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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29755/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4317_23 Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 2, comnna 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modd.

In I. 638 del 1983 - censura il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, c.p.p. nonché il vizio di mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dalla perizia calligrafica; Ritenuto che tale censura è inammissibile in quanto non consentita dalla legge perché generica per aspecificità, non confrontandosi con le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, la quale ha confutato analoga censura chiarendo le ragioni per le quali non appariva indispensabile la perizia calligrafica richiesta dalla difesa (pagg. 7/9).

La Corte territoriale ha infatti indicato nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto provata la conoscenza della diffida ad adempiere e, pertanto, la responsabilità penale dell'imputato, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia nnotivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici.

Rilevato che con un secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. e 546, cod. proc. Pen., avendo la Corte territoriale motivato il rigetto dell'istanza circa la richiesta di perizia calligrafica in maniera autoreferenziale, proponendo altresì un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche di cui è priva.

Ritenuto che anche tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, non rilevandosi la citata violazione delle disposizioni evocate, atteso che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 111 Cost., va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di disposizioni costituzionali, poiché l'inosservanza delle stesse non è prevista, dall'art. 606 cod. proc. pen., tra i casi di ricorso e può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 5, n. 4944 del 10/02/2022, Rv. 282778 - 01) e, quanto alla prospettata violazione dell'art. 546, cod. proc. Pen., va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 23/10/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); che, in ogni caso, la prospettata manifesta illogicità della motivazione, tenuto conto delle ragioni complessive che hanno determinato il rigetto della richiesta di perizia calligrafica, non assume quel carattere di decisività che, solo, può giustificare un sindacato di questa Corte (Sez. 3, n. 37006 del 9/11/2006, Rv. 235508).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4317_23 Rilevato che, con un primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 2, comnna 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modd. In I. 638 del 1983 - censura il vizio di violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, c.p.p. nonché il vizio di mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dalla perizia calligrafica; Ritenuto che tale censura è inammissibile in quanto non consentita dalla legge perché generica per aspecificità, non confrontandosi con le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza, la quale ha confutato analoga censura chiarendo le ragioni per le quali non appariva indispensabile la perizia calligrafica richiesta dalla difesa (pagg. 7/9). La Corte territoriale ha infatti indicato nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto provata la conoscenza della diffida ad adempiere e, pertanto, la responsabilità penale dell'imputato, ragioni che si intendono in questa sede integralmente richiamate per esigenze di economia nnotivazionale né essendo richiesto a questa Corte di procedere ad una ricognizione e riproposizione delle argomentazioni in fatto sviluppate dalla Corte territoriale a sostegno di quanto sopra, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi a valutare la congruenza motivazionale e la logicità complessiva dell'apparato argomentativo utilizzato dai giudici di merito e non certo sindacare gli argomenti fattuali utilizzati dai predetti giudici. Rilevato che con un secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. e 546, cod. proc. Pen., avendo la Corte territoriale motivato il rigetto dell'istanza circa la richiesta di perizia calligrafica in maniera autoreferenziale, proponendo altresì un giudizio fondato su specifiche competenze tecniche di cui è priva. Ritenuto che anche tale motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, non rilevandosi la citata violazione delle disposizioni evocate, atteso che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 111 Cost., va ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di disposizioni costituzionali, poiché l'inosservanza delle stesse non è prevista, dall'art. 606 cod. proc. pen., tra i casi di ricorso e può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 5, n. 4944 del 10/02/2022, Rv. 282778 - 01) e, quanto alla prospettata violazione dell'art. 546, cod. proc. Pen., va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 23/10/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); che, in ogni caso, la prospettata manifesta illogicità della motivazione, tenuto conto delle ragioni complessive che hanno determinato il rigetto della richiesta di perizia calligrafica, non assume quel carattere di decisività che, solo, può giustificare un sindacato di questa Corte (Sez. 3, n. 37006 del 9/11/2006, Rv. 235508). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il