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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 08204/2022

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al n. 874/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrenti - controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio, giusta procura a margine del ricorso. - con troricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - sul ricorso iscritto al n. 1170/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio, giusta procura a margine del ricorso. - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimate - entrambi avverso la sentenza n. 996/35/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 29/5/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto e quinto del ricorso n. 874/2016 R.G. e del quinto e sesto motivo del ricorso n. 1170/2016 R.G..

Uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per delega e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso (RGN 874/2016), affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva parzialmente accolto gli appelli proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze di accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subentranti al deceduto [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto avvisi di accertamento ICI, annualità 2007 e 2008, relativamente a vari terreni edificabili posseduti, a titolo di usufrutto, da [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di appello ritenevano meritevoli di annullamento gli avvisi impugnati, con "riferimento ai quattro terreni identificati al Foglio 25, particelle 1053, 1054, 1055, 1056, in quanto duplicazioni" e che, invece, fossero da rettificare, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, "i valori accertati per le altre aree edificabili, con attribuzione dei valori di 100,00€/mq per le aree nei PMU 7.1 per le aree nei PMU residenziali 5.3 e 5.4., 70,00/mq per le aree nel PMU 7.1 e 80,00Cmq per le aree con destinazione di completamento", con conseguente rideterminazione della pretesa impositiva azionata dall'ente territoriale nei relativi avvisi di accertamento. 3Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] propone distinto ricorso (RGN 1170/2016), affidato a sei motivi, per la cassazione della stessa sentenza (n. 996/35/15) pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

Il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (RGN 874/2016) ed il secondo motivo (RGN 1170/2016) le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis applicabile, per non avere la CTR considerato che la parte, in caso di appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, è obbligata a informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell'impugnazione proposta, impendendo così l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, mediante il deposito di copia dell'atto impugnato, a pena d'inammissibilità del gravame.

Deducono che il Comune, ancorché avesse tempestivamente proposto appello mediante ricorso notificato alle contribuenti, non aveva provveduto al deposito dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Firenze.

Con il secondo motivo (RGN 874/2016) ed il terzo motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 32 e 58, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente dato rilievo, 4quanto alla natura edificabile delle aree, ad una dichiarazione ICI asseritamente presentata da [OSCURATO:PERSONA], de cuius delle contribuenti, benché il documento fosse stato tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado, ne! quale l'ente impositore si era costituito soltanto all'udienza di trattazione, e non fosse stato nuovamente depositato nel giudizio di appello, come appunto consentito dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il terzo motivo (RGN 874/2016) ed il quarto motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non avere la CTR considerato che, stante l'illegittimità del [OSCURATO:PERSONA] (RUC) e la disposta sospensione in autotutela degli effetti sino alla variante di "riallineamento" di cui alla deliberazione n. 118 del 13/10/2008, i terreni non avevano, negli anni 2007 e 2008, alcuna concreta potenzialità edificatoria.

Con il quarto motivo (RGN 874/2016) ed il quinto motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., perché la motivazione della sentenza della CTR, quanto al valore da attribuire ai terreni ai fini dell'ICI, è meramente apparente, non consentendo di comprendere l'iter logico seguito dai giudicanti, considerato che le contribuenti avevano depositato consulenza tecnica redatta dal Geom.

Poli (v. nota di deposito documenti del 20/12/2012), per evidenziare le numerose problematiche (vincoli di destinazione, mancanza di urbanizzazione, presenza di fasce di rispetto, ecc.) afferenti gli immobili in questione, profilo neppure affrontato dalla sentenza del giudice di primo grado in quanto ritenute assorbite.

Con il quinto motivo (RGN 874/2016) ed il sesto motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, 5cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992, per non avere la CTR considerato che le contribuenti avevano contestato l'omessa valutazione dei costi che avrebbero dovuto sostenere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, essendo le aree totalmente prive di strade, parcheggi, aree a verde, fognature, illuminazione, rete elettrica e telefonica, questione specificamente riproposta in appello.

Con il sesto motivo denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. pro. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato, dandone conto nella motivazione della sentenza, l'incidenza sul valore dei beni dei vincoli di destinazione e della ridotta consistenza di alcuni cespiti che impedivano l'edificazione.

Con il primo motivo (RGN 1170/2016) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. pro. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'inesistenza e comunque nullità della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, per non avere la CTR preso in considerazione l'eccezione della contribuente, che già con il ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto l'omessa compilazione, da parte del messo notificatore, della relativa relata di notifica perché, ai sensi degli artt. 8 e 14

I. n. 890 del 1982, nel testo applicabile ratione temporis, gli avvisi di accertamento devono essere notificati con tutte le ritualità previste dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile, ivi compresa la redazione della relata di notificazione, nella specie, rimasta letteralmente in bianco.

Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la corte di cassazione, nell'atto contenente il controricorso e qualsiasi ricorso 6successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo , ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (tra le tante, Cass. n. 10309/2004).

Va senz'altro disposta la riunione al giudizio (RGN 874/2016) proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del giudizio (RGN 1170/2016) proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Per ragioni d'ordine logico va esaminato il primo motivo d'impugnazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

La censura è inammissibile prima che infondata.

La suindicata contribuente riferisce di aver dedotto sin dal primo grado di giudizio l'omessa redazione della relata di notifica degli avvisi impugnati e che la questione è stata disattesa dal giudice di primo grado il quale ha escluso, al riguardo, la violazione di norme di legge ed evidenziato l'efficacia in ogni caso sanante, ex art. 160 cod. proc. civ., della tempestiva proposizione dell'impugnazione degli atti impositivi.

Riferisce, altresì, la contribuente che "si costituiva nei giudizi di appello contestando i ricorsi del Comune di [OSCURATO:PERSONA]", soccombente in prime cure, sulla base, tra gli altri rilievi, della già dedotta "Nullità-inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, motivo già proposto in primo grado" (pag.12 del riunito ricorso).

Il Comune, nel controricorso, ha eccepito la formazione del giudicato interno, non avendo la Falcini proposto appello incidentale avverso la sfavorevole decisione della CTP in punto di validità della notifica degli avvisi oggetto di causa, deduce che la parte privata non può dolersi dell'omesso esame di una circostanza decisiva per il giudizio e comunque che il motivo di ricorso è infondato. 7Da quanto esposto in ricorso emerge che il giudice di primo grado aveva disatteso l'eccezione di inesistenza/invalidità della notifica degli atti impositivi ed accolto, per altre ragioni, i riuniti ricorsi della contribuente.

Pertanto, sul capo della sentenza di primo grado concernente la specifica questione di cui sopra la Falcini era rimasta soccombente.

In simile situazione, onde evitare la formazione del giudicato interno, la predetta avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale, non essendo sufficiente - come invece da essa sostenuto nell'attuale ricorso - la mera riproposizione della questione in appello ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'onere dell'espressa riproposizione, sancito dalla norma evocata dalla ricorrente, non riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì (solo) quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (per esempio, perché ritenute assorbite).

Viceversa, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte non è ipotizzabile alcuna alternativa rispetto all'impugnazione - nella specie, quella incidentale - al fine di evitare l'acquiescenza (totale o parziale), con relativa formazione di un giudicato interno preclusivo (tra le altre, Cass. n. 23228/2015; n. 9265/2021).

La censura è anche infondata in quanto nella fattispecie trova applicazione il principio per cui trova comunque applicazione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo, stante il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass. n. 2019/6417; n. 27561/2018). 8La censura oggetto del primo motivo (ricorso RGN 874/2016) e del secondo motivo (ricorso RGN 1170/2016) è infondata.

La CTR ha correttamente disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello rilevando che la notificazione tramite messo comunale equivale, ai fini qui considerati, a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario.

La decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui "In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché, nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi dell'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248), trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., che onera l'ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il messo notificatore) di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata." (Cass. n. 9319/2014, n. 14273/2016).

