Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 23219/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10500/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro COMUNE VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGATTAMELATA STEFANO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Veneton.819/05/2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022e il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10500/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchécontro COMUNE VENEZIA, rappresentato e difeso dagli avvocatiGATTAMELATA STEFANO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneton.819/05/2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15del 30.03.2023 con il quale si evince che il comune di Venezia ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022e il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaP
Decreto Cassazione n. 23219/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris