CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 20852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.2901/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui sonoelettivamente domiciliati in Roma a piazza Priscilla n.4. –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 931/05/2014 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata in data 27 gennaio 2014, depositata in data 4 giugno 2014e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con dici otto motivi contro l ’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale , avverso la sentenza n.931/05/2014 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata in data 27 gennaio 2014, depositata in data 4 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto in parte gli appelli riuniti deiricorrenti e l’appello incidentale dell’ufficio contro l a decision e n.76/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Padova , che aveva respinto i ricorsi dei contribuenti in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative alle annualità 2004 e 2005, e contro la decisione n.123/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Padova , che aveva parzialmente accolto i ricors i riuniti de i contribuent i , in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2006. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t. r. preliminarmente riteneva ammissibile, in ordine all’annualità 2005, il solo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, in quanto tempestivo; riteneva, inoltre, che fosse valida la notifica dell’avviso di accertamento relativo alla società presso l’abitazione del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito, relativamente all’annualità 2004, il giudice di appello riteneva che gli atti di accertamento fossero congruamente motivati e basati su validi elementi presuntivi, poiché emergeva un’elevata confusione, sul piano contabile, tra la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA],per la commistione dei pagamenti, la mancanza di prova della restituzione dei finanziamenti, la mancanza di tracciabilità sulla provenienza delle somme, l’effettuazione di pagamenti non coincidenti con i prelevamenti. r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’anno di imposta 2005, limitatamente ai rilievi formulati da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento a lei indirizzato, riteneva la fondatezza del ricorso, con riferimento alla compravendita del sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché alla contestazione dell’omessa contabilizzazionedi ricavi relativa alla registrazione datata 30/6/2005 di euro 18.000,00, che coincideva con l’emissione di un assegno dal conto del socio [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento all’anno di imposta 2006, la C.t.r. confermava le decisioni della C.t.p.; infine, il giudice di seconde cure accoglieva l’appello incidentale dell’ufficio limitatamente alla som ma di euro 70.000,00 data a [OSCURATO:PERSONA] dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto per la compravendita di un fabbricato, in quanto, secondo la C.t.r., parte contribuente non aveva dato prova che l’importo fosse poi confluito nel prezzo di acquisto e che non fosse stato incamerato a titolo di caparra a seguito della rinunzia all’acquisto stesso, come ritenuto dall’ufficio. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2023. 4. Il P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. C on il primo motivo del ricorso principale , i ricorrent i denunziano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e motivazione omessa o apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. 1.2. Con il secondo motivo, iricorrenti denunzia no la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 cod.proc.civ., per omessa pronuncia su un capo di domanda espresso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ. r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo, i ricorrent i denunzia no la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.4. Con il quarto motivo, iricorrenti denunzia no la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 102 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ. 1.5. Con il quinto motivo, iricorrenti denunzia no la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2004, degli articoli 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 3 l egge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 legge 27luglio 2000, n. 212 , e art. 24 Costituzione , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.6. Con il sesto motivo, i ricorrent i denunzia no la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2004, degli articoli 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, per carenza dei presupposti per procedere alla rettifica delle dichiarazioni, e dell'art. 2729 c od. civ. in materia di presunzioni semplici, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.7. Con il settimo motivo, iricorrenti denunzia no la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2004, degli articoli 32, primo comma, n.2, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 5 1, secondo comma, n.2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in materia di indagini bancarie, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.8. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti denunzia no la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2005, del combinato disposto degli articoli 60 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e degli articoli 140 e 145 cod. proc. civ. con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento societario presso la residenza del legale r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentante, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.9. Con il nono motivo, i ricorrent i denunzia no la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2005, del combinato disposto degli articoli 60 e 43 primo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633,nonché degli articoli 137 e 140 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 1.10. Con il decimomotivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2005, del combinato disposto degli articoli 39 primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600,art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 2729 cod. civ. in materia di presunzioni semplici, poiché le presunzioni a supporto dell'accertamento sarebbero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ed insufficienti a sostanziare l'onere probatorio posto in capo all'ufficio. 1.11. Con l’undicesimomotivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, per l'annualità 2005, del combinato disposto degli articoli 55 e 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.U.I.R.), con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.12. Con il dodicesimo motivo, iricorrenti denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2005, dell'art. 32, primo comma, punto 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in materia di indagini finanziarie. 1.13. Con il tredicesimo motivo, iricorrentidenunziano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2006, dell'art. 32, primo comma, r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] punto 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 , in materia di indagini finanziarie, con riferimento al rilievo n. 1dell’avviso di accertamento. 1.14. Con il quattordicesimo motivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2006, dell'art. 88, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.U.I.R.), con riferimento ai rilievi n. 2 e 3dell’avviso di accertamento. 1.15. Con il quindicesimo motivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2006, del combinato disposto degli articoli 39 primo comma, lett. d), d .P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.2729 cod. civ.,in materia di presunzioni semplici, poiché le presunzioni a supporto dell'accertamento sarebbero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ed insufficienti a sostanziare l'onere probatorio posto in capo all'ufficio. 1.16. Con il sedicesimo motivo, iricorrenti denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2006, del combinato disposto degli articoli 42 d .P.R. 29 settembre 1973, n.600 , art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 56 d .P.R. 26 ottobre 1972, n.6 33 , art. 3 legge 7agosto 1990, n. 241, art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 , per carente e/o erronea motivazione dell'avviso di accertamento. 1.17. Con il diciassettesimo motivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2006, del combinato disposto degli artt.55 e 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.U.I.R.), in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed all’esercizio dell’attività, non dichiarata, di impresa di compravendita nel settore immobiliare. r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.18. Con il diciottesimo motivo, i ricorrent i denunzia no, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione, in relazione all'annualità 2006, del combinato disposto degli articoli 42 d .P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art. 3 legge 7agosto 1990, n. 241, art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 , per carente e/o erronea motivazione dell'avviso di accertamento. 2.1. Preliminarmente all’esame dei motivi, appare opportuno riassumere la fattispecie in esame. L’impugnazione dei contribuenti riguardava gli avvisi di accertamento per le annualità 2004, 2005 e 2006 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., esercente sia l'attività agricola, sia l'attività di compravendita di immobili, nonché nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima in quanto socia al 30 per cento della società di persone citata, il secondo in quanto socio al 70 per centodella società nonché, per il 2005 e il 2006, in quanto esercente un'attività non dichiarata al fisco di compravendita di beni immobili. Inparticolare, per quanto riguarda l'annualità 2004, con l'avviso di accertamento n. 83902T101447/2009, l' u fficio recuperava a tassazione in capo alla società l'importo di € 646.165,15, pari alla somma dei finanziamenti non onerosi effettuati dai soci nel corso dell'anno in questione. Nell'avviso di accertamento era inoltre specificato che la somma recuperata comprendeva sia l'importo di € 225.822,00, relativo ai maggiori ricavi conseguiti "in nero" dalla vendita degli immobili specificatamente indicati, sia la somma di € . 420.343,00, quali sopravvenienze attive da esercizi precedenti. Si contestava, infatti, alla società di aver ceduto nel corso del 2004 quattro immobili il cui prezzo di vendita dichiarato in sede di registrazione del contratto era stato ritenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], sulla base degli elementi in suo possesso, inferiore a quello effettivamente r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] corrisposto dagli acquirenti. Inoltre, dall'esame della contabilità esibita in sede di contradditorio, emergeva che nell'anno 2004 i soci avevano effettuato cospicui finanziamenti non onerosi (annotati in avere nella contabilità) a favore della società, sia in forma di versamenti diretti sia in forma di pagamento delle fatture dei fornitori, per un totale di €. 646.165,15, senza che ci fosse alcuna dimostrazione della reale provenienza delle somme versate. Sulla base dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, l'ufficio notificava di conseguenza ai soci i rispettivi avvisi di accertamento (il n. 83901T101451/2009 alla signora [OSCURATO:PERSONA] edil n. 83901T101452/2009 al sig. [OSCURATO:PERSONA]) con cui, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, veniva recuperato ai fini IRPEF il maggior reddito di impresa accertato a carico della società di persone. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2005, con l'avviso di accertamento n. T6S020604361/2011, emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., l'[OSCURATO:PERSONA] formulava due distinti rilievi a carico della società, aventi origine, in sintesi, il primo dal raffronto tra i prezzi di vendita dichiarati in cinque compravendite immobiliari poste in essere nell'anno in esame e gli importi dei mutui contratti dagli acquirenti degli immobili; il secondo, da indagini finanziarie autorizzate effettuate sui conti correnti della società e dei due soci DestroRiccardo e [OSCURATO:PERSONA]. Con i rilievi in esame, l'[OSCURATO:PERSONA] recuperava a tassazione a carico de [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette per la somma di € 233.986,00, rideterminando il reddito di impresa conseguito nella misura di € 285.283,00 a fronte di un dichiarato pari a € 51.297. Anche in questo caso, l'[OSCURATO:PERSONA] provvedeva poi a recuperare in capo ai soci, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.917/1986, il maggior reddito di impresa accertato a carico della società, notificando alla signora [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. T6S010604490/2011 ed al sig. [OSCURATO:PERSONA] l'avviso r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. T6S010604342/2011. Peraltro, con quest'ultimo atto , l' u fficio procedeva altresì ad accertare in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] un reddito di impresa non dichiarato pari ad € 1.149.690,00. Dalle indagini finanziarie effettuate, infatti, e dall'ulteriore attività istruttoria svolta dall'ufficio, nonché dalle memorie presentate dalla parte in sede di contraddittorio, era emerso chiaramente come il signor [OSCURATO:PERSONA], parallelamente all'attività di coltivatore diretto, avesse esercitato di fatto nell'anno 2005 una vera e propria attività di impresa non dichiarata nel settore immobiliare, dando in locazione numerosi immobili di proprietà e, soprattutto, effettuando numerose operazioni di compravendita immobiliare, come risultava dagli atti del registro e dai numerosi contratti preliminari non registrati, prodotti dalla parte stessa nelle proprie memorie. Per quanto riguarda l'annualità 2006, nell'avviso di accertamento n. T6S020604361/2011 l'ufficio formulava sei distinti rilievi a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., aventi origine, come per le annualità precedenti, da indagini finanziarie autorizzate effettuate sui conti correnti della società e dei due soci, dall'esame delle scritture contabili della ditta, nonché dal raffronto tra i prezzi di vendita dichiarati in due compravendite immobiliari, poste in essere nell'anno in esame, e gli importi dei mutui contratti dagli acquirenti o il prezzo di vendita di immobili del tutto similari. Con i rilievi in esame, l'[OSCURATO:PERSONA] recuperava pertanto a tassazione a carico della società maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette per la somma di 209.477,00, rideterminando il reddito di impresa realmente conseguito nella misura di € 281.040,00 a fronte di un dichiarato pari a € 71.536 e procedeva altresì al recuperare a carico dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 917/1986, il maggior reddito di impresa accertato a carico della r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] società, notificando, rispettivamente, l'avviso di accertamento n. T6S010602565/2011 e l'avviso n. T6S010602535/2011. Inoltre, per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], nell'avviso di accertamento n. T6S010602565/2011 l'ufficio, oltre a recuperare il maggior reddito relativo alla partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., contestava al contribuente, come per l'annualità precedente, l'esercizio non dichiarato di una attività di impresa nel settore immobiliare, determinando il reddito d'impresa non dichiarato calcolando i ricavi mediante somma dei versamenti e dei prelevamenti non giustificati rilevati sui suoi conti correnti, a cui sono stati aggiunti i corrispettivi derivanti dalla cessione e dalla locazione di beni immobili, da qualificarsi come ricavi. Ai proventi così individuati è stata quindi applicata, ai fini della determinazione del reddito di impresa, la percentuale di redditività dichiarata da ditte individuali similari, esercenti nel 2006 l'attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri (codice Ateco 68.10.00), con ricavi compresi tra zero e due milioni di euro, pari al 44,73per cento. A fronte di ricavi per € 757.140 (217.114 + 540.026) sono stati quindi riconosciuti costi per € 338.669 (a cui sono stati aggiunti canoni di locazione non dichiarati pari ad € 17.683,00) ed il reddito di impresa è stato rideterminato nella misura di € 356.351euro. La società ed i soci hanno impugnato tutti gli avvisi di accertamento emessi dall'[OSCURATO:PERSONA] davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova. [OSCURATO:PERSONA] di Padova, con le sentenze n. 76/01/2012, depositata il 7.06.2012, e n. 123/01/2012, depositata il 3.10.2012, ha confermato integralmente gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2004 e 2005, dichiarando in particolare inammissibili per tardività i ricorsi proposti dalla società e dal socio [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2005, con conseguente r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibilità anche del ricorso presentato dalla socia [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda l'annualità 2006, i giudici di primo grado hanno invece accolto parzialmente l'impugnativa dei contribuenti. La sentenza veniva appellata dai contribuenti e dall’ufficio e la C.t.r. del Veneto, in parziale accoglimento degli appelli, ritenuto ammissibile per l’anno 2005 il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché tempestivo, nel merito confermava integralmente le statuizioni dei primi giudici per l’anno 2004 e parzialmente per gli anni 2005 e 2006. 2.2.Appare logicamente preliminare l’esame congiunto dei motivi terzo, quarto, ottavo e nono, relativi all’annualità 2005 e tra loro connessi. In primo luogo, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che Lanotifica dell' avviso di accertamento al legale rappresentante del la società è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, atteso che la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui lanotifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, non è posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, di conseguenza, ha la facoltà, ma non l'obbligo di avvalersi di tale disciplina e può sempre svolgere ulteriori ricerche rispetto al domicilio fiscale della società al fine di seguire procedure dinotifica più garantiste (Cass. n. 23277/2020). Nel caso di specie è circostanza pacifica che l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 ed indirizzato alla società sia stato notificato al legale rappresentante presso laresidenza di quest’ultimo con le formalità di cui all’art.140 cod. proc. civ. Nel caso in esame, la C.t.r. ha accertato che, stante l'irreperibilità relativa del contribuente, non essendo stato rinvenuto presso la sua residenza, il messo notificatore aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12 cod. proc. civ. al deposito dell'atto presso la casa comunale, all'affissione di avviso in busta chiusa alla porta dell'abitazione e all'inoltro della relativa raccomandata informativa. La notifica è, dunque, validamente e tempestivamente avvenuta, dovendosi considerare, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti nell’ottavo e nel nono motivo, che , in virtù del principio di scissione degli effetti della notifica per i notificante ed il destinatario, l’ufficio abbia proceduto alla notifica entro il termine di cui all’art.43 del d.P.R. n.600/1973 (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), inoltrando l’atto per la notifica prima della scadenza, avendo il messo comunale provveduto al deposito presso il comune in data 31/12/2010, circostanza assolutamente pacifica tra le parti. La C.t.r. ha anche accertato l’avvenuta consegna al destinatario, in data 3/1/2011, delle raccomandate informative ed ha ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati, secondo tali modalità, a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società e di socio, fosse scaduto il 3/6/2011, tenuta presente la sospensione dello stesso per l’espletamento della procedura di adesione, conclusasi con esito negativo.Pertanto, secondo i giudici di appello, i ricorsi della società e di [OSCURATO:PERSONA], spediti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso gli avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2005, sarebbero inammissibili perché tardivi. I contribuenti, con il terzo motivo di ricorso, contestano tale statuizione, sostenendo che il dies a quo per il calcolo del termine di impugnazione debba decorrere dal 9 gennaio 2011, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno che comunicava al destinatario l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia rilevarsi che, parti ricorrenti hanno sovrapposto, nell’argomentare la censura, la disciplina dell'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982 con la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ. che non sono, invece, pienamente sovrapponibili. Come questa Corte ha osservato, le notifiche ex art.140 cod. proc. civ. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982: le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore; viceversa, l'art. 140 cod. proc. civ., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimitàcostituzionale, perché il legislatore ordinario non è tenuto ad uniformare il trattamento processuale di situazioni soltanto assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass.n. 16383/2023, in motivazione). Il terzo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso sono , dunque, infondati. Il quarto motivo è, invece, fondato e va accolto nei limiti che seguono. Invero, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questi oni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. n. 14815/2008). Nella motivazione della citata sentenza è espressamente esaminato il caso in cui uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, o avendola ricevuta, non abbiano impugnato l’atto impositivo. In tali casi, secondo le Sezioni Unite, il giudice adito per primo deve disporre l'integrazione del contraddittorio, mediante la chiamata in causa degli altri litisconsorti necessari entro un termine stabilito a pena di decadenza, ai sensi dell’art.14 d.lgs. n.546/1992. Appare, dunque, evidente che tali principi siano applicabili anche nel caso, come quello in esame, in cui alcuni litisconsorti necessari non abbiano tempestivamente impugnato l’atto; pertanto deve ritenersi che la società e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di litisconsorti necessari, r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] abbiano diritto ad essere parte nel giudizio tempestivamente instaurato da destro Carla per l’impugnazione del proprio avviso di accertamento e di contraddire in ordine a tutte le questioni che non riguardino una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. 2.3. Passando all’esame del primo e del secondo motivo di ricorso, essi sono fondati e vanno accoltilimitatamente alle annualità del 2005 e del 2006. Invero, la C.t.r., nell’accogliere alcuni rilievi dei contribuenti, sui quali motiva specificamente, omette di palesare le ragioni del proprio convincimento in ordine alle statuizioni di rigetto sulle ulteriori contestazioni, incorrendo in una motivazione tautologica e meramente apparente. In particolare, per l’annualità 2005, la C.t.r. ritiene che “tutti gli altri rilievi formulati nel ricorso introduttivo da [OSCURATO:PERSONA] non appaiono accoglibili, in quanto non sufficienti a superare le presunzioni formulate nell’avviso di accertamento dell’ufficio”. All’evidenza, la motivazione, peraltro limitata alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non esplicita l’iter logico giuridico in base al qual e il giudice di appello ha ritenuto infondate le doglianzedei contribuenti e legittimo l’accertamento dell’ufficio. Con riguardo all’annualità 2006, la C.t.r. ritiene non accoglibili i rilievi contenuti negli atti di appello della società e dei soci e richiama la sentenza di primo grado, che conferma, senza palesare i motivi della condivisione. In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lasentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] decisione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "perrelationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione dellamotivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato lasentenza impugnata che aveva confermato la decisione diprimo grado attraverso il mero riman do al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni) (Cass. n.24452/2018; vedi anche, più di recente, Cass. n. 2397/2021, secondo cui La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "perrelationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame). L’accoglimento del primo e del secondo motivo in relazione aglianni di imposta 2005 e 2006 determina l’assorbimento di tutti i motivi non ancora esaminati relativi alle suddette annualità (il decimo e dal tredicesimo al diciassettesimo), ad eccezione di quelli che si riferiscono a situazioni che fanno capo direttamente a [OSCURATO:PERSONA] (undicesimo edodicesimo motivo) di cui si dirà nel prosieguo. 2.4. Diversamente deve concludersi con riguardo all’anno di imposta 2004, per il quale il primo motivo, da esaminare , per connessione,congiuntamente con il quinto, il sesto ed il settimo , non sono fondati e vanno rigettati. r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito, relativamente all’annualità 2004, il giudice di appello riteneva che gli atti di accertamento fossero congruamente motivati e basati su validi elementi presuntivi, poiché emergeva un’elevata confusione, sul piano contabile, tra la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA], per la commistione dei pagamenti, la mancanza di prova della restituzione dei finanziamenti, la mancanza di tracciabilità sulla provenienza delle somme, l’effettuazione di pagamenti non coincidenti con i prelevamenti. La motivazione, per quanto sintetica, è effettiva e non incorre nelle denunziate violazioni di legge. In particolare, per quanto riguarda l'annualità 2004, con l'avviso di accertamento n. 83902T101447/2009, l' u fficio recuperava a tassazione in capo alla società l'importo di € 646.165,15, pari alla somma dei finanziamenti non onerosi effettuati dai soci nel corso dell'anno in questione. Nell'avviso di accertamento era inoltre specificato che la somma recuperata comprendeva sia l'importo di € 225.822,00, relativo ai maggiori ricavi conseguiti "in nero" dalla vendita degli immobili specificatamente indicati, sia la somma di €. 420.343,00, quali sopravvenienze attive da esercizi precedenti. Pertanto, vista l'inattendibilità dei prezzi di vendita degli immobili e l'irregolarità nella gestione finanziaria, l'ufficio ha ritenuto inattendibile la contabilità della società ed ha pertanto provveduto al recupero a tassazione dell'intero importo dei finanziamenti non onerosi effettuati dai soci nel corso dell'anno, pari ad € 646.165,15, somma nella quale sono stati inclusi anche i proventi derivanti dall'incasso "in nero" di parte del corrispettivo relativo alle compravendite immobiliari. L’amministrazione contestava la modalità di finanziamento della società tramite finanziamento da parte dei soci, posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiaramente in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] abile n. 28 r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), secondo cui i versamenti dei soci a titolo di finanziamento devono essere considerati dei veri e propri prestiti, autonomamente erogati dai soci, a fronte dei quali sorge un obbligo di rimborso ad una data scadenza generalmente prestabilita. Secondo l’Agenzia delle entrate nulla vieta che la società utilizzi il mezzo del finanziamento infruttifero dei soci per poter sopperire a carenze di liquidità momentanee; è obbligatorio, tuttavia, che tale utilizzo sia il più trasparente possibile e che il finanziamento sia contabilizzato correttamente per poter essere considerato veritiero ed effettivo. In relazione ai finanziamenti erogati dal socio [OSCURATO:PERSONA], non vi era alcun documento nel quale risultassero le caratteristiche d el finanziamento, quali il piano di rimborso, l'esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento nella medesima misura concessa dal socio alla società e, soprattutto, l'eventuale onerosità. Allo stesso modo, con riferimento al pagamento dei fornitori da parte del socio, non vi era alcuna documentazione attestante il finanziamento in via preliminare, con l’indicazione del l'importo da finanziare e deitermini per il rimborso. L'ufficio ha pertanto legittimamente ritenuto che l'incremento del conto "finanziamenti da soci non onerosi" non fosse un debito della società nei confronti dei soci, ma fosse alimentato da importi che la società aveva incassato. Correttamente la C.t.r. ha ritenuto che non fosse l'ufficio a dover dimostrare che i finanziamenti dei soci erano ricavi in nero della società, ma, al contrario, che fosseonere del contribuente dimostrare la provenienza di quei fondi, dimostrazione che, secondo il giudice di appello, non è stata adeguatamente fornita. Inoltre, le suddette operazioni risultavano dalle indagini bancarie, in relazione alle quali l’art.32 d.P.R. n.600/1973 prevede la presunzione legale della corrispondenza dei prelevamenti e versamenti r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ad operazioni imponibili, salva la prova contraria del contribuente, che, nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto non fosse stata fornita. Né, trattandosi di accertamento di omessa contabilizzazione di ricavi con metodo analitico induttivo, l’ufficio doveva procedere alla quantificazione forfetaria dei costi, che dovevano essere documentati dal contribuente (ed in tali limiti sono stati ritenuti deducibili dall’Agenzia delle entrate). 2.5.L’undicesimo e dodicesimo motivo, riguardanti l’accertamento per l’anno 2005 di maggiori imposte sulle operazioni immobiliari compiute da [OSCURATO:PERSONA] come persona fisica, sono inammissibili per la tardività del ricorso, non essendovi sul punto il litisconsorzio necessario con gli altri contribuenti (vedi paragrafo 2.2.). 2.6. Per quanto riguarda il diciottesimomotivo, esso è infondato e va rigettato, in quanto, la C.t.r., con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna prova documentale che la somma di 70.000,00 euro incamerata dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse confluita nell’acquisto in comproprietà di un immobile, avvenuto in data 28/12/2006. 3.1.Passando al ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, viene denunziata la nullità della sentenza, la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 132, 156, 161 cond. proc. civ. e 36 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ. Secondo l’Agenzia, la sentenza della C.t.r. risulta nulla per contrasto fra dispositivo e motivazione nella parte in cui ha espressamente rigettato, nella parte motiva della sentenza, l'appello presentato dalle parti in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per il 2006, mentre nel dispositivo della medesima sentenza ha accolto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in relazione al rilievo n. 5. Il ricorso incidentale è fondato inquanto si legge nella motivazione della sentenza: Relativamente all'anno 2006, (...) per quanto concerne i ricorsi presentati dal socio [OSCURATO:PERSONA], il Collegio, esaminati nel merito tutti i rilievi formulati dagli appellanti nonché l'appello incidentale presentato dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata, ritiene che non siano accoglibili quelli presentati dalla Società e dai soci. Si legge poi nel dispositivo della sentenza: [OSCURATO:PERSONA], letti gli artt. 15, 35 e 36 del D. Lgs. n. 546/1992, in parziale riforma della sentenza impugnata: accoglie l'appello della società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al rilievo su 05) dell'avviso di accertamento impugnato: ricavi non contabilizzati e non dichiarati, imponibili ex art. 85,comma 1 del d.P.R. 22.12.1986 n. 917 per euro 50.000,00, IVA non fatturata e non versata per euro 10.000,00 ex art. 21 d.P.R. n. 633/72 La ricorrente Agenzia chiarisce che, per quanto nel dispositivo della sentenza non si faccia riferimento all'annualità 2006, è nell'avviso di accertamento n. T6S020602531/2011, emesso nei confronti della societàAzienda [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. per il 2006, che sussiste il rilievo a cui la C.t.r.si riferisce. È evidente, pertanto, sul punto, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che recano affermazioni del tutto antitetiche tra loro. In conclusione, la Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigettati il terzo, l’ottavo ed il nono; accoglie il primo ed secondo motivo del ricorso principale, in relazione alle annualità 2005 e 2006, assorbiti il decimo motivo ed i motivi dal tredicesimo al diciassettesimo; rigetta in parte il primo motivo di ricorso, relativamente all’anno di imposta 2004, nonché rigetta il quinto, il sesto ed il settimo motivo; dichiara r.g. n.2901/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inammissibili l’undicesimo e dodicesimo motivo e rigetta il diciottesimo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata