CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 14560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Lette le memorie presentate nell’interesse della ricorrente con cui si è insistitonell’accoglimento del ricorso e relativa istanza di sospensione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello diBari in data 4/12/2025 che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione diricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], imputata nel procedimento penale,iscritto al n. 2269/2018 R.G.N.R. mod. 21, nei confronti del Giudice monocratico delTribunale di Bari, dott. [OSCURATO:PERSONA].2.A fondamento del ricorso il difensore di fiducia, e procuratore speciale dellaTatoli, deduce sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 36,com.3, 37, 178 lett. a) e 179 c.p.p., 111 Cost. e art. 6 Cedu. Il presente giudiziopone una questione di legalità processuale di carattere strutturale, attinente allastessa legittima investitura dell’organo giudicante. Non si verte in tema di merairregolarità organizzativa, bensì di verifica della titolarità del potere esercitato dalPresidente di Sezione, che ebbe ad autorizzare l’astensione del dr. [OSCURATO:PERSONA],con diretta incidenza sul principio del giudice naturale precostituito per legge ex art.25 Cost.L’art. 36 comma 3 c.p.p. attribuisce la competenza a decidere sull'astensioneesclusivamente al Presidente del Tribunale. Trattandosi di un atto giurisdizionale, ladelega dovrebbe avere una base normativa espressa che l’art. 36 non prevede.Difatti, non è prevista alcuna facoltà di delega stabile a Presidenti di Sezione.La delega del 2007 richiamata (ma mai esibita) giuridicamente inesistente ecomunque superata, configurerebbe comunque un trasferimento di competenza perIl provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione emesso dalPresidente di Sezione in carenza di potere determina una nullità assoluta ex art.178 lett. a) c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e non è quindi idoneo areintegrare il giudice che si era dichiarato incompatibile chiedendo l’autorizzazionead astenersi, riconoscendo egli stessi l’esistenza di un conflitto di interessi idoneo aturbare la serenità della decisione del processo. E rispetto a tale evenienza non puòoperare come effetto preclusivo dell’istanza di ricusazione la lettura del dispositivodi condanna emesso nel caso di specie all’’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte di ungiudice non munito della prescritta imparzialità-terzietà.2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 36 e178 lett. a) c.p.p. e 111 Cost. eccependo l’apparenza della motivazione in relazionealla dedotta nullità assoluta del provvedimento di rigetto della dichiarazione diastensione, viziato da incompetenza funzionale. Si evidenzia al contempo, da unlato, l’assenza di alcun intento strumentale dilatorio da parte della difesa essendointervenuta rinuncia alla prescrizione e, dall’altro, il contesto emergente dagliarticoli di stampa sulle inchieste delle Procure di Lecce e Potenza sul “malaffare ecorruzione” che hanno portato ad arrestare, processare, condannare, sospendere erimuovere dalla magistratura molti magistrati del Tribunale Penale di Trani e Bari,nonché dal libro pubblicato nel 2014 dal titolo “ Frammenti di storie semplici” (nelcui ambito si collocherebbero i provvedimenti adottati nei confronti del dr.[OSCURATO:PERSONA], che ebbe a coordinare le indagini che portarono al presenteprocedimento). Tanto si rappresenta al fine di sottolineare che vieppiù si sarebbegiustificata la decisione da parte di un giudice imparziale.2.3.Col terzo motivo deduce l’omissione o apparenza della motivazione inrelazione ai motivi dedotti con l’istanza di ricusazione. La Corte di appello harigettato l'istanza asserendo erroneamente che la stessa fosse fondata sulle ipotesidi cui all'art. 36 lett. d) e h) del codice di rito. Tale affermazione configuramacroscopico travisamento per invenzione, l'atto di ricusazione infatti vertevaesclusivamente sul vizio tecnico-funzionale del procedimento di astensione e sullacarenza di potere del firmatario del relativo decreto di rigetto. In tal modo la Cortedi merito è anche incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato, rendendo l’ordinanza annullabile per carenza di motivazione su unpunto decisivo.2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 37,38, comma 2, 41 e 42 del codice di rito e 111 Cost., nonché l'erroneaindividuazione del termine finale per la proposizione della ricusazione in caso diconoscenza sopravvenuta. L'art. 38, comma 2, prevede testualmente che qualora lacausa di ricusazione sia insorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei terminiordinari la dichiarazione possa essere proposta entro tre giorni dalla conoscenza. LaCorte di territoriale ha quindi erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanzadi ricusazione sul presupposto che la stessa fosse stata presentata oltre i termini dicui all'art. 38 citato, segnatamente dopo la lettura del dispositivo, omettendo diconsiderare che il provvedimento di rigetto della dichiarazione di astensione eraviziato da incompetenza funzionale e che pertanto l'incompatibilità dichiarata dalgiudice non era stata mai rimossa, e che tale vizio ricade sulla costituzione delgiudice e comporta la nullità assoluta, con la conseguenza che la lettura deldispositivo non può precludere la ricusazione.2.5.Col quinto motivo deduce che è stato violato anche il principio delcontraddittorio e del giusto processo. La decisione è stata assunta de plano, senzafissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., impedendo alla difesa diinterloquire.2.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 34 e 37c.p.p., 6 Cedu, 111 Cost. in relaziona alla mancata astensione dei giudici dellaCorte di appello. Oltre ai vizi procedurali già esposti, si deduce l'illegittimitàcostituzionale e convenzionale della decisione per violazione del principio di terzietàdel giudice riguardo ai membri del collegio che hanno dichiarato l'inammissibilitàdell'istanza di ricusazione, sussistendo gravi ragioni di convenienza e potenzialimotivi di inimicizia nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte delle dottoresse Savelli eDe Scisciolo che hanno operato presso gli uffici giudiziari di Trani nel medesimoperiodo in cui operava il dottor [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già sopra fatto cennoSulla base di tali motivi si è concluso chiedendo annullarsi l’ordinanzaimpugnata e, per l’effetto, dichiarare fondata l’istanza di ricusazione econseguentemente dichiarare l’inefficacia e/o nullità di tutti gli atti compiuti dalgiudice monocratico dott. [OSCURATO:PERSONA] ivi compreso il dispositivo di sentenzaemesso in data 27.11.2025 e dell’eventuale motivazione depositata dopo il rigettodella ricusazione. In via derivata, per l’effetto, annullare con rinvio il medesimoprovvedimento disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte diappello di Bari affinché proceda a nuovo esame del merito del giudizio diricusazione.Al ricorso è, altresì, allegata istanza di sospensione cautelare degli effetti deldispositivo e dei termini di deposito della motivazione del provvedimento emessodal giudice ricusato nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2269/2018R.G.N.R. mod. 21, deciso in data 27.11.2025 dal Giudice monocratico del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, senza lapartecipazione delle parti – non contemplata dalla indicata disposizione normativa -che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe, per iscritto.4. Con la memoria di replica ai rilievi del Procuratore generale, del 18.3.2026,pervenuta in pari data, relativa ad entrambi i procedimenti nn. 2513/26 e 3043/26,la difesa ha inteso innanzitutto stigmatizzare “la gravissima irregolarità proceduraleoccorsa nella fase della comunicazione degli atti. In fatto: In data 12.2.26 ilsostituto P.G. presso codesta Corte depositava le proprie conclusioni scritte,chiedendo una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, in apertaviolazione dell'art. 611, comma 1, c.p.p., la Cancelleria non ha provveduto allaprescritta "immediata comunicazione" ai difensori della ricorrente, né l'atto risultavasul portale. Solo a seguito di sollecitazione telefonica e ricerca autonoma delladifesa, l'atto è stato reso conoscibile, dietro pagamento degli oneri richiesti perottenerne il rilascio di copia. Al di là di tale discutibile prassi, dal momento che lagiurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che nel rito camerale nonpartecipato la mancata notifica da parte della cancelleria delle conclusioni scritte delProcuratore Generale determina una nullità di ordine generale ex art. 178 lettera b)e c) c.p.p., (in tal senso, si cita, testualmente, [OSCURATO:PERSONA] Sezione Penale V n. 26 maggio2021 n 20885; [OSCURATO:PERSONA] V 16 settembre 2022 n. 3479; [OSCURATO:PERSONA] V 24 giugno 2022n. 29852; [OSCURATO:PERSONA] II 19 gennaio 2023 n 15657;[OSCURATO:PERSONA] II 14 marzo 2024 n17343,;[OSCURATO:PERSONA] V 3 marzo 2022 n 10216; [OSCURATO:PERSONA]. Sez VI 6 dicembre 2022 n 1107;[OSCURATO:PERSONA]. Sez. III 25 maggio 2021 n 27688; [OSCURATO:PERSONA] 6801 del 2025; [OSCURATO:PERSONA]. Sez. II 14novembre 2023 n 49964; [OSCURATO:PERSONA]. Sez. II 20 aprile 2022 n 33455; [OSCURATO:PERSONA]. Penale Sez.II 14 marzo 2024 n 17343; [OSCURATO:PERSONA]. II n 2600 del 2024; [OSCURATO:PERSONA]. SezionePenale V del 26 maggio 2021 n 20885).Sicché, assume la difesa che l'imposizione di un pagamento per un atto chedeve essere comunicato per legge costituisce un indebito onere che ostacolal'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), già compresso dal ritardo con cui sene è avuta conoscenza. Pertanto, è da stigmatizzare tale condotta, che hatrasformato un obbligo procedurale d'ufficio in un onere di ricerca e spesa a caricodel ricorrente.Tanto premesso, la difesa insiste nell’accoglimento del ricorso illustrandoulteriormente le ragioni poste a sostegno dello stesso, e contro-deduce ai rilieviformulati dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, rappresentando chel’impostazione da questi seguita non coglie le censure dedotte nel ricorso, neimotivi aggiunti e nelle memorie difensive ex art. 121 c.p.p., depositate nelprocedimento iscritto al n. 3043/2026 R.G., riunito con provvedimento del20/2/2026 a quello iscritto al n. 2513/2026 R.G., ai cui contenuti si riporta.Oltre ai rilievi già esposti, coi motivi aggiunti si sottolinea che nel caso dispecie, essendo la questione fondata su complessi profili di incompetenzafunzionale del Presidente di Sezione a decidere sulla dichiarazione di astensione deldott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale aveva l’obbligo di citare la partegarantendo il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., su profili giuridici complessi ed in uncontesto di accertata tensione ambientale, e non avrebbe dovuto decidere de plano.Tale circostanza avrebbe vieppiù imposto la trattazione orale dei procedimentidinanzi alla Suprema Corte.Si sottolinea, altresì, che nel caso di specie è mancata la notificazione alle partidel provvedimento di rigetto dell’astensione e che la conoscenza effettiva di essonon è riconducibile al momento in cui il dr. [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad esibirlo nel corsodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non fu in grado di percepire che essofu adottato da un organo, privo di potere, affetto da incompetenza funzionale.Sicché la ricusazione non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva dalla Corte dimerito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Quanto al rilievo preliminare svolto dalla difesa nella nota di replica, il cuicontenuto è stato riportato nel “ritenuto in fatto”, è solo il caso di prendere atto checon esso la difesa ha inteso stigmatizzare la condotta della cancelleria che avrebbe,a suo dire, trasformato l’obbligo procedurale d'ufficio di trasmissione dellarequisitoria del P.G. alle parti in un onere di ricerca e spesa a carico del ricorrente.E ciò ha tenuto a precisare, la difesa, “per evidenziare come il termine per lapresentazione della memoria dovesse ritenersi rispettato grazie all'eccezionalediligenza del difensore, nonostante il deficit organizzativo della struttura giudiziariache ha di fatto compresso i tempi di studio della requisitoria, visto che la stessa èstata trasmessa dalla Cancelleria di Codesta Corte in data 16/3/2026, alle ore16:30 circa”; concludendo “affinché l’Ecc.ma Corte tenga in debito conto lapresente memoria, considerando anche l'eventuale ritardo dovuto esclusivamentead un disservizio della Cancelleria”.Sicché rimane solo da ricordare che, in ogni caso, il disposto normativo di cuiall’art. 611 cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie, non prevede lacomunicazione della requisitoria del Procuratore generale alle parti, con laconseguente irrilevanza delle deduzioni difensive che ruotano intorno alla asseritatardiva comunicazione della requisitoria del P.G., da parte della cancelleria.Né tanto meno la circostanza addotta dalla difesa avrebbe potuto giustificarel’accoglimento della richiesta di trattazione orale del presente procedimentoavanzata dalla difesa, e rigettata dal Presidente di sezione, dal momento che, comesi evidenzia nel provvedimento di rigetto, si è richiesta la trattazione orale inrelazione a ricorso avverso provvedimento non rientrante tra quelli tassativamenteelencati dall’art. 611 cod. proc. pen. per la commutazione del rito. Né la richiesta ditrattazione orale avrebbe, quindi, potuto avere diversa sorte per essere stata laricusazione trattata de plano dalla Corte di appello.2. Tanto premesso, si deve innanzitutto rispondere alla questione sollevata inrelazione alla trattazione de plano dell’istanza di ricusazione da parte della Corte dimerito, osservando che essa non ha determinato alcuna effettiva lesione del dirittodi difesa, avendo la parte potuto esplicare adeguatamente, e copiosamente, nellapresente sede di legittimità tutte le ragioni ritenute sussistenti a fondamento dellaricusazione. In ogni caso, la rilevata manifesta infondatezza della richiesta diricusazione, oltre che la sua tardività, da parte della Corte di merito, giustificavanoil ricorso al rito de plano.2.1. Passando quindi all’esame del merito del ricorso – i cui argomenti sonostati ulteriormente sceverati e affrontati nelle svariate memorie versate in atti - siosserva che, di là dei rilievi sulla incompetenza funzionale del Presidente che harigettato la richiesta di astensione – che potrebbe, al più, comportare l’invalidità delprovvedimento adottato dall’ organo che si assume funzionalmente incompetente,senza che ciò possa, tuttavia, avere di per sé ripercussioni sulla competenza e sullacapacità del giudice di merito decidente - rimane il fatto che l’istanza di ricusazione,nel caso di specie, come ben argomenta il provvedimento impugnato, è intervenutasulla base di ragioni non consentite o manifestamente infondate, e comunquetardivamente (allorquando il giudice che aveva segnalato ragioni di astensioneaveva già adottato la decisione finale, emettendo il relativo dispositivo). Sicché iltutto dev’essere oramai, al più, rapportato alla sentenza e alla possibilità di farsivalere eventuali suoi vizi mediante l’impugnazione.La Corte di appello, nel provvedimento impugnato, nel valutare l’istanza diricusazione, ha anche evidenziato come non fossero configurabili nel caso di specie ipresupposti – a seguito della presentazione dell’esposto-denuncia - della graveinimicizia tra essa istante e il dott. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che è noto, peressere stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che la presentazione diuna denuncia non è di per sé sufficiente ad integrare ipotesi di ricusazione,trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimentodi grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarreorigine da rapporti di carattere privato, estranei al processo (cfr. ex plurimis Sez. 6,Sentenza n. 22540 del 13/03/2018, Rv. 273270 – 01).E quanto alle “altre gravi ragioni di convenienza” di cui alla lett. h) dell’art. 36c.p.p., rappresentate nell’istanza di ricusazione, ha altresì osservato la Corte dimerito che la eventuale sussistenza di tali ragioni configura al più l’obbligo diastensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensidell'art. 37, comma 1, lett. a) del codice di rito e la cui violazione – in ogni caso -non comporta una nullità della sentenza non incidendo sulla capacità del giudice.Tale impostazione è corretta. Secondo i parametri interpretativi di questaCorte, costantemente enunciati in sede di legittimità, l'inosservanza da parte delgiudice dell'obbligo di astensione non comporta una nullità generale ed assolutadella sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamenterilevare sotto il profilo disciplinare (tra le altre, Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013,Braccini e altri, Rv. 256872; Sez. 2, n. 10474 del 04/04/1997, Migliorisi ed altri, Rv.210455); ciò che, tra l'altro, significativamente vale anche con riguardo alla ipotesidelle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc.pen. (così, Sez. 3, Sentenza n. 15933 del 29/01/2020, Rv. 279423 - 01), che, adifferenza della altre, non costituisce neppure motivo di ricusazione (Sez. 2, n.19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518). Né si potrebbe ragionarediversamente rispetto al caso in cui la preannunciata ragione di astensione nonpossa ritenersi rimossa, come nel caso di specie secondo l’ottica difensiva, peressere stata l’autorizzazione ad astenersi rigettata da un organo funzionalmentenon competente. In tal caso residuerebbe una dichiarazione di astensione, in otticadifensiva non vagliata da un organo competente, che, a rigore, non potrebbe, perciò solo, essere ritenuta fondata, né tanto meno sinonimo di mancanza di serenitàdel giudice che l’ha formulata. In ogni caso la mancata autorizzazione da partedell’organo competente non comporta le conseguenze indicate in ricorso, che nonconseguono neppure in caso di violazione dell’obbligo di astensione.In realtà, come ha avuto modo di ribadire questa Corte anche di recente, èproprio inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice fondata sulle "altregravi ragioni di convenienza" per le quali l'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc.pen. impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione nonè richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, népuò essere ad essa estesa, avendo tale disciplina natura eccezionale (Sez. 1,Ordinanza n. 2663 del 13/01/2026, Rv. 289302 – 01).2.2. Rimane, pertanto, solo da precisare che la ricusazione, secondo lapuntuale ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato – che trovariscontro in atti -, risulta, in ogni caso, tardivamente avanzata perché formulata –circostanza non contestata in ricorso anzi ammessa - dopo che era stata giàpronunciata la sentenza – di condanna – da parte del giudice che veniva infattiricusato il giorno successivo a tale pronuncia.L’istante – imputata - , solo dopo la pronuncia della sentenza, con l’emissionedel relativo dispositivo, ha inteso ricusare il giudice facendo valere le ragioni di cuiagli artt. 36 e sgg. c.p.p. Ragioni che secondo quanto prospetta lo stesso ricorso ee sarebbero state già note alla ricusante, derivando esse da una denuncia sportadalla stessa nei confronti del giudice procedente. Né si potrebbe ritenere che ipresupposti per la ricusazione sarebbero insorti solo a seguito della dichiarazione diastensione del giudice che aveva preso atto dell’esposto-denuncia a firmadell’imputata, in tal modo, implicitamente, manifestando una scarsa serenità digiudizio, laddove ciò che emerge è solo che il giudice ebbe doverosamente asottoporre la situazione creatasi alle valutazioni del caso, segnalandola attraversol’unico mezzo a disposizione costituito dalla dichiarazione di astensione.In ogni caso, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato e trovariscontro in atti, e non è disconosciuto dalla stessa ricorrente, il giudice dott.[OSCURATO:PERSONA], all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima di ritirarsi in camera di consiglio edi pronunciarsi emettendo il dispositivo, aveva rappresentato alle parti di averepresentato istanza di astensione a seguito di esposto-denuncia a firma dellaricorrente (imputata dinanzi a lui) e che tale istanza era stata rigettata dalPresidente della Seconda Sezione penale del Tribunale di Bari (con relativaesibizione alle parti dei relativi atti).Sicché correttamente l’istanza di ricusazione è stata ritenuta - oltre chemanifestamente infondata - tardiva dalla Corte di merito sotto ogni profilo dalmomento che essa è stata depositata successivamente alla lettura del dispositivoovvero alla conclusione della fase giurisdizionale del procedimento penale. Lapronuncia della sentenza rende infatti tardiva la dichiarazione di ricusazione inquanto diretta nei confronti di un giudice che oramai ha concluso la propria funzionedecisionale. La ricusazione deve essere promossa non appena possibile, senza chepossa darsi luogo ad un prolungamento eventualmente indebito del procedimento(cfr. tra tante, Sez. 6, Sentenza n. 38938 del 27/05/2003, Rv. 228222 - 01).D’altronde l’istanza di ricusazione si fondava, quanto all’aspetto inficiante lavalutazione di merito, come già sopra esposto, sull’avvenuta presentazione da partedella medesima imputata-ricusante di un esposto-denuncia, da cui sarebberoinsorte, nell’ottica difensiva, una grave inimicizia tra la parte istante e il giudiceovvero le altre gravi ragioni di convenienza.Sicché è infine il caso di annotare che la violazione del divieto, ex art. 37,comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciaresentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione siasuccessivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata odichiarata inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 23122 del 27/01/2011, Rv. 249734 –01). Consegue che a rigore l’intervenuta declaratoria di inammissibilità, nel caso dispecie, dell’istanza di ricusazione anche per motivi afferenti il merito elimina in ognicaso ogni possibile residuo dubbio sulla validità della sentenza emessa prima delladecisione sulla ricusazione (e dell’istanza di ricusazione) .3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, in essa assorbita quella relativa all’istanza di sospensione, cui consegue,per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilitàdeterminata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, alversamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equoe congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questionitrattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]