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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18518/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7.12.22 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di sospensione dell'ordine di demolizione disposta dal Tribunale di Napoli il 26.07.2017 da parte della Sez 3 Corte di Cassazione n. 52867/2018, ha respinto le istanze di sospensione o revoca presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordine di demolizione emesso, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli 8646/2002, irrevocabile il 27.05.2002. 2.Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3 aveva ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di sospensione sopra indicata e aveva così argomentato: "la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del. 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763).

Infatti, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212).

A siffatti principi non si è attenuto il provvedimento impugnato.

Come ha correttamente rilevato il ricorrente, risulta disposta la sospensione del procedimento esecutivo in esito a nota dell'Amministrazione comunale risalente ancora al 2014, che dava conto della condonabilità di quasi l'intero immobile previa verifica della congruità dell'oblazione versata ed in ragione della disponibilità della parte privata a provvedere alla demolizione delle opere non condonabili.

In tal modo, senza alcuna concreta verifica nei termini di cui sopra, ed anzi affidando in sostanza la definizione della pratica amministrativa anche alla mera volontà del privato di demolire quanto non condonabile, l'ordinanza impugnata ha inteso sospendere l'esecuzione a tempo indeterminato, rendendo allo stato impossibile, o comunque rinviando indefinitamente, l'attuazione del dictum giurisdizionale (tant'è che, a quanto è dato rilevare anche dalle stesse note degli interessati, i quali hanno in ogni caso dichiarato di avere dato corso a quanto di loro spettanza, a tutt'oggi alcuna definizione amministrativa risulta essere intervenuta).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata va senz'altro annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, tenuto conto dei consolidati principi siccome richiamati ".

3. Alla luce di tali principi il Giudice del rinvio, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che in merito alla sussistenza di elementi che possano ritenere plausibile una prossima adozione del provvedimento di condono alcuna nuova prova è stata resa dalla difesa di parte ricorrente rispetto alle circostanze acclarate nel giudizio di esecuzione definito con l'ordinanza poi annullata.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il suo difensore di fiducia, articolando il seguente motivo:

4.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Giudice dell'esecuzione ha disatteso il dictum della Cassazione, non ha valutato le prove già acquisite circa la condonabilità di una parte dell'immobile e non ha stabilito i tempi né la porzione di fabbricato che eventualmente doveva abbattersi.

Allegava e richiamava nel ricorso la documentazione del Comune di Napoli datata 9.3.2011, riguardante la pratica di condono edilizio n.3706/04 presentata da [OSCURATO:PERSONA] per abusi in Via A C [OSCURATO:PERSONA] 623 oltre alla relazione del Responsabile UOT e del Funzionario ingegnere datata 12/11 /2014 prot. 884413 in risposta al Tribunale di Napoli Sezione terza penale che, con riferimento alla pratica di condono edilizio in questione, all'esito dell'istruttoria e del sopralluogo accertava la condonabilità del manufatto ad eccezione della porzione di 21,70 mq realizzati successivamente al 31.03.2003, nonché la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] diretta al Comune di Napoli il 13.11.2014 in cui, comunicava la propria disponibilità a demolire la parte non ritenuta condonabile, trattandosi di struttura lamellare di agevole smontaggio, affinchè potesse essere rilasciato il provvedimento di condono.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso che attiene al merito della questione appare fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nel provvedimento impugnato ha adottato una motivazione del tutto carente che non risponde e non dà conto, attraverso un percorso argomentativo logico giuridico verificabile, dell'accertamento che gli era stato demandato dalla Sezione terza della Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento se non con la seguente affermazione apodittica e generica: " alcuna nuova prova è stata resa dalla difesa di parte ricorrente rispetto alle circostanze acclarate nel giudizio di esecuzione definito con l'ordinanza del 26.97.17 annullata circa la plausibile prossima adozione del provvedimento di condono" Ha pertanto omesso di esaminare, verificare ed indicare attraverso una autonoma istruttoria possibili attuali esiti ed i tempi e modalità di conclusione del procedimento amministrativo di condono e, in particolare: a) il risultato dell'istanza e lasussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212) e ciò in considerazione del fatto che il Comune, nella nota già inviata all'Autorità giudiziaria penale, e in atti, si esprimeva in via interlocutoria ritenendo condonabile l'immobile ad eccezione di una porzione accessoria di 21 mq.

E' noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (attualmente 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 Cc. (dep. 10/09/2019 ) Rv. 277668 - 01 Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003 Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998 (dep. 01/03/1999) Rv. 213010).

Va richiamata, nel caso di specie, anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc., dep. 31/05/2011, Rv. 250389; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc., dep. 20/09/2013, Rv. 256431).

In altri termini, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, è consentita l'estensione dell'ordine di demolizione ad altri manufatti, a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all'opera abusiva originaria e, per la loro accessorietà a quest'ultima, rendano ineseguibile l'ordine medesimo (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268831 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc., dep. 22/01/2009, Rv. 242163).

2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame a Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 7.12.22 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di sospensione dell'ordine di demolizione disposta dal Tribunale di Napoli il 26.07.2017 da parte della Sez 3 Corte di Cassazione n. 52867/2018, ha respinto le istanze di sospensione o revoca presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordine di demolizione emesso, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli 8646/2002, irrevocabile il 27.05.2002. 2.Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3 aveva ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di sospensione sopra indicata e aveva così argomentato: "la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del. 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763). Infatti, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). A siffatti principi non si è attenuto il provvedimento impugnato. Come ha correttamente rilevato il ricorrente, risulta disposta la sospensione del procedimento esecutivo in esito a nota dell'Amministrazione comunale risalente ancora al 2014, che dava conto della condonabilità di quasi l'intero immobile previa verifica della congruità dell'oblazione versata ed in ragione della disponibilità della parte privata a provvedere alla demolizione delle opere non condonabili. In tal modo, senza alcuna concreta verifica nei termini di cui sopra, ed anzi affidando in sostanza la definizione della pratica amministrativa anche alla mera volontà del privato di demolire quanto non condonabile, l'ordinanza impugnata ha inteso sospendere l'esecuzione a tempo indeterminato, rendendo allo stato impossibile, o comunque rinviando indefinitamente, l'attuazione del dictum giurisdizionale (tant'è che, a quanto è dato rilevare anche dalle stesse note degli interessati, i quali hanno in ogni caso dichiarato di avere dato corso a quanto di loro spettanza, a tutt'oggi alcuna definizione amministrativa risulta essere intervenuta). Ciò posto, l'ordinanza impugnata va senz'altro annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame, tenuto conto dei consolidati principi siccome richiamati ". 3. Alla luce di tali principi il Giudice del rinvio, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che in merito alla sussistenza di elementi che possano ritenere plausibile una prossima adozione del provvedimento di condono alcuna nuova prova è stata resa dalla difesa di parte ricorrente rispetto alle circostanze acclarate nel giudizio di esecuzione definito con l'ordinanza poi annullata. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il suo difensore di fiducia, articolando il seguente motivo: 4.1. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Giudice dell'esecuzione ha disatteso il dictum della Cassazione, non ha valutato le prove già acquisite circa la condonabilità di una parte dell'immobile e non ha stabilito i tempi né la porzione di fabbricato che eventualmente doveva abbattersi. Allegava e richiamava nel ricorso la documentazione del Comune di Napoli datata 9.3.2011, riguardante la pratica di condono edilizio n.3706/04 presentata da [OSCURATO:PERSONA] per abusi in Via A C [OSCURATO:PERSONA] 623 oltre alla relazione del Responsabile UOT e del Funzionario ingegnere datata 12/11 /2014 prot. 884413 in risposta al Tribunale di Napoli Sezione terza penale che, con riferimento alla pratica di condono edilizio in questione, all'esito dell'istruttoria e del sopralluogo accertava la condonabilità del manufatto ad eccezione della porzione di 21,70 mq realizzati successivamente al 31.03.2003, nonché la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] diretta al Comune di Napoli il 13.11.2014 in cui, comunicava la propria disponibilità a demolire la parte non ritenuta condonabile, trattandosi di struttura lamellare di agevole smontaggio, affinchè potesse essere rilasciato il provvedimento di condono.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso che attiene al merito della questione appare fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione nel provvedimento impugnato ha adottato una motivazione del tutto carente che non risponde e non dà conto, attraverso un percorso argomentativo logico giuridico verificabile, dell'accertamento che gli era stato demandato dalla Sezione terza della Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento se non con la seguente affermazione apodittica e generica: " alcuna nuova prova è stata resa dalla difesa di parte ricorrente rispetto alle circostanze acclarate nel giudizio di esecuzione definito con l'ordinanza del 26.97.17 annullata circa la plausibile prossima adozione del provvedimento di condono" Ha pertanto omesso di esaminare, verificare ed indicare attraverso una autonoma istruttoria possibili attuali esiti ed i tempi e modalità di conclusione del procedimento amministrativo di condono e, in particolare: a) il risultato dell'istanza e lasussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212) e ciò in considerazione del fatto che il Comune, nella nota già inviata all'Autorità giudiziaria penale, e in atti, si esprimeva in via interlocutoria ritenendo condonabile l'immobile ad eccezione di una porzione accessoria di 21 mq. E' noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (attualmente 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 Cc. (dep. 10/09/2019 ) Rv. 277668 - 01 Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003 Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998 (dep. 01/03/1999) Rv. 213010). Va richiamata, nel caso di specie, anche la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc., dep. 31/05/2011, Rv. 250389; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc., dep. 20/09/2013, Rv. 256431). In altri termini, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, è consentita l'estensione dell'ordine di demolizione ad altri manufatti, a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all'opera abusiva originaria e, per la loro accessorietà a quest'ultima, rendano ineseguibile l'ordine medesimo (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268831 - 01 Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc., dep. 22/01/2009, Rv. 242163). 2. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame a Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l
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