunque rilevando come la Corte d'appello abbia in realtà reso una pronuncia di merito in assenza di contraddittorio. 2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, chiedendo dì rigettare il ricorso. 3. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo, non sussistendo, infatti, la lamentata violazione della legge processuale. 3.1. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati í rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Ed il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso da quest'ultima, quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (in questi termini, tra moltissime altre, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). A seguito della novella del 2017, invero, il giudizio di secondo grado non può avere ad oggetto la mera rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice dì primo grado si sia già espresso: la necessaria specificità dei motivi comporta, infatti, che l'appello venga ormai a configurarsi come giudizio critico su punti specificamente dedotti, rappresentando una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado, se esistente. Ne consegue che, ove í motivi non siano idonei a rappresentare l'esistenza e l'incidenza di tale eventuale errore, l'atto di appello va reputato inammissibile. La riforma delle impugnazioni, in altri termini, con dichiarate finalità dissuasive rispetto ad impugnazioni dilatorie o troppo generiche, delinea anche l'appello come giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata; e, dunque, la specificità dei motivi - con riferimento sia alle ragioni di diritto che agli elementi di fatto - diviene elemento essenziale ai fini dell'ammissibilità di tale mezzo di gravame.3.2. Nello specifico, la Corte d'appello ha correttamente applicato tali princìpi di diritto, ampiamente illustrando i passaggi qualificanti della motivazione della sentenza di primo grado, soffermandosi specificamente sul documento prodotto dalla difesa - e, in realtà, compiutamente valutato dal primo giudice - nonché evidenziando l'assenza, nell'atto di gravame, di qualsiasi valutazione critica sulle argomentazioni per le quali esso non fosse stato dal Tribunale ritenuto sufficiente a rendere credibile la versione difensiva dell'imputato. Assenza, questa, indirettamente confermata dallo stesso ricorso in rassegna, in cui addirittura il riferimento nell'atto d'appello all'anzidetto documento viene definito «implicito», ancorché rappresentato come inequivoco, e comunque non si evidenziano rilievi critici formulati verso la valutazione operatane dal Tribunale. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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