CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 13892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39721_22 Letta la memoria difensiva con la quale, rilevata la non inammissibilità del ricorso, si chiede la restituzione degli atti alla Sezione competente. Rilevato che i due motivi di ricorso di lemma Mauro - con i quali viene censurata, rispettivamente nel primo motivo, la inosservanza di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione riguardo a due fatti di reato integranti la fattispecie di cui all'art. 73, co. 1, d.p.r. 309/1990, l'uno giudicato con sentenza irrevocabile nel 2019 e l'altro oggetto di questo giudizio; e nel secondo motivo il vizio di omessa motivazione riferito alla sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale - non sono censure consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttive di doglianze già vagliate con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e disattese con motivazione conforme a diritto. In particolare, la sentenza impugnata ha escluso (cfr. pag. 3) che i fatti di reato, l'uno giudicato con sentenza irrevocabile e l'altro oggetto di questo giudizio, integrassero il medesimo disegno criminoso stante la prolungata differenza temporale tra il primo accadimento e il successivo (tre anni), elemento dal quale ha ritenuto che i reati commessi fossero oggetto di autonoma valutazione e non fosse prospettabile una unicità del disegno criminoso. Quanto al profilo riguardante la sussistenza della contestata recidiva, come si legge nella motivazione, il giudice di merito (cfr. pag. 4) ha confermato il giudizio di maggiore pericolosità, come rilevato dal primo giudice, stante l'omogeneità del precedente penale specifico e infraquinquennale da cui il fatto per cui si procede costituisce ricaduta nel delitto e sintomo di una maggiore pericolosità. Si tratta di motivazione, che pur succinta, è in linea con gli arresti di legittimità (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiQlier estensore