CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2025
Cassazione n. 00297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno avverso la sentenza del 12/05/2025 del Tribunale di Salerno emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare, con o senza rinvio, la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di evasione, commessa in data 25 giugno 2022, disponendo la sospensione condizionale della pena di nnesi otto di reclusione irrogata al ricorrente. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno impugna la citata sentenza deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sospensione condizionale della pena, che il Tribunale non avrebbe potuto accordare in ragione dei precedenti penali dell'imputato. 3. Il Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali, ritenuta la fondatezza del motivo di ricorso, sollecita l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, come emerge dagli atti, cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). 2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza emessa in data 12 maggio 2025, ha disposto la sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione in relazione ad un delitto di evasione commesso in data 25 giugno 2022. Sennonché, sul certificato penale del sig. [OSCURATO:PERSONA] risultano annotate sentenze di condanna che risultano ostative alla sospensione condizionale accordata dal giudice di merito. Risulta infatti che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato: (i) con sentenza del 23 aprile 2019, emessa dal Tribunale di Salerno (irrevocabile in data 18 maggio 2019), di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (con sospensione condizionale della pena, poi revocata con ordinanza del 23 gennaio 2024); (ii) con sentenza del 17 ottobre 2022, emessa dal Tribunale di Salerno (irrevocabile 1'11 marzo 2023), di condanna alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione (pena non sospesa). 3. Alla luce di tali precedenti condanne, il Tribunale di Salerno - al momento di emissione della sentenza impugnata - non avrebbe potuto disporre la sospensione condizionale della pena irrogata all'imputato, ostandovi il dettato dell'art. 164 cod. pen. Infatti, una volta premesso che per "precedente condanna" «deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio» (così in materia di perdono giudiziale, ma con principio valido anche nel caso di specie, Sez. 1, n. 46586 del 01/10/2015, V., Rv. 265279 - 01), si deve considerare che: (i) l'imputato ha riportato precedenti condanne a pena detentiva (non sospesa) per delitto (e ciò costituisce motivo ostativo alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen.); (ii) l'imputato ha riportato precedenti condanne a pene detentive che, cumulate a quella irrogata con la sentenza qui impugnata, determinano il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. (e ciò costituisce motivo ostativo alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.). 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., limitatamente alla previsione relativa alla sospensione condizionale della pena, che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale de