CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letternerrtite le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno che ha applicato nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito, Ord. pen.), rigettando la richiesta di applicazione di una misura più ampia, relativamente alla residua pena di anni due di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno con sentenza del 25 settembre 2017, divenuta definitiva, in ordine a reati commessi nel 2007 e nel 2010. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera apodittica ritenuto che l'unica misura idonea a prevenire il pericolo di recidiva fosse quella della detenzione domiciliare, trascurando di considerare che i reati oggetto della condanna erano riferiti a fatti non gravi e commessi molti anni prima, nel 2007; la condannata, infatti, aveva avviato un nuovo percorso di vita, si era impegnata nel sociale con l'associazione "Terra mia" (della quale risultava socia fondatrice), era editrice dell'omonima rivista mensile per la promozione delle attività imprenditoriali del territorio, aveva svolto attività lavorativa, aveva allegato una proposta di lavoro, non aveva alcun collegamento con ambienti di criminalità organizzata, né frequentazioni o segnalazioni con soggetti pregiudicati. Il giudice di merito, infine, avrebbe riportato un episodio del 2016, relativo a fatti di reato di minacce o molestie, non riscontrato dal certificato dei carichi pendenti. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente l'esistenza di elementi negativi per l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, senza fornire alcuna valida motivazione sul punto. 2 ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato, e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 ss. Ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili dal Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/3/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322). 1.2. Nel caso di specie in modo ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato le ragioni della propria decisione, evidenziando che i precedenti penali della condannata riguardavano reati commessi fino al 2010 e che dalle informazioni Carabinieri di Angri del 25 marzo 2021 emergeva che la stessa Sicignano era stata deferita per reati di molestie e minacce contestati nel 2016. Per tale ragione, non sussistendo i presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione di ampio contenuto, attesa l'opportunità di monitorare ulteriormente la condotta dell'interessata, ha applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 -ter, comma 1 -ter, Ord. pen., ritenuta più idonea a prevenire il pericolo di recidiva. Nel ricorso, invece, la ricorrente si è limitata a prospettare vizi radicali della motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe giustificato l'attualità della pericolosità per aver omesso di esaminare elementi di fatto sottoposti al suo esame, senza tuttavia allegare alcun documento dal quale poter evincere quanto dichiarato rispetto all'impegno della stessa profuso nell'associazione "Terra mia", né in ordine alla dedotta offerta lavorativa presso una società di scommesse sportive. Va evidenziato, infine, che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Natale, Rv. 256723). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere estensore Il