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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 giugno 2024

Cassazione n. 11684/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40712/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale in relazione alla «revoca delle disposizioni processuali in materia emergenziale Covid-19» - è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali; infatti, la parte non ha richiesto la trattazione orale del processo e, peraltro, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il D.L 75 del 23\06\2023 - convertito con modifiche dalla L. 112 del 10/08/2023 - ha sostituito il secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. 150/2022, facendo slittare l'entrata in vigore delle nuove norme alle impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023; successivamente, vi è stato un ulteriore slittamento giacché il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024".

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approc:cio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; in questo caso, il ricorrente non si è confrontato con la risposta che la Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha fornito all'analogo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40712/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale in relazione alla «revoca delle disposizioni processuali in materia emergenziale Covid-19» - è manifestamente infondato perché denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali; infatti, la parte non ha richiesto la trattazione orale del processo e, peraltro, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il D.L 75 del 23\06\2023 - convertito con modifiche dalla L. 112 del 10/08/2023 - ha sostituito il secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. 150/2022, facendo slittare l'entrata in vigore delle nuove norme alle impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023; successivamente, vi è stato un ulteriore slittamento giacché il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024". Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approc:cio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; in questo caso, il ricorrente non si è confrontato con la risposta che la Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha fornito all'analogo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 fe
Decreto Cassazione n. 11684/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris