Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 26744/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 12004/2024 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù d i pro- cura speciale in atti; ricorrentee controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Pescara,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- nerale pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] nucci, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 142 /20 24 , pubblicata il 31/01/2024notificata il 19/03/2024.

Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 236/2016, provvisoriamente esecu- tivo, il Tribunale di Pescara ingiungeva all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara (di seguito, ASL) il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, SYNERGO) – società che gestiva la Casa di Cura privata Pierangeli di Pescara –della somma di € 2.185.150,56, pari all'ammontare delcredito vantato da lla SYNERGO per i servizi resi in virtù del contratto del 21/04/2010 concluso con l'ASL e con la Re- gione Abruzzo.

Con sentenza n. 465/2020, il Tribunale di Pescara acco glieva l'opposizione promossa dall'ASL, con ciò revocando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso dettasentenza proponeva appello la SYNERGO, che ve- niva respinto con sentenza n. 142/2024 della Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro tale de- cisione, affidato a tre motivi di doglianza.

L'ASL si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale, cui la SYNERGO ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato il 13/06/2025 un'istanza congiunta di sospensione e, in via subordinata, di rinvio dell'adunanza in camera di consiglio del 10/07/2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transattivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis . 1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quonon implicava rinuncia all ' istanza di rinvio già richiesta al fine di pervenire a un bonario componimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c. , degli artt. 1362, 1363, 1366e 1346 c.c., in relazione al contratto concluso il 21 /04/ 2010, nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erro- nea interpretazionedel contratto menzionato.

Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 3 e 32 Cost., per mancata declaratoriadi ufficio della nullità delle clausole inter- pretate come ponenti un limite invalicabile dispesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non residenti.

Con il terzo motivo è dedotta nullità della sentenza impugnata exart. 360, n. 4, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti,con particolare riferimento alla rilevanza –acclarata a mezzo CTU – del Decreto commissariale n. 22/2011. 2.Con l'unico motivo di ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, quater, quinquies, sexiesd .gs. n. 502del 1991 e dell' art. 32, co mma 8, l. n. 449 del 1997, in rela- zione al motivo di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c.

3. Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta for- mulata da entrambe le parti di rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la concretizzazione dell'accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell'istanza congiunta depositata il 13/06/2025.

P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 12004/2024 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù d i pro- cura speciale in atti; ricorrentee controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Pescara,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- nerale pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] nucci, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 142 /20 24 , pubblicata il 31/01/2024notificata il 19/03/2024. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 236/2016, provvisoriamente esecu- tivo, il Tribunale di Pescara ingiungeva all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescara (di seguito, ASL) il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, SYNERGO) – società che gestiva la Casa di Cura privata Pierangeli di Pescara –della somma di € 2.185.150,56, pari all'ammontare delcredito vantato da lla SYNERGO per i servizi resi in virtù del contratto del 21/04/2010 concluso con l'ASL e con la Re- gione Abruzzo. Con sentenza n. 465/2020, il Tribunale di Pescara acco glieva l'opposizione promossa dall'ASL, con ciò revocando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Avverso dettasentenza proponeva appello la SYNERGO, che ve- niva respinto con sentenza n. 142/2024 della Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro tale de- cisione, affidato a tre motivi di doglianza. L'ASL si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale, cui la SYNERGO ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato il 13/06/2025 un'istanza congiunta di sospensione e, in via subordinata, di rinvio dell'adunanza in camera di consiglio del 10/07/2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transattivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis . 1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quonon implicava rinuncia all ' istanza di rinvio già richiesta al fine di pervenire a un bonario componimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c. , degli artt. 1362, 1363, 1366e 1346 c.c., in relazione al contratto concluso il 21 /04/ 2010, nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erro- nea interpretazionedel contratto menzionato. Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 3 e 32 Cost., per mancata declaratoriadi ufficio della nullità delle clausole inter- pretate come ponenti un limite invalicabile dispesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non residenti. Con il terzo motivo è dedotta nullità della sentenza impugnata exart. 360, n. 4, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti,con particolare riferimento alla rilevanza –acclarata a mezzo CTU – del Decreto commissariale n. 22/2011. 2.Con l'unico motivo di ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, quater, quinquies, sexiesd .gs. n. 502del 1991 e dell' art. 32, co mma 8, l. n. 449 del 1997, in rela- zione al motivo di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c. 3. Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta for- mulata da entrambe le parti di rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la concretizzazione dell'accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell'istanza congiunta depositata il 13/06/2025. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camer
Decreto Cassazione n. 26744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris