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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 25275/2026

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to a CARIATI il 28/10/1989 avverso la sentenza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di CROTONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 ottobre 2024, il Tribunale di Crotone ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 1161 cod. nav., contestato per avere occupato "arbitrariamente, in assenza di titolo concessorio", uno spazio demaniale mediante il posizionamento di 15 ombrelloni e 26 sdraio a servizio dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", condannandolo, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 344,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, disponendo altresì la confisca di quanto in sequestro.Il Tribunale ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, rilevando che gli elementi raccolti consentivano di riferire la condotta al solo [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", valorizzando le risultanze testimoniali, il fascicolo fotografico, il verbale di sequestro e gli accertamenti eseguiti tramite partita IVA e visura camerale.

2. Avverso la decisione, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto appello, deducendo: a) violazione di legge in ordine alla utilizzazione delle s.i.t. rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., assumendo che la condanna sarebbe fondata "su un travisamento del dato probatorio, in particolare sul travisamento delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] inesistenti", e su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti.

3. La Corte di appello di Catanzaro, con provvedimento depositato il 26/2/2026, rilevato che la sentenza di condanna aveva applicato la sola pena dell'ammenda e che, pertanto, era inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile non confrontandosi compiutamente con la motivazione che sorregge la condanna.

2. La trama argonnentativa svolta nel provvedimento impugnato valorizza, al fine di riferire a [OSCURATO:PERSONA] l'occupazione dello spazio demaniale, una pluralità di elementi: le dichiarazioni accusatorie rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato indicato come l'effettivo gestore dell'attività economica che aveva sede sull'arenile; lo stretto collegamento esistente fra il ristorante pizzeria denominato [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], e l'attività economica che era stata illecitamente impiantata nello spazio demaniale immediatamente prospicente l'esercizio commerciale; il fatto che, nel corso del sopralluogo, Venere, sorella di [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto al fratello di raggiungerla affinché interloquisse con il personale della Capitaneria di Porto che stava procedendo al controllo; il successivo intervento dell'imputato. 24

3. L'impugnazione, degli elementi probatori valorizzati dal Tribunale, prende in considerazione solo le sommarie informazioni che sarebbero state rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], di cui contesta tanto il contenuto tanto l'utilizzabilità.

Sono, invece, ignorate le altre fonti di prova da cui il Tribunale aveva tratto le ulteriori informazioni utilizzate nel ragionamento posto a fondamento della condanna. 3.1 Tale risultanza condanna all'inammissibilità l'impugnazione.

Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano, infatti, irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non confrontandosi con le prove, diverse dalle dichiarazioni del coimputato di cui è stata denunciata l'inutilizzabilità, che rivelavano la stretta dipendenza fra il ristorante-pizzeria dell'imputato e gli ombrelloni e le sdraio che erano stati posizionati sul suolo demaniale antistante l'esercizio commerciale e con il ruolo svolto dal ricorrente nella gestione del lido, siccome disvelato dall'interlocuzione con gli operanti su sollecitazione della sorella Venere.

Il ricorso, per come strutturato, esula, quindi, dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato, esaurendosi nella contestazione di uno soltanto degli elementi probatori inseriti nel ragionamento inferenziale del Tribunale senza dimostrarne la decisività in ordine alla tenuta logica dell'apparato argomentativo.

4. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versi la somma, determinata• 4 in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CARIATI il 28/10/1989 avverso la sentenza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di CROTONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 ottobre 2024, il Tribunale di Crotone ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 1161 cod. nav., contestato per avere occupato "arbitrariamente, in assenza di titolo concessorio", uno spazio demaniale mediante il posizionamento di 15 ombrelloni e 26 sdraio a servizio dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", condannandolo, con concessione delle attenuanti generiche, alla pena di euro 344,00 di ammenda, oltre alle spese processuali, disponendo altresì la confisca di quanto in sequestro.Il Tribunale ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, rilevando che gli elementi raccolti consentivano di riferire la condotta al solo [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", valorizzando le risultanze testimoniali, il fascicolo fotografico, il verbale di sequestro e gli accertamenti eseguiti tramite partita IVA e visura camerale. 2. Avverso la decisione, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto appello, deducendo: a) violazione di legge in ordine alla utilizzazione delle s.i.t. rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., assumendo che la condanna sarebbe fondata "su un travisamento del dato probatorio, in particolare sul travisamento delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] inesistenti", e su elementi indiziari non gravi, precisi e concordanti. 3. La Corte di appello di Catanzaro, con provvedimento depositato il 26/2/2026, rilevato che la sentenza di condanna aveva applicato la sola pena dell'ammenda e che, pertanto, era inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non confrontandosi compiutamente con la motivazione che sorregge la condanna. 2. La trama argonnentativa svolta nel provvedimento impugnato valorizza, al fine di riferire a [OSCURATO:PERSONA] l'occupazione dello spazio demaniale, una pluralità di elementi: le dichiarazioni accusatorie rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato indicato come l'effettivo gestore dell'attività economica che aveva sede sull'arenile; lo stretto collegamento esistente fra il ristorante pizzeria denominato [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], e l'attività economica che era stata illecitamente impiantata nello spazio demaniale immediatamente prospicente l'esercizio commerciale; il fatto che, nel corso del sopralluogo, Venere, sorella di [OSCURATO:PERSONA], aveva richiesto al fratello di raggiungerla affinché interloquisse con il personale della Capitaneria di Porto che stava procedendo al controllo; il successivo intervento dell'imputato. 24 3. L'impugnazione, degli elementi probatori valorizzati dal Tribunale, prende in considerazione solo le sommarie informazioni che sarebbero state rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], di cui contesta tanto il contenuto tanto l'utilizzabilità. Sono, invece, ignorate le altre fonti di prova da cui il Tribunale aveva tratto le ulteriori informazioni utilizzate nel ragionamento posto a fondamento della condanna. 3.1 Tale risultanza condanna all'inammissibilità l'impugnazione. Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano, infatti, irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non confrontandosi con le prove, diverse dalle dichiarazioni del coimputato di cui è stata denunciata l'inutilizzabilità, che rivelavano la stretta dipendenza fra il ristorante-pizzeria dell'imputato e gli ombrelloni e le sdraio che erano stati posizionati sul suolo demaniale antistante l'esercizio commerciale e con il ruolo svolto dal ricorrente nella gestione del lido, siccome disvelato dall'interlocuzione con gli operanti su sollecitazione della sorella Venere. Il ricorso, per come strutturato, esula, quindi, dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato, esaurendosi nella contestazione di uno soltanto degli elementi probatori inseriti nel ragionamento inferenziale del Tribunale senza dimostrarne la decisività in ordine alla tenuta logica dell'apparato argomentativo. 4. L'esito del giudizio comporta, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto, altresì, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] versi la somma, determinata• 4 in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric P.Q.M
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