CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 03935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3076/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 SOCIETA' CONSORTILE A R.L., elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 612, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2182/2021 depositata i l 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 12/11/2021 (n. 2182/2021), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 soc. consortile a r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di corrispettivi relativi all’esecuzione, da parte di quest’ultimo, di prestazioni professionali rese nell’interesse della società avversaria, nella specie consistite nella progettazione di un impianto fotovoltaico e nella direzione dei lavori per la relativa realizzazione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza del preteso inadempimento del Paganelli contestato dalla società opponente, non avendo quest’ultimo mai garantito, all’atto dell’assunzione dell’incarico professionale, il conseguimento di alcuno specifico risultato concernente la misura della produttività dell’impianto fotovoltaico progettato, né avendo lo stesso mai assunto alcun impegno volto all’esecuzione di verifiche strutturali e relative pratiche edilizie; avverso la sentenza della corte d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] 1 soc. consortile a r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quest’ultima originariamente chiamata in giudizio a fini di manleva dal Paganelli) resistono con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente pronunciato la sentenza impugnata con la partecipazione, quale giudice componente il collegio, di un giudice onorario, là dove, per effetto della sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale, la presenza di un tale componente avrebbe determinato, nel caso in cui legislatore non avesse completato l’opera di riforma della magistratura onoraria (ancora in itinere) entro i termini previsti dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c. in ragione del noto effetto retroattivo della pronuncia del giudice delle leggi; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come, con la sentenza n. 41/2021, la Corte costituzionale, nel pronunciare l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto- legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha contestualmente disposto che l’efficacia di tale pronuncia di illegittimità avesse a prodursi esclusivamente a seguito del completamento del “riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)”; con tale pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha ritenuto di modulare il principio dell’ordinaria retroattività delle sentenze di incostituzionalità delle leggi, armonizzandone e bilanciandone l’efficacia con la concreta incidenza degli altri valori d’indole costituzionale specificamente richiamati nella medesima sentenza (alle cui argomentazioni si fa, in questa sede, integrale rinvio), in tal modo sospendendo l’efficacia di incostituzionalità delle norme impugnate per tutto il periodo indispensabile al completamento della riforma della magistratura onoraria (nel rispetto di una sorta di temporanea “tollerabilità costituzionale”), prevedendo testualmente che “in tale periodo rimane – anche con riguardo ai giudizi a quibus – legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario”; sulla base di tali premesse, l’avvenuta partecipazione di un giudice ausiliario quale componente il collegio responsabile della decisione impugnata in questa sede deve ritenersi pienamente legittima; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il Paganelli non avesse contrattualmente assunto la garanzia del risultato concernente la misura della produttività dell’impianto fotovoltaico progettato, nonché per aver erroneamente ritenuto la mancata assunzione, da parte del Paganelli, dell’obbligo di procedere alle verifiche strutturali e relative pratiche edilizie, in contrasto con i contenuti della documentazione negoziale intercorsa tra le parti; il motivo è inammissibile; al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata a contestare la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui, interpretando le dichiarazioni contrattuali rese dalle parti, avrebbe erroneamente escluso l’avvenuta assunzione, da parte del Paganelli, di una specifica garanzia di risultato legato alla produttività dell’impianto fotovoltaico progettato, nonché di uno specifico obbligo di procedere alle verifiche strutturali e relative pratiche edilizie, in contrasto con quanto asseritamente reso palese dalle ridette dichiarazioni negoziali, orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione dell’eventuale violazione dei canoni legali di interpretazione negoziale, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de