CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38947/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il tema della presenza dell'imputato è rilevante solo alla condizione che l'udienza di appello si svolta con trattazione orale in udienza, ciò che nel caso di specie non è avvenuto non risultando che fosse stata presentata tempestiva richiesta e risultando per contro che il difensore aveva inviato conclusioni scritte; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono allo stesso modo manifestamente infondati, oltre che volti a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto delle ragioni per cui da un lato ha negato le attenuanti generiche, valorizzando le modalità dei fatti e i numerosi precedenti penali e dall'altro l'ingravescente concreta pericolosità del ricorrente, desunta dalla ricaduta nel delitto in un arco di tempo concentrato, a fronte di pregresse sentenze di condanna sintomatiche di una personalità proclive alla commissione di reati, di cui i fatti in esame costituiscono negativa evoluzione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P esid