Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15753/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con i primi due motivi, [OSCURATO:PERSONA] introduce obiezioni del tutto inidonee a stimolare i poteri censori del giudice di legittimità, afferenti, per un verso, all'offensività della condotta, che la Corte di appello ha debitamente ricollegato alla detenzione di due carabine ad aria compressa, prive di matricola, modificate e capaci di sviluppare un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e che l'imputato contesta sulla scorta di un dato che, in quest'ottica, è del tutto irrilevante, quale l'effettiva destinazione delle armi a scopi lesivi o minatori; che il secondo motivo trova, parimenti, plateale smentita nella puntuale risposta che il giudice di secondo grado ha apprestato in relazione a tutte le doglianze sollevate con l'atto di appello; che con il terzo ed ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] invoca, da un canto, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 3 legge 18 aprile 1975, n. 110, così reiterando un argomento che, già sottoposto alla Corte di appello, è stato, in quella sede, disatteso (cfr., in specie, le pagg. 3 e 4) sulla base di pertinenti e convincenti rilievi e, precipuamente, del richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262268- 01), mentre il contegno serbato nella fattispecie, risoltosi nella detenzione di un oggetto che costituisce, per le sue potenzialità offensive, arma comune da sparo e che, in quanto privo di matricola, deve senz'altro ritenersi clandestino, sì da imporre la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; che, d'altro canto, la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse al concreto coefficiente di offensività della condotta, avente ad oggetto la concomitante detenzione di una pluralità di armi altamente offensive in capo a soggetto gravato da numerosi precedenti, anche per reati della stessa indole; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto 2evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

M. Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con i primi due motivi, [OSCURATO:PERSONA] introduce obiezioni del tutto inidonee a stimolare i poteri censori del giudice di legittimità, afferenti, per un verso, all'offensività della condotta, che la Corte di appello ha debitamente ricollegato alla detenzione di due carabine ad aria compressa, prive di matricola, modificate e capaci di sviluppare un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e che l'imputato contesta sulla scorta di un dato che, in quest'ottica, è del tutto irrilevante, quale l'effettiva destinazione delle armi a scopi lesivi o minatori; che il secondo motivo trova, parimenti, plateale smentita nella puntuale risposta che il giudice di secondo grado ha apprestato in relazione a tutte le doglianze sollevate con l'atto di appello; che con il terzo ed ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] invoca, da un canto, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 3 legge 18 aprile 1975, n. 110, così reiterando un argomento che, già sottoposto alla Corte di appello, è stato, in quella sede, disatteso (cfr., in specie, le pagg. 3 e 4) sulla base di pertinenti e convincenti rilievi e, precipuamente, del richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine» (così, tra le altre, Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262268- 01), mentre il contegno serbato nella fattispecie, risoltosi nella detenzione di un oggetto che costituisce, per le sue potenzialità offensive, arma comune da sparo e che, in quanto privo di matricola, deve senz'altro ritenersi clandestino, sì da imporre la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; che, d'altro canto, la Corte di appello ha indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse al concreto coefficiente di offensività della condotta, avente ad oggetto la concomitante detenzione di una pluralità di armi altamente offensive in capo a soggetto gravato da numerosi precedenti, anche per reati della stessa indole; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto 2evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris