Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 19618/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 11/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONE* * ** 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 28199/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 28199 2021 proposto da* * * rappresentata e difesadall avvocato * * del * di Gorizia con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D APPELLO diTRIESTE depositata il 26/07/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1.

La sig.ra * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Trieste che ha respinto il gravame dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023stessa spiegato nei confronti della sentenza n.373/2020 delData pubblicazione 11/07/2023tribunale di Gorizia con cui sfacendo seguito alla declaratoria diseparazione personale fra i coniugi * * e ** era stata a lei addebitata la separazione personale erigettata ogni altra sua domanda con condanna al pagamento dellespese di lite.2.

Il tribunale goriziano ai fini dell addebito aveva rilevatoconsiderato il grave stato di dipendenza da alcool della * ela conseguente violazione dei doveri di solidarietà familiare a causadella vita sregolata da lei condotta.3.

Con appello spiegato avverso detta sentenza la sig.ra* lamentava che il tribunale avesse dichiarato l addebitoin assenza di prove e trascurando che la rottura del vincoloconiugale era a suo avviso da ricondurre ai motivi di infedeltà delmarito. * altresì per la richiesta di riconoscimento di uncontributo di mantenimento a proprio favore .4. * nel giudizio d appello il marito chiedeva il rigettodell impugnazione e la corte d appello confermava la sentenzagravata evidenziando come risultava incontestata la gravedipendenza dall alcol dell appellante che già nel 2003 aveva subitoun prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi .4.1. * la corte distrettuale che erano stati altresìaccertati gli episodi di autolesionismo e l assenza inevitabile dellasig.ra * dagli impegni domestici e di cura dei figli nonchéla vita disordinata che la stessa conduceva tutte circostanze chedi fatto non erano mai state puntualmente contestate.5.

La cassazione della sentenza d appello è chiesta dalla sig.ra* con ricorso notificato il 29/10/2021 ed affidato a tremotivi mentre non ha svolto attività difensiva l intimato *considerato che2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/20236.

Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsaData pubblicazione 11/07/2023applicazione dell art. 151 comma 2 art. 2697 cod. civ. e dell art.115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360 comma 1 n.3 cod.proc. civ. in quanto la corte territoriale aveva erroneamenteaddebitato la separazione alla ricorrente.7.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti essendo stata pretermessa la richiesta di addebito dellaseparazione avanzata dalla sig.ra * nei confronti delmarito in alternativa si deduce la violazione degli articoli 143 151comma 2 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazioneall art. 360 comma primo n.3 cod. proc civ. per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di valutare la addebitabilità dellaseparazione a carico del sig. *8.

I due motivi strettamente connessi perché riguardanti ladomanda di addebito proposta dalla * possono essereesaminati congiuntamente ma vanno dichiarati inammissibili.8.1.

In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod. proc. civ. cfr. * * * 20867/2020 *16016/2021 .8.2.

La violazione del precetto di cui all art. 2697 cod.civ. siconfigura nell ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023applicazione di detta norma non anche quando a seguito di unaData pubblicazione 11/07/2023incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onerepoiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull esitodella prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall art. 360 n. 5 cod. proc. civ. cfr. * 19064/2006 id.17313/2020 .8.3. * posto nel caso di specie la corte d appello ha ritenutoprovata dal marito — che ha chiesto l addebitabilità alla mogliedella separazione personale — la prolungata assenza diquest ultima dagli impegni di cura domestica e dei figli a causadella dipendenza da alcool che affliggeva la moglie così come iricoveri da questa subiti gli episodi di autolesionismo.

Inoltre lacorte ha ritenuto che le predette circostanze eziologicamenterilevanti non siano mai state puntualmente contestate.

Alcontempo e con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla* nei confronti del marito la corte territoriale haevidenziato il mancato adempimento all onere probatorio in ordinealla violazione dei doveri coniugali da parte del marito come daglistessi allegati e cioè in relazione all abuso di alcool ed all infedeltà.Con specifico riguardo all abuso di alcool la corte d appello hasottolineato la mancata prova diretta ed indiretta dell allegatacircostanza mentre con riferimento all infedeltà ha ritenuto che laconvivenza intrapresa dal * sia successiva alla logorante egrave situazione familiare creata dalla * in tal modoescludendone la rilevanza causale ai fini della causazione dellarottura del vincolo matrimoniale.8.4.

Si tratta di argomentazioni che sono attinte senza alcunapertinente censura di violazione dell art. 115 cod. proc. civ. e art.2697 cod. civ. nei sensi sono richiamati essendo statocorrettamente distribuito l onere probatorio fra le parti elegittimamente valutate le conseguenti risultanze probatorie sicché4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023non può che ribadirsi la preannunciata inammissibilità dei primi dueData pubblicazione 11/07/2023motivi.9.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per omessoesame di fatto decisivo già oggetto di discussione essendo statapretermessa la valutazione della fondatezza del diritto della sig.ra* di ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento oquanto meno un contributo di natura alimentare in alternativa sideduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156 2697cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360comma primo n.3 cod. proc. civ..9.1.

La censura è fondata nei limiti di seguito precisati.9.2.

In tema di separazione personale tra coniugi la domandarivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento diun assegno di mantenimento per il coniuge.

Ne consegue che larelativa istanza ancorché formulata per la prima volta in appelloin conseguenza della dichiarazione di addebito è ammissibile nonessendo qualificabile come nuova ai sensi dell art. 345 cod. proc.civ. attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti. * 27695/2017 id. 10718/2013 .9.3. * posto nel caso di specie e a fronte di un espressoriferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appellola corte territoriale ha errato nella decisione perché non ha valutatole prospettate condizioni di indigenza e le fragilità della sig.ra* rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto aricevere gli alimenti rispetto ai quali il primo fra gli obbligati aprestarli è il coniuge anche se legalmente separato come nel casoin esame.9.4.

Il ricorso va quindi accolto in relazione a detto profilo didoglianza e la sentenza va cassato in parte qua con rinvio dellacausa alla corte d appello di Trieste in diversa composizione ancheper le spese del giudizio di legittimità.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 11/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONE* * ** 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 28199/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 28199 2021 proposto da* * * rappresentata e difesadall avvocato * * del * di Gorizia con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D APPELLO diTRIESTE depositata il 26/07/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1.

La sig.ra * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Trieste che ha respinto il gravame dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023stessa spiegato nei confronti della sentenza n.373/2020 delData pubblicazione 11/07/2023tribunale di Gorizia con cui sfacendo seguito alla declaratoria diseparazione personale fra i coniugi * * e ** era stata a lei addebitata la separazione personale erigettata ogni altra sua domanda con condanna al pagamento dellespese di lite.2.

Il tribunale goriziano ai fini dell addebito aveva rilevatoconsiderato il grave stato di dipendenza da alcool della * ela conseguente violazione dei doveri di solidarietà familiare a causadella vita sregolata da lei condotta.3.

Con appello spiegato avverso detta sentenza la sig.ra* lamentava che il tribunale avesse dichiarato l addebitoin assenza di prove e trascurando che la rottura del vincoloconiugale era a suo avviso da ricondurre ai motivi di infedeltà delmarito. * altresì per la richiesta di riconoscimento di uncontributo di mantenimento a proprio favore .4. * nel giudizio d appello il marito chiedeva il rigettodell impugnazione e la corte d appello confermava la sentenzagravata evidenziando come risultava incontestata la gravedipendenza dall alcol dell appellante che già nel 2003 aveva subitoun prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi .4.1. * la corte distrettuale che erano stati altresìaccertati gli episodi di autolesionismo e l assenza inevitabile dellasig.ra * dagli impegni domestici e di cura dei figli nonchéla vita disordinata che la stessa conduceva tutte circostanze chedi fatto non erano mai state puntualmente contestate.5.

La cassazione della sentenza d appello è chiesta dalla sig.ra* con ricorso notificato il 29/10/2021 ed affidato a tremotivi mentre non ha svolto attività difensiva l intimato *considerato che2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/20236.

Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsaData pubblicazione 11/07/2023applicazione dell art. 151 comma 2 art. 2697 cod. civ. e dell art.115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360 comma 1 n.3 cod.proc. civ. in quanto la corte territoriale aveva erroneamenteaddebitato la separazione alla ricorrente.7.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti essendo stata pretermessa la richiesta di addebito dellaseparazione avanzata dalla sig.ra * nei confronti delmarito in alternativa si deduce la violazione degli articoli 143 151comma 2 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazioneall art. 360 comma primo n.3 cod. proc civ. per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di valutare la addebitabilità dellaseparazione a carico del sig. *8.

I due motivi strettamente connessi perché riguardanti ladomanda di addebito proposta dalla * possono essereesaminati congiuntamente ma vanno dichiarati inammissibili.8.1.

In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod. proc. civ. cfr. * * * 20867/2020 *16016/2021 .8.2.

La violazione del precetto di cui all art. 2697 cod.civ. siconfigura nell ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023applicazione di detta norma non anche quando a seguito di unaData pubblicazione 11/07/2023incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onerepoiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull esitodella prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall art. 360 n. 5 cod. proc. civ. cfr. * 19064/2006 id.17313/2020 .8.3. * posto nel caso di specie la corte d appello ha ritenutoprovata dal marito — che ha chiesto l addebitabilità alla mogliedella separazione personale — la prolungata assenza diquest ultima dagli impegni di cura domestica e dei figli a causadella dipendenza da alcool che affliggeva la moglie così come iricoveri da questa subiti gli episodi di autolesionismo.

Inoltre lacorte ha ritenuto che le predette circostanze eziologicamenterilevanti non siano mai state puntualmente contestate.

Alcontempo e con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla* nei confronti del marito la corte territoriale haevidenziato il mancato adempimento all onere probatorio in ordinealla violazione dei doveri coniugali da parte del marito come daglistessi allegati e cioè in relazione all abuso di alcool ed all infedeltà.Con specifico riguardo all abuso di alcool la corte d appello hasottolineato la mancata prova diretta ed indiretta dell allegatacircostanza mentre con riferimento all infedeltà ha ritenuto che laconvivenza intrapresa dal * sia successiva alla logorante egrave situazione familiare creata dalla * in tal modoescludendone la rilevanza causale ai fini della causazione dellarottura del vincolo matrimoniale.8.4.

Si tratta di argomentazioni che sono attinte senza alcunapertinente censura di violazione dell art. 115 cod. proc. civ. e art.2697 cod. civ. nei sensi sono richiamati essendo statocorrettamente distribuito l onere probatorio fra le parti elegittimamente valutate le conseguenti risultanze probatorie sicché4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023non può che ribadirsi la preannunciata inammissibilità dei primi dueData pubblicazione 11/07/2023motivi.9.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per omessoesame di fatto decisivo già oggetto di discussione essendo statapretermessa la valutazione della fondatezza del diritto della sig.ra* di ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento oquanto meno un contributo di natura alimentare in alternativa sideduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156 2697cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360comma primo n.3 cod. proc. civ..9.1.

La censura è fondata nei limiti di seguito precisati.9.2.

In tema di separazione personale tra coniugi la domandarivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento diun assegno di mantenimento per il coniuge.

Ne consegue che larelativa istanza ancorché formulata per la prima volta in appelloin conseguenza della dichiarazione di addebito è ammissibile nonessendo qualificabile come nuova ai sensi dell art. 345 cod. proc.civ. attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti. * 27695/2017 id. 10718/2013 .9.3. * posto nel caso di specie e a fronte di un espressoriferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appellola corte territoriale ha errato nella decisione perché non ha valutatole prospettate condizioni di indigenza e le fragilità della sig.ra* rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto aricevere gli alimenti rispetto ai quali il primo fra gli obbligati aprestarli è il coniuge anche se legalmente separato come nel casoin esame.9.4.

Il ricorso va quindi accolto in relazione a detto profilo didoglianza e la sentenza va cassato in parte qua con rinvio dellacausa alla corte d appello di Trieste in diversa composizione ancheper le spese del giudizio di legittimità.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023 *Numero di raccolta generale 19618/2023La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiara inammDaitsas piubbbilliic aizlio ne 11/07/2023primo e il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla corte d appello di Trieste indiversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile l 11 maggio 2023.Il Presidente6 di 6* **Numero di raccolta generale 19618/2023La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiara inammDaitsas piubbbilliic aizlio ne 11/07/2023primo e il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla corte d appello di Trieste indiversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile l 11 maggio 2023.Il Presidente6 di 6* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 11/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONE* * ** 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 28199/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 28199 2021 proposto da* * * rappresentata e difesadall avvocato * * del * di Gorizia con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D APPELLO diTRIESTE depositata il 26/07/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1. La sig.ra * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Trieste che ha respinto il gravame dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023stessa spiegato nei confronti della sentenza n.373/2020 delData pubblicazione 11/07/2023tribunale di Gorizia con cui sfacendo seguito alla declaratoria diseparazione personale fra i coniugi * * e ** era stata a lei addebitata la separazione personale erigettata ogni altra sua domanda con condanna al pagamento dellespese di lite.2. Il tribunale goriziano ai fini dell addebito aveva rilevatoconsiderato il grave stato di dipendenza da alcool della * ela conseguente violazione dei doveri di solidarietà familiare a causadella vita sregolata da lei condotta.3. Con appello spiegato avverso detta sentenza la sig.ra* lamentava che il tribunale avesse dichiarato l addebitoin assenza di prove e trascurando che la rottura del vincoloconiugale era a suo avviso da ricondurre ai motivi di infedeltà delmarito. * altresì per la richiesta di riconoscimento di uncontributo di mantenimento a proprio favore .4. * nel giudizio d appello il marito chiedeva il rigettodell impugnazione e la corte d appello confermava la sentenzagravata evidenziando come risultava incontestata la gravedipendenza dall alcol dell appellante che già nel 2003 aveva subitoun prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi .4.1. * la corte distrettuale che erano stati altresìaccertati gli episodi di autolesionismo e l assenza inevitabile dellasig.ra * dagli impegni domestici e di cura dei figli nonchéla vita disordinata che la stessa conduceva tutte circostanze chedi fatto non erano mai state puntualmente contestate.5. La cassazione della sentenza d appello è chiesta dalla sig.ra* con ricorso notificato il 29/10/2021 ed affidato a tremotivi mentre non ha svolto attività difensiva l intimato *considerato che2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/20236. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsaData pubblicazione 11/07/2023applicazione dell art. 151 comma 2 art. 2697 cod. civ. e dell art.115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360 comma 1 n.3 cod.proc. civ. in quanto la corte territoriale aveva erroneamenteaddebitato la separazione alla ricorrente.7. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti essendo stata pretermessa la richiesta di addebito dellaseparazione avanzata dalla sig.ra * nei confronti delmarito in alternativa si deduce la violazione degli articoli 143 151comma 2 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazioneall art. 360 comma primo n.3 cod. proc civ. per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di valutare la addebitabilità dellaseparazione a carico del sig. *8. I due motivi strettamente connessi perché riguardanti ladomanda di addebito proposta dalla * possono essereesaminati congiuntamente ma vanno dichiarati inammissibili.8.1. In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod. proc. civ. cfr. * * * 20867/2020 *16016/2021 .8.2. La violazione del precetto di cui all art. 2697 cod.civ. siconfigura nell ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023applicazione di detta norma non anche quando a seguito di unaData pubblicazione 11/07/2023incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onerepoiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull esitodella prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall art. 360 n. 5 cod. proc. civ. cfr. * 19064/2006 id.17313/2020 .8.3. * posto nel caso di specie la corte d appello ha ritenutoprovata dal marito — che ha chiesto l addebitabilità alla mogliedella separazione personale — la prolungata assenza diquest ultima dagli impegni di cura domestica e dei figli a causadella dipendenza da alcool che affliggeva la moglie così come iricoveri da questa subiti gli episodi di autolesionismo. Inoltre lacorte ha ritenuto che le predette circostanze eziologicamenterilevanti non siano mai state puntualmente contestate. Alcontempo e con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla* nei confronti del marito la corte territoriale haevidenziato il mancato adempimento all onere probatorio in ordinealla violazione dei doveri coniugali da parte del marito come daglistessi allegati e cioè in relazione all abuso di alcool ed all infedeltà.Con specifico riguardo all abuso di alcool la corte d appello hasottolineato la mancata prova diretta ed indiretta dell allegatacircostanza mentre con riferimento all infedeltà ha ritenuto che laconvivenza intrapresa dal * sia successiva alla logorante egrave situazione familiare creata dalla * in tal modoescludendone la rilevanza causale ai fini della causazione dellarottura del vincolo matrimoniale.8.4. Si tratta di argomentazioni che sono attinte senza alcunapertinente censura di violazione dell art. 115 cod. proc. civ. e art.2697 cod. civ. nei sensi sono richiamati essendo statocorrettamente distribuito l onere probatorio fra le parti elegittimamente valutate le conseguenti risultanze probatorie sicché4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023non può che ribadirsi la preannunciata inammissibilità dei primi dueData pubblicazione 11/07/2023motivi.9. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per omessoesame di fatto decisivo già oggetto di discussione essendo statapretermessa la valutazione della fondatezza del diritto della sig.ra* di ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento oquanto meno un contributo di natura alimentare in alternativa sideduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156 2697cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360comma primo n.3 cod. proc. civ..9.1. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati.9.2. In tema di separazione personale tra coniugi la domandarivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento diun assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che larelativa istanza ancorché formulata per la prima volta in appelloin conseguenza della dichiarazione di addebito è ammissibile nonessendo qualificabile come nuova ai sensi dell art. 345 cod. proc.civ. attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti. * 27695/2017 id. 10718/2013 .9.3. * posto nel caso di specie e a fronte di un espressoriferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appellola corte territoriale ha errato nella decisione perché non ha valutatole prospettate condizioni di indigenza e le fragilità della sig.ra* rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto aricevere gli alimenti rispetto ai quali il primo fra gli obbligati aprestarli è il coniuge anche se legalmente separato come nel casoin esame.9.4. Il ricorso va quindi accolto in relazione a detto profilo didoglianza e la sentenza va cassato in parte qua con rinvio dellacausa alla corte d appello di Trieste in diversa composizione ancheper le spese del giudizio di legittimità.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 11/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONE* * ** 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 28199/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 28199 2021 proposto da* * * rappresentata e difesadall avvocato * * del * di Gorizia con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza n. 271/2021 della CORTE D APPELLO diTRIESTE depositata il 26/07/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1. La sig.ra * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Trieste che ha respinto il gravame dalla* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023stessa spiegato nei confronti della sentenza n.373/2020 delData pubblicazione 11/07/2023tribunale di Gorizia con cui sfacendo seguito alla declaratoria diseparazione personale fra i coniugi * * e ** era stata a lei addebitata la separazione personale erigettata ogni altra sua domanda con condanna al pagamento dellespese di lite.2. Il tribunale goriziano ai fini dell addebito aveva rilevatoconsiderato il grave stato di dipendenza da alcool della * ela conseguente violazione dei doveri di solidarietà familiare a causadella vita sregolata da lei condotta.3. Con appello spiegato avverso detta sentenza la sig.ra* lamentava che il tribunale avesse dichiarato l addebitoin assenza di prove e trascurando che la rottura del vincoloconiugale era a suo avviso da ricondurre ai motivi di infedeltà delmarito. * altresì per la richiesta di riconoscimento di uncontributo di mantenimento a proprio favore .4. * nel giudizio d appello il marito chiedeva il rigettodell impugnazione e la corte d appello confermava la sentenzagravata evidenziando come risultava incontestata la gravedipendenza dall alcol dell appellante che già nel 2003 aveva subitoun prolungato ricovero nel tentativo di disintossicarsi .4.1. * la corte distrettuale che erano stati altresìaccertati gli episodi di autolesionismo e l assenza inevitabile dellasig.ra * dagli impegni domestici e di cura dei figli nonchéla vita disordinata che la stessa conduceva tutte circostanze chedi fatto non erano mai state puntualmente contestate.5. La cassazione della sentenza d appello è chiesta dalla sig.ra* con ricorso notificato il 29/10/2021 ed affidato a tremotivi mentre non ha svolto attività difensiva l intimato *considerato che2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/20236. Con il primo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsaData pubblicazione 11/07/2023applicazione dell art. 151 comma 2 art. 2697 cod. civ. e dell art.115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360 comma 1 n.3 cod.proc. civ. in quanto la corte territoriale aveva erroneamenteaddebitato la separazione alla ricorrente.7. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra leparti essendo stata pretermessa la richiesta di addebito dellaseparazione avanzata dalla sig.ra * nei confronti delmarito in alternativa si deduce la violazione degli articoli 143 151comma 2 2697 cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazioneall art. 360 comma primo n.3 cod. proc civ. per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di valutare la addebitabilità dellaseparazione a carico del sig. *8. I due motivi strettamente connessi perché riguardanti ladomanda di addebito proposta dalla * possono essereesaminati congiuntamente ma vanno dichiarati inammissibili.8.1. In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 cod.proc.civ. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 cod. proc. civ. cfr. * * * 20867/2020 *16016/2021 .8.2. La violazione del precetto di cui all art. 2697 cod.civ. siconfigura nell ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023applicazione di detta norma non anche quando a seguito di unaData pubblicazione 11/07/2023incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onerepoiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull esitodella prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cuiall art. 360 n. 5 cod. proc. civ. cfr. * 19064/2006 id.17313/2020 .8.3. * posto nel caso di specie la corte d appello ha ritenutoprovata dal marito — che ha chiesto l addebitabilità alla mogliedella separazione personale — la prolungata assenza diquest ultima dagli impegni di cura domestica e dei figli a causadella dipendenza da alcool che affliggeva la moglie così come iricoveri da questa subiti gli episodi di autolesionismo. Inoltre lacorte ha ritenuto che le predette circostanze eziologicamenterilevanti non siano mai state puntualmente contestate. Alcontempo e con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla* nei confronti del marito la corte territoriale haevidenziato il mancato adempimento all onere probatorio in ordinealla violazione dei doveri coniugali da parte del marito come daglistessi allegati e cioè in relazione all abuso di alcool ed all infedeltà.Con specifico riguardo all abuso di alcool la corte d appello hasottolineato la mancata prova diretta ed indiretta dell allegatacircostanza mentre con riferimento all infedeltà ha ritenuto che laconvivenza intrapresa dal * sia successiva alla logorante egrave situazione familiare creata dalla * in tal modoescludendone la rilevanza causale ai fini della causazione dellarottura del vincolo matrimoniale.8.4. Si tratta di argomentazioni che sono attinte senza alcunapertinente censura di violazione dell art. 115 cod. proc. civ. e art.2697 cod. civ. nei sensi sono richiamati essendo statocorrettamente distribuito l onere probatorio fra le parti elegittimamente valutate le conseguenti risultanze probatorie sicché4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023Numero di raccolta generale 19618/2023non può che ribadirsi la preannunciata inammissibilità dei primi dueData pubblicazione 11/07/2023motivi.9. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per omessoesame di fatto decisivo già oggetto di discussione essendo statapretermessa la valutazione della fondatezza del diritto della sig.ra* di ricevere dal coniuge un assegno di mantenimento oquanto meno un contributo di natura alimentare in alternativa sideduce la violazione per lo stesso motivo degli articoli 156 2697cod. civ. ed art. 115 cod. proc. civ. in relazione all art. 360comma primo n.3 cod. proc. civ..9.1. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati.9.2. In tema di separazione personale tra coniugi la domandarivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento diun assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che larelativa istanza ancorché formulata per la prima volta in appelloin conseguenza della dichiarazione di addebito è ammissibile nonessendo qualificabile come nuova ai sensi dell art. 345 cod. proc.civ. attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti. * 27695/2017 id. 10718/2013 .9.3. * posto nel caso di specie e a fronte di un espressoriferimento alla richiesta di alimenti presente nel ricorso in appellola corte territoriale ha errato nella decisione perché non ha valutatole prospettate condizioni di indigenza e le fragilità della sig.ra* rilevanti ai fini della sussistenza del di lei diritto aricevere gli alimenti rispetto ai quali il primo fra gli obbligati aprestarli è il coniuge anche se legalmente separato come nel casoin esame.9.4. Il ricorso va quindi accolto in relazione a detto profilo didoglianza e la sentenza va cassato in parte qua con rinvio dellacausa alla corte d appello di Trieste in diversa composizione ancheper le spese del giudizio di legittimità.5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28199/2021Numero sezionale 2607/2023 *Numero di raccolta generale 19618/2023La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiara inammDaitsas piubbbilliic aizlio ne 11/07/2023primo e il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla corte d appello di Trieste indiversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile l 11 maggio 2023.Il Presidente6 di 6* **Numero di raccolta generale 19618/2023La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiara inammDaitsas piubbbilliic aizlio ne 11/07/2023primo e il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla corte d appello di Trieste indiversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile l 11 maggio 2023.Il Presidente6 di 6* *
Sentenza Cassazione n. 19618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris