CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 41786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. per intervenuta prescrizione, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura, involgente questioni di fatto, non risulta essere stata tempestivamente e ritualmente introdotta nel giudizio di merito secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Va rilevato, in particolare, che l'odierno ricorrente con l'atto di appello fondava l'eccezione di prescrizione su un profilo differente, individuando erroneamente, a fronte di un reato permanente, la data di consumazione con quella di accertamento. Il ricorso in esame, a fronte del corretto principio richiamato dalla corte di appello, stante anche l'assenza di prova che l'occupazione abusiva sia cessata prima della sentenza di primo grado, introduce un elemento di fatto relativo all'intervenuto rilascio volontario del bene che non risulta nei giudizi di merito e che non può essere sottoposto per la prima volta all'esame della corte di legittimità in quanto relativo a quaestio facti; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la doglianza, contenuta nel secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove si richiamano i plurimi precedenti penali dell'odierno ricorrente) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - AAD P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere