CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 11164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22171/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 217/2019 pubblicata il21/05/2019, R.G. n. 74/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 217 del 21.5.2019 la Corte di appello di Brescia, confermando la sentenza del giudice di prime cure (n. 1083 del 2017), ha respinto l’appello della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (soggetto nato dalla fusione di [OSCURATO:PERSONA] di Brescia-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S. Anna-[OSCURATO:PERSONA]) relativo alla restituzione (ottenuta dalla società con decreto ingiuntivo) del 50% di differenze retributive, risarcimento del danno e indennità sostitutiva della reintegra conseguenti all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro part time subordinato con l’[OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte distrettuale ha preliminarmente dato atto che – a seguito di precedente giudizio, svolto sino al grado di legittimità e concluso in sede di rinvio – era stata accertata la sussistenza, tra le parti, per il periodo 1.10.2004-30.9.2005, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale verticale al 50% (celato dietro lo schermo di un contratto di lavoro autonomo) e la dottoressa (a seguito dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre che della condanna al risarcimento del danno e alle differenze retributive) aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegra; successivamente, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva agito in sede monitoria per la restituzione delle somme (differenze retributive, indennità sostitutiva della reintegra, risarcimento del danno, spese legali) indebitamente percepite in forza della sentenza di primo grado (che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e che, sul punto, era stata riformata, nel senso di un orario parziale, dalla sentenza n. 7 del 2010 della Corte di appello); la Corte distrettuale, confermando la sentenza del Tribunale in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sottolineato che nessun accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo parziale) è intervenuta tra la dottoressa e l’[OSCURATO:PERSONA], posto che la precedente statuizione del giudice di merito (sentenza n. 7 del 2010, confermata dalla Corte di Cassazione) aveva accertato tale situazione solo ed esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], considerato altresì che la domanda proposta dalla dottoressa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata inammissibile in quanto soggetto non evocato in giudizio; visti i limiti soggettivi del giudicato, nessun debito era stato accertato a carico diICCB e, conseguentemente, la persona giuridica frutto della fusione tra i due Istituti non doveva rispondere di alcunché a suo titolo; 3. per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ospedale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2909 cod.civ., ex art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ., avendo, il giudice di appello trascurato l’accertamento incidentale contenuto nella precedente sentenza n. 7 del 2010 che ha accertato la sussistenza di un rapporto subordinato part time tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’Istituto clinico Città di Brescia ([OSCURATO:PERSONA]). 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art.360 comma primo n.4cod.proc.civ., con riguardo al terzo motivo di appello, avendo omesso, la Corte territoriale, qualunque statuizione circa la prescrizione, ritenuta maturata dal Tribunale di Brescia (sentenza n. 1083 del 2017), dei crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sussistenza del rapporto di lavoro (tra la dottoressa e [OSCURATO:PERSONA]) fosse stato accertato solamente con la sentenza n. 7 del 2010 della Corte territoriale (pubblicata il 31.3.2010) e che, dunque, solamente da tale momento poteva ritenersi decorrere la prescrizione (pur considerando che l’accertamento della natura subordinata di un rapporto è imprescrittibile e che le rivendicazioni di carattere economico sono sottoposte a prescrizione decennale per effetto della sentenza n. 7 del 2010 della Corte di appello). 3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ex art.360 comma primo n.4 cod.proc.civ., con riguardo al quarto motivo di appello, avendo omesso, la Corte territoriale, qualunque statuizione circa la mancanza di prove sull’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la dottoressa e [OSCURATO:PERSONA]. Affermare che nessuna delle precedenti sentenze rese tra le parti in causa avesse accertato la subordinazione tra la dottoressa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non comporta che tale accertamento non potesse essere compiuto nel giudizio in corso, nell’ambito del quale era stata chiesta la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] (o meglio di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto nascente dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time. 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 4.1. In base ai principi enunciati da questa Corte sull'interpretazione del giudicato e sul controllo che su di esso può esercitare il giudice di legittimità, il giudicatoviene assimilato agli elementi normativi, dal che se ne trae che la sua interpretazione debba essere effettuata «alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi» e che «il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito» (Cass. Sez. U. n. 24664 del 2007); in particolare, si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt.12 e seguenti disp. prel. cod. civ., in ragione dell'assimilabilità per natura ed effetti agli atti normativi, secondo l'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), al pari del giudicato interno ed esterno e della sentenza rescindente, in quanto dotati di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti; ne consegue che la predetta interpretazione si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass. Sez. U. n. 11501 del 2008). 4.2. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa -si evince, a contrario, che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi (cfr., da ultimo, Cass. n. 5377 del 2023): è ammesso, tuttavia, che il giudicato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre - a determinate condizioni - effetti riflessi anche al di fuori dei limiti indicati dalla norma indicata, ossia in ipotesi in cui il giudicato si sia formato tra soggetti in tutto o in parte diversi. Tenuto conto che l'efficacia di un giudicato nell'ambito di un diverso giudizio tra soggetti differenti o anche solo in parte diversi potrebbe collidere con i principi del rispetto del contraddittorio e, in genere, del diritto di difesa, la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un «nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa» (Cass., Sez. U, n. 6523 del 2008; Cass. n. 2137 del 2014; Cass. n. 22908 del 2013). 4.3. Nel caso di specie, in disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti del ricorso introduttivo del primo giudizio di merito (concluso con la sentenza del Tribunale di Brescia n. 160 del 2009, poi parzialmente riformata proprio in punto orario di lavoro) al fine di esaminare gli argomenti che la parte aveva sottoposto al giudicante, il tenore della sentenza n. 7 del 2010 della Corte di appello mostra chiaramente che l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata era stato chiesto ed è avvenuto solamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), nella misura del 50% dell’orario di lavoro; il provvedimento oggi impugnato sottolinea che la dottoressa aveva stipulato due distinti contratti di lavoro autonomo, uno con l’[OSCURATO:PERSONA] (che è stato, giudizialmente, ritenuto di natura subordinata) e uno con l’[OSCURATO:PERSONA], e nessun accertamento era stato chiesto né è avvenuto in merito alla sussistenza di un nesso di pregiudizialità- dipendenza tra i due contratti di lavoro. La sentenza impugnata riporta, inoltre, integralmente le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Brescia dalle quali emerge la domanda di accertamento e di condanna esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La definizione del presente giudizio, in cui si discute delle pretese fatte valere dalla odierna ricorrente basate sul contratto di lavoro svolto con l’[OSCURATO:PERSONA], non presenta, dunque, profili di dipendenza dalla causa originariamente introdotta e, conseguentemente, non può estendere i suoi effetti nei confronti di una parte terza (l’[OSCURATO:PERSONA]). 5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso di ricorso vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono inammissibili. 5.1. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. (cfr. Cass. n. 13520 del 2019, Cass. n. 24155 del 2017, Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 16788 del 2006). 5.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, esaminando congiuntamente tutti i motivi di appello, ha sottolineato che nessun accertamento (della qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro svolto con l’[OSCURATO:PERSONA]) era stato effettuato dalla sentenza n. 7 del 2010 della Corte di appello e che, anzi, la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata inammissibile in quanto soggetto non evocato in giudizio, con ciò rigettando la prospettazione della lavoratrice in punto di prescrizione del diritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che riteneva riconosciuto il diritto alle differenze retributive a seguito della suddetta sentenza del 2010. 5.3. In particolare, la sentenza impugnata ha precisato che “Non essendovi alcuna pronuncia nei confronti del soggetto da ultimo citato, non esisteva un diritto di credito della dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] tale da essere opposto alla società che aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA]” e, con riguardo al quarto motivo di appello, che “il contenuto delle prove raccolte nel giudizio radicato dall’appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Brescia non può essere valutato al fine di ritenere esistente un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non accertato”. Non ricorrono, pertanto, gli estremi dell’omessa pronuncia, essendosi, per converso, espressamente pronunciata, la Corte territoriale, sia sull’inesistenza di un accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la dottoressa e l’[OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, dei relativi diritti alle differenze retributive) sia sull’impossibilità di efficacia riflessa del giudicato intervenuto tra la dottoressa e l’[OSCURATO:PERSONA], con irrilevanza, in radice, della disamina dell’eccezione di prescrizione dei diritti di credito vantati. 5.4. Nessuna statuizione risulta emessa dalla Corte territoriale in ordine all’autonoma domanda di chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a part time verticale al 50% per lo stesso periodo in cui la dottoressa svolgeva attività per l’[OSCURATO:PERSONA]. 5.5. Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2313 del 2010; Cass. n. 11659 del 2012; Cass. nn. 15112 e 28663 del 2013; Cass. n. 21257 e 23989 del 2014; Cass. n. 11838 del 2017), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.proc.civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. 5.6. Tale principio trova quindi applicazione nel caso di specie essendo, il dispositivo della sentenza impugnata, conforme a diritto: invero, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della dottoressa in data 27.6.2014;la dottoressa (ricorrente in via formale e convenuta in senso sostanziale), ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo in data 3.9.2014, chiedendo altresì la chiamata in causa dell’[OSCURATO:PERSONA]; successivamente, nelle more del giudizio, ossia in data 15.12.2014, i due Istituti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono fusi nel nuovo soggetto giuridico [OSCURATO:PERSONA] bresciani; il giudice dell’opposizione non ha autorizzato la chiamata in causa e, quindi, il nuovo soggetto giuridico ha proseguito il processo, avanti al Tribunale, in esclusiva rappresentanza dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto; peraltro, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod.proc.civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggettodi appello e di ricorso per cassazione (Cass. n. 21706 del 2019; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 17218 del 2004; Cass. n. 25676 del 2014; Cass. n. 2331 del 2022). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite, liquidate per l’intero in dispositivo, sono compensate per metà tra le parti (in considerazione della fondatezza parziale del terzo motivo di ricorso in punto di omessa pronuncia). 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, spese compensate per metà fra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc