CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Salvatore MANTIA, Santino SPALLINO, Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore MISIA alle pene ritenute di giustizia per il reato di ricettazione in concorso. 2. Propongono ricorso Salvatore MANTIA, Santino SPALLINO, Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore MISIA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Con un unico atto i primi tre ricorrenti lamentano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione sui medesimi punti nonché in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3. Tutti i ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 3.1. In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, va ricordato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). I giudici di merito hanno correttamente osservato che tutti gli imputati furono trovati a bordo dell'autovettura fermata dai Carabinieri, sulla quale i militari, ad esito di una perquisizione, rinvennero cinquanta cavolfiori e cento cipollotti, asportati dai terreni di proprietà, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ché i quattro "asserivano di aver raccolto gli ortaggi in un campo non di loro proprietà, ma nessuno di loro spiegava dove esattamente questi ortaggi erano stati prelevati". 3.2. Con specifica motivazione, espressione di valutazioni discrezionali in questa sede non sindacabili, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo anche alla personalità negativa degli imputati, gravati di precedenti penali. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione di legge né sussistono vizi di motivazione, peraltro impropriamente evocati in modo cumulativo (v. da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Va ribadito anche che il giudizio finale di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663, in motivazione). 3.3. Richiamate le modalità del fatto, la personalità dell'imputato e la pena estremamente mite, prossima al minimo edittale, inflitta dal primo giudice a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha implicitamente disatteso la richiesta volta a ottenere le attenuanti generiche, con una decisione che risulta legittima anche solo in assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, non mass.). 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]