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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17382/2026

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entata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 7978/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHEcon ordinanza interlocutoria in data 30.10.2025, a cui si rimanda, èstato ordinato il rinnovo della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e mentrela notifica tentata dall’Agenzia delle Entrate in Palermo, via Sicilia, 21, nonsi è perfezionata per irreperibilità della destinataria, non è stata fornitaNumero registro generale 5064/2024Numero sezionale 4009/2026Numero di raccolta generale 17382/2026Data pubblicazione 01/06/2026prova dell’esito dell’ulteriore notifica effettuata presso l’indirizzo rilevatodall’anagrafe tributaria ([OSCURATO:PERSONA] I, 301, [OSCURATO:PERSONA]).CONSIDERATO CHEdal riesame degli atti è emerso che nel ricorso di primo grado(segnatamente nella premessa), recante in calce la procura ad litem, èriportato che entrambe le ricorrenti sono elettivamente domiciliate “inPalermo, via Sicilia, 21, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”,sicchè l’iniziale notifica del ricorso per cassazione effettuata a PietraBorruso in data 1/03/2024 presso l’indirizzo PEC del difensore deveritenersi ritualmente effettuata, a prescindere dall’esito negativo dellanotifica in via Sicilia, 21, atteso che - diversamente da quanto rilevatonella precedente ordinanza interlocutoria sulla scorta della intestazionedella sentenza d’appello (che riporta la [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Palermo, via Sicilia 21 e non presso il difensore)- la parte risultavaelettivamente domiciliata presso il suddetto difensore.RILEVATO CHEva, pertanto, revocato l’ordine di rinnovazione della notifica, conconseguente irrilevanza dell’esito dello stesso.CONSIDERATO CHEl’originario ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e BorrusoPietra in quanto comproprietarie e co-venditrici del bene oggetto dell’attotassato (nei confronti delle quali sono state emesse le sentenze di primo esecondo grado) e perciò costituenti entrambe una unitaria partevenditrice, soggettivamente complessa e quindi inscindibile, rispetto allequali va ritenuto, pertanto, sussistente un rapporto di litisconsorzionecessario per reciproca dipendenza, sicchè, in osservanza del principio dinon contraddizione, onde evitare pronunce definitive di contenuto diversoo contrastante rispetto a tale unica parte, si impone, riscontrata la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], laintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5064/2024Numero sezionale 4009/2026Numero di raccolta generale 17382/2026Data pubblicazione 01/06/2026revoca l’ordine di rinnovazione della notifica impartito con ordinanza indata 30/10/2025;visto l’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nel termine di 60 giorni dallacomunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/5/2026 comericonvocata in data 25/5/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 7978/2023 depositata il 02/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHEcon ordinanza interlocutoria in data 30.10.2025, a cui si rimanda, èstato ordinato il rinnovo della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e mentrela notifica tentata dall’Agenzia delle Entrate in Palermo, via Sicilia, 21, nonsi è perfezionata per irreperibilità della destinataria, non è stata fornitaNumero registro generale 5064/2024Numero sezionale 4009/2026Numero di raccolta generale 17382/2026Data pubblicazione 01/06/2026prova dell’esito dell’ulteriore notifica effettuata presso l’indirizzo rilevatodall’anagrafe tributaria ([OSCURATO:PERSONA] I, 301, [OSCURATO:PERSONA]).CONSIDERATO CHEdal riesame degli atti è emerso che nel ricorso di primo grado(segnatamente nella premessa), recante in calce la procura ad litem, èriportato che entrambe le ricorrenti sono elettivamente domiciliate “inPalermo, via Sicilia, 21, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”,sicchè l’iniziale notifica del ricorso per cassazione effettuata a PietraBorruso in data 1/03/2024 presso l’indirizzo PEC del difensore deveritenersi ritualmente effettuata, a prescindere dall’esito negativo dellanotifica in via Sicilia, 21, atteso che - diversamente da quanto rilevatonella precedente ordinanza interlocutoria sulla scorta della intestazionedella sentenza d’appello (che riporta la [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Palermo, via Sicilia 21 e non presso il difensore)- la parte risultavaelettivamente domiciliata presso il suddetto difensore.RILEVATO CHEva, pertanto, revocato l’ordine di rinnovazione della notifica, conconseguente irrilevanza dell’esito dello stesso.CONSIDERATO CHEl’originario ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] e BorrusoPietra in quanto comproprietarie e co-venditrici del bene oggetto dell’attotassato (nei confronti delle quali sono state emesse le sentenze di primo esecondo grado) e perciò costituenti entrambe una unitaria partevenditrice, soggettivamente complessa e quindi inscindibile, rispetto allequali va ritenuto, pertanto, sussistente un rapporto di litisconsorzionecessario per reciproca dipendenza, sicchè, in osservanza del principio dinon contraddizione, onde evitare pronunce definitive di contenuto diversoo contrastante rispetto a tale unica parte, si impone, riscontrata la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], laintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5064/2024Numero sezionale 4009/2026Numero di raccolta generale 17382/2026Data pubblicazione 01/06/2026revoca l’ordine di rinnovazione della notifica impartito con ordinanza indata 30/10/2025;visto l’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nel termine di 60 giorni dallacomunicazione della presente ordinanza;rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/5/2026 comericonvocata in data 25/5/2026.Il PresidenteUgo Candia
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