La censura oggetto del secondo motivo (ricorso RGN 874/2016) e del terzo motivo (ricorso RGN 1170/2016) è infondata.

La CTR ha correttamente escluso che la tardiva produzione di un documento nel giudizio di primo grado costituisca ragione di inutilizzabilità dello stesso nel giudizio di appello atteso che, come la Corte ha avuto modo di affermare, "Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al 9passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenutì; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992." (Cass. n. 26115/2020 ed anche n. 16652/2018, n. 5429/2018).

La censura oggetto del terzo motivo (ricorso RGN 874/2016) e del quarto motivo (rìcorso RGN 1170/2016) è ìnfondata.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] (RUC) subordinasse l'edificazione dei terreni per cui è causa ad una gara pubblica (mai) bandita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sì assume risultare dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 3 del ricorso proposto per l'anno 2008), di per sé non esclude la potenzialità edificatoria dei terreni, così come la temporanea sospensione della efficacia della normativa regolamentare per contrasto con le previsioni del [OSCURATO:PERSONA] e della Legge Regionale, atteso che l'assunto delle contribuenti si pone in contrasto non solo con la norma d'interpretazione autentica di cui, da ultimo, all'art. 36, comma 2, d.

I. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 248 del 2006, ma anche con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 25506/2006, secondo cui un'area è da considerarsi fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione dì strumenti attuativi del medesimo.

La menzionata decisione ha affermato il principio per cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdicies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 10del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi; l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione.

Le Sezioni Unite evidenziano, inoltre, che "la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi "non inedificabili", non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore dal momento che, con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, corrisponde un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla verificabilità in concreto del valore.

Tale soluzione, accolta dalla successiva giurisprudenza di legittimità, è stata ulteriormente precisata nel senso che "una volta convenuto sul fatto che per stabilire la natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della "mera potenzialità edificatoria" - e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali (quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata 11IP I decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale) - resta comunque l'esigenza di tenere concretamente conto nella determinazione della base imponibile, "della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio", sicché potrebbe al più porsi un problema di valutazione delle concrete potenzialità edificatorie dell'area, nonché della possibile incidenza economica degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in rapporto alle condizioni esistenti al momento dell'imposizione, ma ciò, tuttavia, rileva non già al fine di smentire la qualificazione edificatoria del suolo, bensì all'esclusivo scopo di addivenire alla adeguata quantificazione del valore venale dell'area edificabile (Cass. n. 6702/2020, n.12377/2016 e S. U. n. 25506/2006 citata).

Orbene, la sentenza della CTR ha fatto proprio il predetto indirizzo giurisprudenziale, in quanto ha ritenuto che "la edificabilità dell'area è desumibile dall'esame degli strumenti urbanistici" e che le problematiche sollevate dalle contribuenti, relativamente alla concreta realizzazione delle iniziative edilizie nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non consentono di riportare l'area, urbanisticamente e fiscalmente, al regime agricolo d'origine, ma al più possono avere influenza sulla determinazione del suo valore.

Anche le censure oggetto del quarto, quinto e sesto motivo (ricorso RGN 874/2016) nonché del quinto e sesto motivo (ricorso RGN 1170/2016), scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate.

La decisione d'appello viene in primis censurata sotto il profilo dell'apparenzP motivazione e la Corte, in tema di contenuto della sentenza, ha evidenziato che il vizio di motivazione previsto dall'ad, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando 12• I la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione dei proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argonientativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

Nella specie, concernente giudizio d'impugnazione di avvisi di accertamento ICI, annualità 2007 e 2008, relativamente a vari terreni edificabili, la CTR afferma che "L'appellante Comune aveva provveduto a determinare ex art. 59 D.Lgs. n. 446 del 1997 per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (ivi compreso il valore venale dell'area per cui è causa) e parte appellata non aveva eccepito alcunché in ordine alla corrispondenza del valore venale, così determinato, con la sua reale situazione" e segnatamente che i criteri estimativi di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504 del 1992, "applicati di volta in volta al caso concreto", sono riscontrabili "nei provvedimenti impugnati, così come nelle delibere di riferimento e nelle memorie di controdeduzione dell'Ente locale".

Tale norma stabilisce che ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi e il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti 1 3e` parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Cass. n. 12273/2017).

La sentenza della CTR, motivata sinteticamente, dimostra comunque una valutazione delle prove offerte dalle parti, per cui non si può sostenere che l'impianto motivazionale sia totalmente carente, tanto da configurare un vulnus al principio generale secondo cui, ai sensi dell'art. 111 Cost., tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (Cass.

S. U., n. 22232/2016, Cass. n. 23216/2019, 13977/2019, n. 9105/2017, Cass.

S. U. n. 7667/2017; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232/2016; Cass.

S. U., n. 16599/2016).

Ed in tema di ICI, la Corte ha precisato che la base imponibile di un'area fabbricabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, va individuata in relazione al suo valore commerciale complessivo, tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, e detto valore, nella sentenza di secondo grado, viene espresso in modo assolutamente differenziato ("100€/mq per le aree nei PMU residenziali 5.3 e 5.4, 70C/mq. per le aree nel PMU 7.1 e 80,00Cmq per le aree con destinazione di completamento"), in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale.

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese (Cass. n. 27702/2020; n. 4201/2010), ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.

Né, d'altro canto, le contribuenti possono pretendere, veicolando le censure con il richiamo all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che il giudice di legittimità proceda a riesaminare e valutare singoli profili attinenti al merito della causa, considerato che la valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 20553/2021).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune come in motivazione.

P. P.Q.MLa Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in liquidate in C 7.000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2022.

Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA],CMemi) DEPOSITA ELLER1A ogcp, AR 2022IL O - i o Silvia cca 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al n. 874/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrenti - controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio, giusta procura a margine del ricorso. - con troricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - sul ricorso iscritto al n. 1170/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio, giusta procura a margine del ricorso. - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimate - entrambi avverso la sentenza n. 996/35/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 29/5/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quarto e quinto del ricorso n. 874/2016 R.G. e del quinto e sesto motivo del ricorso n. 1170/2016 R.G.. Uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per delega e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso (RGN 874/2016), affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva parzialmente accolto gli appelli proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze di accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subentranti al deceduto [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto avvisi di accertamento ICI, annualità 2007 e 2008, relativamente a vari terreni edificabili posseduti, a titolo di usufrutto, da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello ritenevano meritevoli di annullamento gli avvisi impugnati, con "riferimento ai quattro terreni identificati al Foglio 25, particelle 1053, 1054, 1055, 1056, in quanto duplicazioni" e che, invece, fossero da rettificare, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, "i valori accertati per le altre aree edificabili, con attribuzione dei valori di 100,00€/mq per le aree nei PMU 7.1 per le aree nei PMU residenziali 5.3 e 5.4., 70,00/mq per le aree nel PMU 7.1 e 80,00Cmq per le aree con destinazione di completamento", con conseguente rideterminazione della pretesa impositiva azionata dall'ente territoriale nei relativi avvisi di accertamento. 3Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] propone distinto ricorso (RGN 1170/2016), affidato a sei motivi, per la cassazione della stessa sentenza (n. 996/35/15) pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. Il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (RGN 874/2016) ed il secondo motivo (RGN 1170/2016) le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis applicabile, per non avere la CTR considerato che la parte, in caso di appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, è obbligata a informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell'impugnazione proposta, impendendo così l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, mediante il deposito di copia dell'atto impugnato, a pena d'inammissibilità del gravame. Deducono che il Comune, ancorché avesse tempestivamente proposto appello mediante ricorso notificato alle contribuenti, non aveva provveduto al deposito dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Firenze. Con il secondo motivo (RGN 874/2016) ed il terzo motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 32 e 58, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente dato rilievo, 4quanto alla natura edificabile delle aree, ad una dichiarazione ICI asseritamente presentata da [OSCURATO:PERSONA], de cuius delle contribuenti, benché il documento fosse stato tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado, ne! quale l'ente impositore si era costituito soltanto all'udienza di trattazione, e non fosse stato nuovamente depositato nel giudizio di appello, come appunto consentito dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992. Con il terzo motivo (RGN 874/2016) ed il quarto motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non avere la CTR considerato che, stante l'illegittimità del [OSCURATO:PERSONA] (RUC) e la disposta sospensione in autotutela degli effetti sino alla variante di "riallineamento" di cui alla deliberazione n. 118 del 13/10/2008, i terreni non avevano, negli anni 2007 e 2008, alcuna concreta potenzialità edificatoria. Con il quarto motivo (RGN 874/2016) ed il quinto motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., perché la motivazione della sentenza della CTR, quanto al valore da attribuire ai terreni ai fini dell'ICI, è meramente apparente, non consentendo di comprendere l'iter logico seguito dai giudicanti, considerato che le contribuenti avevano depositato consulenza tecnica redatta dal Geom. Poli (v. nota di deposito documenti del 20/12/2012), per evidenziare le numerose problematiche (vincoli di destinazione, mancanza di urbanizzazione, presenza di fasce di rispetto, ecc.) afferenti gli immobili in questione, profilo neppure affrontato dalla sentenza del giudice di primo grado in quanto ritenute assorbite. Con il quinto motivo (RGN 874/2016) ed il sesto motivo (RGN 1170/2016) denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, 5cod. pro. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992, per non avere la CTR considerato che le contribuenti avevano contestato l'omessa valutazione dei costi che avrebbero dovuto sostenere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, essendo le aree totalmente prive di strade, parcheggi, aree a verde, fognature, illuminazione, rete elettrica e telefonica, questione specificamente riproposta in appello. Con il sesto motivo denunciano, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. pro. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato, dandone conto nella motivazione della sentenza, l'incidenza sul valore dei beni dei vincoli di destinazione e della ridotta consistenza di alcuni cespiti che impedivano l'edificazione. Con il primo motivo (RGN 1170/2016) la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. pro. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'inesistenza e comunque nullità della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, per non avere la CTR preso in considerazione l'eccezione della contribuente, che già con il ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto l'omessa compilazione, da parte del messo notificatore, della relativa relata di notifica perché, ai sensi degli artt. 8 e 14 I. n. 890 del 1982, nel testo applicabile ratione temporis, gli avvisi di accertamento devono essere notificati con tutte le ritualità previste dagli artt. 136 e ss. del codice di procedura civile, ivi compresa la redazione della relata di notificazione, nella specie, rimasta letteralmente in bianco. Per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la corte di cassazione, nell'atto contenente il controricorso e qualsiasi ricorso 6successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo , ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi (tra le tante, Cass. n. 10309/2004). Va senz'altro disposta la riunione al giudizio (RGN 874/2016) proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del giudizio (RGN 1170/2016) proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Per ragioni d'ordine logico va esaminato il primo motivo d'impugnazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile prima che infondata. La suindicata contribuente riferisce di aver dedotto sin dal primo grado di giudizio l'omessa redazione della relata di notifica degli avvisi impugnati e che la questione è stata disattesa dal giudice di primo grado il quale ha escluso, al riguardo, la violazione di norme di legge ed evidenziato l'efficacia in ogni caso sanante, ex art. 160 cod. proc. civ., della tempestiva proposizione dell'impugnazione degli atti impositivi. Riferisce, altresì, la contribuente che "si costituiva nei giudizi di appello contestando i ricorsi del Comune di [OSCURATO:PERSONA]", soccombente in prime cure, sulla base, tra gli altri rilievi, della già dedotta "Nullità-inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, motivo già proposto in primo grado" (pag.12 del riunito ricorso). Il Comune, nel controricorso, ha eccepito la formazione del giudicato interno, non avendo la Falcini proposto appello incidentale avverso la sfavorevole decisione della CTP in punto di validità della notifica degli avvisi oggetto di causa, deduce che la parte privata non può dolersi dell'omesso esame di una circostanza decisiva per il giudizio e comunque che il motivo di ricorso è infondato. 7Da quanto esposto in ricorso emerge che il giudice di primo grado aveva disatteso l'eccezione di inesistenza/invalidità della notifica degli atti impositivi ed accolto, per altre ragioni, i riuniti ricorsi della contribuente. Pertanto, sul capo della sentenza di primo grado concernente la specifica questione di cui sopra la Falcini era rimasta soccombente. In simile situazione, onde evitare la formazione del giudicato interno, la predetta avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale, non essendo sufficiente - come invece da essa sostenuto nell'attuale ricorso - la mera riproposizione della questione in appello ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992. L'onere dell'espressa riproposizione, sancito dalla norma evocata dalla ricorrente, non riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì (solo) quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (per esempio, perché ritenute assorbite). Viceversa, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte non è ipotizzabile alcuna alternativa rispetto all'impugnazione - nella specie, quella incidentale - al fine di evitare l'acquiescenza (totale o parziale), con relativa formazione di un giudicato interno preclusivo (tra le altre, Cass. n. 23228/2015; n. 9265/2021). La censura è anche infondata in quanto nella fattispecie trova applicazione il principio per cui trova comunque applicazione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo, stante il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass. n. 2019/6417; n. 27561/2018). 8La censura oggetto del primo motivo (ricorso RGN 874/2016) e del secondo motivo (ricorso RGN 1170/2016) è infondata. La CTR ha correttamente disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello rilevando che la notificazione tramite messo comunale equivale, ai fini qui considerati, a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. La decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui "In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché, nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi dell'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248), trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., che onera l'ufficiale giudiziario (e, quindi, anche il messo notificatore) di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata." (Cass. n. 9319/2014, n. 14273/2016). La censura oggetto del secondo motivo (ricorso RGN 874/2016) e del terzo motivo (ricorso RGN 1170/2016) è infondata. La CTR ha correttamente escluso che la tardiva produzione di un documento nel giudizio di primo grado costituisca ragione di inutilizzabilità dello stesso nel giudizio di appello atteso che, come la Corte ha avuto modo di affermare, "Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al 9passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenutì; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992." (Cass. n. 26115/2020 ed anche n. 16652/2018, n. 5429/2018). La censura oggetto del terzo motivo (ricorso RGN 874/2016) e del quarto motivo (rìcorso RGN 1170/2016) è ìnfondata. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] (RUC) subordinasse l'edificazione dei terreni per cui è causa ad una gara pubblica (mai) bandita dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sì assume risultare dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 3 del ricorso proposto per l'anno 2008), di per sé non esclude la potenzialità edificatoria dei terreni, così come la temporanea sospensione della efficacia della normativa regolamentare per contrasto con le previsioni del [OSCURATO:PERSONA] e della Legge Regionale, atteso che l'assunto delle contribuenti si pone in contrasto non solo con la norma d'interpretazione autentica di cui, da ultimo, all'art. 36, comma 2, d. I. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248 del 2006, ma anche con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 25506/2006, secondo cui un'area è da considerarsi fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione dì strumenti attuativi del medesimo. La menzionata decisione ha affermato il principio per cui, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdicies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 10del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi; l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione. Le Sezioni Unite evidenziano, inoltre, che "la equiparazione legislativa di tutte le aree che non possono considerarsi "non inedificabili", non significa che queste abbiano tutte lo stesso valore dal momento che, con la perdita della inedificabilità di un suolo (cui normalmente, ma non necessariamente, corrisponde un incremento di valore) si apre soltanto la porta alla verificabilità in concreto del valore. Tale soluzione, accolta dalla successiva giurisprudenza di legittimità, è stata ulteriormente precisata nel senso che "una volta convenuto sul fatto che per stabilire la natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della "mera potenzialità edificatoria" - e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali (quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata 11IP I decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale) - resta comunque l'esigenza di tenere concretamente conto nella determinazione della base imponibile, "della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio", sicché potrebbe al più porsi un problema di valutazione delle concrete potenzialità edificatorie dell'area, nonché della possibile incidenza economica degli ulteriori oneri di urbanizzazione, in rapporto alle condizioni esistenti al momento dell'imposizione, ma ciò, tuttavia, rileva non già al fine di smentire la qualificazione edificatoria del suolo, bensì all'esclusivo scopo di addivenire alla adeguata quantificazione del valore venale dell'area edificabile (Cass. n. 6702/2020, n.12377/2016 e S. U. n. 25506/2006 citata). Orbene, la sentenza della CTR ha fatto proprio il predetto indirizzo giurisprudenziale, in quanto ha ritenuto che "la edificabilità dell'area è desumibile dall'esame degli strumenti urbanistici" e che le problematiche sollevate dalle contribuenti, relativamente alla concreta realizzazione delle iniziative edilizie nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], non consentono di riportare l'area, urbanisticamente e fiscalmente, al regime agricolo d'origine, ma al più possono avere influenza sulla determinazione del suo valore. Anche le censure oggetto del quarto, quinto e sesto motivo (ricorso RGN 874/2016) nonché del quinto e sesto motivo (ricorso RGN 1170/2016), scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate. La decisione d'appello viene in primis censurata sotto il profilo dell'apparenzP motivazione e la Corte, in tema di contenuto della sentenza, ha evidenziato che il vizio di motivazione previsto dall'ad, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando 12• I la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione dei proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argonientativo seguito (Cass. n. 3819/2020). Nella specie, concernente giudizio d'impugnazione di avvisi di accertamento ICI, annualità 2007 e 2008, relativamente a vari terreni edificabili, la CTR afferma che "L'appellante Comune aveva provveduto a determinare ex art. 59 D.Lgs. n. 446 del 1997 per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili (ivi compreso il valore venale dell'area per cui è causa) e parte appellata non aveva eccepito alcunché in ordine alla corrispondenza del valore venale, così determinato, con la sua reale situazione" e segnatamente che i criteri estimativi di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504 del 1992, "applicati di volta in volta al caso concreto", sono riscontrabili "nei provvedimenti impugnati, così come nelle delibere di riferimento e nelle memorie di controdeduzione dell'Ente locale". Tale norma stabilisce che ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi e il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti 1 3e` parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Cass. n. 12273/2017). La sentenza della CTR, motivata sinteticamente, dimostra comunque una valutazione delle prove offerte dalle parti, per cui non si può sostenere che l'impianto motivazionale sia totalmente carente, tanto da configurare un vulnus al principio generale secondo cui, ai sensi dell'art. 111 Cost., tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (Cass. S. U., n. 22232/2016, Cass. n. 23216/2019, 13977/2019, n. 9105/2017, Cass. S. U. n. 7667/2017; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232/2016; Cass. S. U., n. 16599/2016). Ed in tema di ICI, la Corte ha precisato che la base imponibile di un'area fabbricabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, va individuata in relazione al suo valore commerciale complessivo, tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, e detto valore, nella sentenza di secondo grado, viene espresso in modo assolutamente differenziato ("100€/mq per le aree nei PMU residenziali 5.3 e 5.4, 70C/mq. per le aree nel PMU 7.1 e 80,00Cmq per le aree con destinazione di completamento"), in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale. In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice " a quo", ma, per il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese (Cass. n. 27702/2020; n. 4201/2010), ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores in procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. Né, d'altro canto, le contribuenti possono pretendere, veicolando le censure con il richiamo all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che il giudice di legittimità proceda a riesaminare e valutare singoli profili attinenti al merito della causa, considerato che la valutazione delle prove raccolte costituisce attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 20553/2021). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune come in motivazione. P. P.Q.MLa Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in liquidate in C 7.000,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2022. Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA],CMemi) DEPOSITA ELLER1A ogcp, AR 2022IL O - i o Silvia cca 16
Sentenza Cassazione n. 08204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris