Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 26721/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 comma 1 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al valore probatorio del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (in ogni caso, come anche chiarito dalla Corte di merito, il mezzo di prova di cui si discute costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 comma 1 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando un travisamento della prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al valore probatorio del riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (in ogni caso, come anche chiarito dalla Corte di merito, il mezzo di prova di cui si discute costituisce un accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l'imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26721/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris