CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31870del ruolo generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2009-2010 Art. 7 del d.l. n. 269/2003 -controricorrente-; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 693/04/2020, depositata in data 27 maggio 2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che 1.La controversia attiene all’impugnativa degli atti di contestazione THQCO3100867 e TH QCO3100868 , per gli anni 2009 - 2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA]. e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad [OSCURATO:PERSONA], inqualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società. 2.Avverso gli atti di contestazione delle sanzioni, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 99/03/2017, lo accoglieva. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. n. 693/04/2020, depositata in data 27 maggio 2020, accoglieva l’appello dell’Agenzia ritenendo che dalp.v.c. della G.d.F. erano emersi numerosi elementi presuntivi circa il carattere meramente interpositorio e fittizio della società e la riferibilità dell’attività di impresa al [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato sul piano tecnico dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6.In data 26 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (“rottamazione - quater”), con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti ed effettuando il pagamento integrale del debito in data 11/9/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella parte in cui la CTR ritiene riscontrate le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Motivazione illogica, insufficiente e apparente; omesso esame delle prove documentali prodotte dalle parti e segnatamente le lettere di sollecito di consegna della documentazione inviate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Con il terzo motivo, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 nonché dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97. 4.Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa, insufficiente, apparente motivazione circa la mancata applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003. 5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000, 3 della legge n. 241/1990, 42 del d.P.R. n. 600/73 e 56 del DPR 633/1972. 6.In data 26 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoatto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 (“rottamazione-quater”), con impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti ed asseritopagamento integrale del debito in data 11/9/2023. 7.L'atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, all'Agenzia delle entrate in data 26.9.2023;che la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente ai sensi dell'art. 390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009); che «l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 c.p,c. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese»(cfr. Cass. ord. n. 7535, cit.); che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo. 8.Le spese possono essere compensate tenuto conto dellaratio della definizione agevolata (cfr. Cass. ord. 21154/2019; Cass.sez. lav., n. 12024 del 2020) . P.Q.M. La Corte di