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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20906/2024

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rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agerola (NA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ella Campania il 26 novembre 2021, n. 8384/16/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalCommissione tributaria regionale della Campania il 26 novembre 2021, n. 8384/16/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. 071/20189055824488/000 notificata il 12 marzo 2019 per la somma di € 22.052,92, in dipendenza di cartell a di pagamento n. 071/20060292715211/000 notificata il 12 marzo 200 7 per imposta di registrosu atto pubblico risalente all’anno 1999, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 9 dicembre 2019, n. 14521/10/2019, con compensazione delle spese giudiziali; 2.la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario - sul rilievo chel’intimazione di pagamento era stata notificata al contribuente dopo il decorso di oltre cinque anni dalla precedente notifica della cartella di pagamento, per cui il credito tributario si era estinto per prescrizione quinquennale;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 cod. civ. e 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il credito tributario si fosse estinto per il decorso della prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento, là dove la riscossione dell’imposta di registro è soggetta al termine di prescrizione decennaleed il decorso di tale termine è stato interrotto prima della scadenza dalla notifica medio tempore di un “ avviso di intimazione”;

2. ilmotivo è fondato; 2.1 per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fannoriferimento l’art . 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ( che ha esteso le disposizioni degli artt. 15, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rispettivamente, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e quanto ai termini di decadenza, soltanto all’IVA) (Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15184; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24892; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6606; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2022, n. 15489; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33154; Cass.,Sez. 5^, 3 maggio 2024, n. 12057); 2.2 per cui, la sentenza impugnata ha palesemente contravvenuto al principio enunciato, là dove si è affermata l’applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti fondati su cartelle di pagamento, con l’improprio richiamo ad un risalente arresto di questa Corte in materia di TARSU/TIA (Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2015, n. 20213), ritenendosi che la prescrizione decennale sia limitata ai soli crediti fondati su accertamenti definitivi cristallizzati in una sentenza passata in giudicato; 2.3 ne consegue che, avendosi riguardo - nel caso di specie - ad imposta di registro, occorre accertare, in primo luogo, seil termine decennale di prescrizione fosse o meno scaduto al momento della notifica dell’intimazione di pagamento (12 marzo 2019), decorrendone il dies a quo dal la notifica della cartella di pagamento, che sarebbe stata eseguita, secondo l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, il 12 marzo 2007, e, secondo la sentenza impugnata, il 10 luglio 2009; in secondo luogo, se l’amministrazione finanziaria abbia notificato medio tempore al contribuente atti interruttivi della prescrizione, che emergano dalle risultanze probatorie (in particolare, un “avviso di intimazione” il 10 luglio 2009);

3. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per l’accertamento sulla matur azione della prescrizione decennale, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’accertamento sulla maturazione della prescrizione decennale, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma n ella camera di consiglio del 25 giugno 2024.

LAPRESIDENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], con studio in Agerola (NA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ella Campania il 26 novembre 2021, n. 8384/16/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 giugno 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalCommissione tributaria regionale della Campania il 26 novembre 2021, n. 8384/16/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. 071/20189055824488/000 notificata il 12 marzo 2019 per la somma di € 22.052,92, in dipendenza di cartell a di pagamento n. 071/20060292715211/000 notificata il 12 marzo 200 7 per imposta di registrosu atto pubblico risalente all’anno 1999, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 9 dicembre 2019, n. 14521/10/2019, con compensazione delle spese giudiziali; 2.la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario - sul rilievo chel’intimazione di pagamento era stata notificata al contribuente dopo il decorso di oltre cinque anni dalla precedente notifica della cartella di pagamento, per cui il credito tributario si era estinto per prescrizione quinquennale; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 cod. civ. e 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il credito tributario si fosse estinto per il decorso della prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento, là dove la riscossione dell’imposta di registro è soggetta al termine di prescrizione decennaleed il decorso di tale termine è stato interrotto prima della scadenza dalla notifica medio tempore di un “ avviso di intimazione”; 2. ilmotivo è fondato; 2.1 per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fannoriferimento l’art . 23 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ( che ha esteso le disposizioni degli artt. 15, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rispettivamente, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e quanto ai termini di decadenza, soltanto all’IVA) (Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15184; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24892; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6606; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2022, n. 15489; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33154; Cass.,Sez. 5^, 3 maggio 2024, n. 12057); 2.2 per cui, la sentenza impugnata ha palesemente contravvenuto al principio enunciato, là dove si è affermata l’applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti fondati su cartelle di pagamento, con l’improprio richiamo ad un risalente arresto di questa Corte in materia di TARSU/TIA (Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2015, n. 20213), ritenendosi che la prescrizione decennale sia limitata ai soli crediti fondati su accertamenti definitivi cristallizzati in una sentenza passata in giudicato; 2.3 ne consegue che, avendosi riguardo - nel caso di specie - ad imposta di registro, occorre accertare, in primo luogo, seil termine decennale di prescrizione fosse o meno scaduto al momento della notifica dell’intimazione di pagamento (12 marzo 2019), decorrendone il dies a quo dal la notifica della cartella di pagamento, che sarebbe stata eseguita, secondo l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, il 12 marzo 2007, e, secondo la sentenza impugnata, il 10 luglio 2009; in secondo luogo, se l’amministrazione finanziaria abbia notificato medio tempore al contribuente atti interruttivi della prescrizione, che emergano dalle risultanze probatorie (in particolare, un “avviso di intimazione” il 10 luglio 2009); 3. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per l’accertamento sulla matur azione della prescrizione decennale, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’accertamento sulla maturazione della prescrizione decennale, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma n ella camera di consiglio del 25 giugno 2024. LAPRESIDENTE Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
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