CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 luglio 1959; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 gennaio 1953; avverso la sentenza del 30 novembre 2022 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria depositata il 10 novemlbre 2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2022, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giuseppe tn..n , Rigoli e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e nella loro ritenuta qualità di amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 10 gennaio 2014), il primo, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o omesso di aggiornare dal 2011 le scritture contabili impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e, il secondo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto l'intero compendio aziendale, venduto ad un prezzo irrisorio ad altra società, riconducibile al Boni). 2. Propongono ricorso per cassazione il Fligoli e il Murro. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, con il quale si censura, alla luce delle concrete capacità del Rigoli di comprendere le obbligazioni legate all'assunzione della sua carica, la ritenuta sussistenza del dolo. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse del Murro si articola in cinque motivi di ricorso, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso difetto di motivazione Il primo attiene alla valutazione di rilevanza della cessione dell'azienda, ritenuta, erroneamente, causa del del fallimento, laddove tutte le emerge istruttorie condurrebbero in senso opposto: non fu la cesskone a provocare il dissesto della [OSCURATO:PERSONA], ma quest'ultimo (causato, a sua volta, dal fallimento del [OSCURATO:PERSONA], suo principale cliente), a determinare la necessità di una cessione del compendio aziendale. Cosicché, sotto il profilo patrimoniale, la cessione non avrebbe generato alcun depauperamento del patrimonio societario, ma, al contrario, ne sarebbe stata la conseguenza, rappresentando per l'impresa, un dato negativo. Il secondo attiene al profilo della congruità dell'importo versato a titolo di corrispettivo per la predetta cessione. La difesa lamenta che la Corte territoriale da un canto non avrebbe considerato l'effettiva consistenza dei beni trasferiti (rappresentati da apparecchiature specifiche per la sanificazione degli strumenti elettromedicali del solo [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbero potuto avere altra funzione, né diverso utilizzo) e la loro conseguente rapida obsolescenza; dall'altro avrebbe erroneamente ritenuto che i dipendenti fossero stati ceduti unitamente all'azienda, laddove sarebbero stati assunti dalla cessionaria solo in un momento successivo, dopo la definizione del rapporto intrattenuto con la fallita. Il terzo attiene all'elemento soggettivo e lamenta l'errore logico nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che l'intento fosse quello di depauperare la società, laddove, al contrario, il Murro avrebbe ceduto l'azienda per salvare la [OSCURATO:PERSONA] dopo il fallimento del [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta l'omessa valutazione delle censure sollevate dalla difesa e, segnatamente, la rilevanza del fallimento del [OSCURATO:PERSONA] sulle vicende societarie della fallita. Il quinto, in ultimo, invoca l'applicazione della disciplina introdotta con il d. Igs. n. 152 del 2022, in tema di giustizia ripartiva, evidenziando il pagamento (seppur ad opera di un coimputato) di 10.000 euro alla curatela a titolo di rimborso di quanto pagato per l'acquisto dei macchinari di sarificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Rigoli è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello, che, invece, da un canto, aveva rilevato che le censure afferenti alla ridotta capacità dell'imputato erano rimaste allo stato di mera allegazione (e, anche in questa sede, nulla si allega), dall'altro, ha dedotto la consapevole rappresentazione del Rigoli degli obblighi conseguenti al suo ruolo dalle dichiarazioni dello stesso imputato, nella parte in cui aveva riconosciuto di aver accettato l'assunzione della carica di amministratore con la promessa di ottenere una somma di denaro. 2. Il ricorso del Murro è complessivamente inammissibile. 2.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Murro sono inammissibili in quanto afferenti a circostanze irrilevanti ai fini della consumazione del reato contestato. È indiscusso in giurisprudenza che il fallimento, pur essendo elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (tanto più ove lo si consideri condizione obbiettiva di punibilità), non ne rappresenta l'evento, sicché diventa arbitrario pretendere un nesso eziologico tra la condotta, realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale, e lo stesso fallimento (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942). D'altronde, l'art. 216 I. fall. (così come l'art. 223, comma 1, che lo richiama) fa riferimento "all'imprenditore che ha distratto" e non "all'imprenditore che cagiona l'insolvenza", rendendo così evidente l'assoluta irrilevanza - rispetto all'insolvenza o al fallimento — di ogni profilo causale della condotta distrattiva, sanzionata, invece, per la sua autonoma valenza patrimoniale negativa. E tanto si riverbera anche sotto il profilo soggettivo. Poiché la condotta è sanzionata, a titolo di dolo generico, in ragione della lesione della garanzia patrimoniale causata, a prescindere dall'eventuale dissesto, ai fini della sussistenza del reato, sotto il profilo soggettivo, non è necessaria né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né la volontà di causare il dissesto: è sufficiente la sola consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni. La Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione offerta in primo grado, ha dato atto di come gran parte della strumentazione e due dipendenti specializzati della società fallita erano stati ceduti alla società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.1, appositamente costituita, per un corrispettivo inferiore al valore reale e comunque non confluito nel patrimonio della fallita. La cessione aveva per oggetto, sostanzialmente, l'intero complesso aziendale: tutta la strumentazione necessaria per l'attività di assistenza tecnica ai laboratori; il marchio; il logo e i contratti in essere con i dipendenti e con l'[OSCURATO:PERSONA], il tutto per la somma di euro 7.400,00 oltre Iva. Tale somma, in ipotesi versata in contanti ed erogata in tre rate, oltre a risultare incongrua in relazione all'oggetto della compravendita (si trattava di beni che risultavano iscritti nell'ultimo bilancio per un valore di euro 30.239,00), non era confluita nei conti correnti della fallita. Il ricorrente, per come si è detto, censura la valutazione di detti beni e la circostanza per cui la Corte avrebbe ritenuto i dipendenti ricompresi nel trasferimento d'azienda, laddove sarebbero stati assunti dalla società cessionaria solo in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro in precedenza intrattenuto con la fallita. Ebbene, tale ultima censura, incidendo esclusivamente sul valore dell'azienda, in sé non esclude la distrazione del ricavato (comunque non versato nelle casse dall'azienda). È, comunque, aspecifica, in quanto non tiene conto del fatto che l'oggetto della cessione (l'intera azienda e, con essa, anche dei rapporti contrattuali esistenti) è stato individuato alla luce di una valutazione complessiva di una pluralità di dati fattuali, incontestati: il trasferimento delle attrezzature relative all'assistenza tecnica ai laboratori; la [OSCURATO:PERSONA] 2, impresa individuale, era stata costituita febbraio 2011 da [OSCURATO:PERSONA], soggetto che aveva prestato con continuità la propria attività lavorativa, sebbene non alle dipendenze, presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; l'iniziale corrispondenza della sede; l'uso del medesimo marchio della fallita e dei medesimi contatti mali; l'assunzione alle proprie dipendenze di dipendenti specializzati della società fallita; il subingresso nel contratto di servizi in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ospedale [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il dato fattuale relativo al momento nel quale i due dipendenti sono stati assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 è dato francamente irrilevante. La seconda è inammissibile in quanto afferente ad una circostanza (il valore in ipotesi esiguo dei beni) del tutto non influente ai fini della realizzazione del reato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di evidenziare come ben può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, a costituire una qualche garanzia per i creditori (Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768). Tanto più che il corrispettivo della vendita, per quanto esiguo, non risulta comunque essere stato versato nelle casse della società. 2.3. Il quarto è ugualmente inammissibile nella parte in cui invoca la valutazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un elemento (l'incidenza causale del fallimento del [OSCURATO:PERSONA] sul dissesto della [OSCURATO:PERSONA]) del tutto irrilevante. La graduazione della pena, infatti, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, P,v. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Ciò considerato, in concreto la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per cui, correttamente, in assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili, la Corte ne ha confermato la determinazione. Né può attribuirsi rilevanza alla genesi del dissesto della società poi fallita, non solo in quanto non incidente sulla liceità della condotta distrattiva contestata, ma del tutto estranea ai criteri di valutazione cristallizzati nel richiamato articolo 133. 2.4. Anche il quinto motivo, in ultimo, è inammissibile per assoluta aspecificità. Dando attuazione alle direttive fissate dall'art. 1, comma 18, I. n. 134 del 2021, il legislatore delegato ha introdotto: - norme lato sensu procedurali (ossia volte a disciplinare gli istituti, i principi e gli obiettivi, nonché i programmi e le garanzie interne alla giustizia riparativa: capi I-III del titolo IV) e organizzative (dirette a regolare la formazione dei mediatori esperti e i servizi per la giustizia riparativa: capi IV e V del titolo IV); - diverse disposizioni intese a regolare l'incidenza che l'esito riparativo può avere sul contenuto della decisione resa nel procedimento di cognizione - il riferimento è alle norme di natura sostanziale (inserite nel titolo I e nel titolo IV) - oppure in fase di esecuzione (con norme di diritto penitenziario, inserite nel titolo V); - una serie di norme processuali dedicate a regolare l'innesto della giustizia riparativa sulla giustizia penale tradizionale. Ebbene, a prescindere dall'inapplicabilità della disciplina al momento della pronuncia della sentenza (30 novembre 2022), non evidenzia in che termini l'invocata "riparazione" (in realtà consistito in un semplice risarcimento concordato con la curatela da un coimputato) possa in qualche modo aver inciso sull'accertamento della responsabilità o sulla relativa determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna