Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:290
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994J0048 - IT
Avis juridique important
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61994J0048
SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 SETTEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA], A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], A [OSCURATO:PERSONA] A/S. - [OSCURATO:PERSONA]: SOE- [OSCURATO:PERSONA] - DANIMARCA. - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1, N. 1, DELLA DIRETTIVA 77/187/CEE - TRASFERIMENTO D'IMPRESA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "COMMITTENTE". - CAUSA C-48/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02745
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimento di imprese ° Mantenimento dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Ambito d' applicazione ° Riassunzione del personale e ripresa del materiale al fine di completare, con il consenso del committente, opere in un cantiere avviato da un' altra impresa ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 1, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev' essere interpretato nel senso che non rientra nel suo ambito di applicazione il fatto che un' impresa trasferisca ad un' altra impresa uno dei suoi cantieri ai fini del suo completamento, limitandosi a mettere a disposizione del nuovo imprenditore taluni dipendenti e materiale per realizzare i lavori di cui trattasi.
Infatti, la nozione di "trasferimenti di imprese", di cui al citato articolo, presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un' entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all' esecuzione di un' opera determinata. Esula da quest' ipotesi il caso di un' impresa che trasferisca ad altra impresa uno dei suoi cantieri al fine di completarlo. Un trasferimento del genere potrebbe rientrare nell' ambito di applicazione della direttiva soltanto ove si accompagnasse al trasferimento di un insieme organizzato di elementi tale da consentire il proseguimento in modo stabile delle attività o di talune attività dell' impresa cedente.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-48/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Soe- og Handelsret di Copenaghen nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA], a nome di [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA], a nome della [OSCURATO:PERSONA] A/S,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), J.L. Murray, G. Hirsch, H. Ragnemalm e L. Sevón giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la [OSCURATO:PERSONA], attrice nella causa principale, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Copenaghen,
° per la [OSCURATO:PERSONA], convenuta nella causa principale, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Copenaghen,
° per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], dipendente nazionale in distacco presso lo stesso servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' attrice, della convenuta e della Commissione all' udienza del 7 marzo 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 febbraio 1994, pervenuta in cancelleria il 7 dello stesso mese, il Soe- og Handelsret ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la "direttiva").
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]").
3 Come indica il suo secondo 'considerando' , la direttiva mira a "proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti". A tal fine essa prevede, all' art. 3, n. 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento e, all' art. 4, n. 1, il divieto, tanto per il cedente quanto per il cessionario, di licenziare a causa del trasferimento i lavoratori interessati.
4 Ai sensi dell' art. 1, n. 1, "la (...) direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".
5 Il signor [OSCURATO:PERSONA] era un impiegato dell' impresa edile [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la "S.P.").
6 Il 27 gennaio 1992 detta impresa, che era stata incaricata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]/S (in prosieguo: la "[OSCURATO:SOCIETA]") della costruzione di una mensa, informava la committente che intendeva affidare il completamento di una parte dei lavori, ed in particolare dei lavori di soffittatura e di falegnameria, alla [OSCURATO:PERSONA].
7 Il 29 gennaio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva un' offerta alla [OSCURATO:SOCIETA] gennaio 1992, la S.P. e la [OSCURATO:PERSONA] concludevano un contratto che prevedeva quanto segue:
"Gli oneri salariali già sostenuti nella prima parte dell' appalto forfettario relativo ai lavori di soffittatura e alle porte (sala e primo piano) saranno rimborsati alla [OSCURATO:PERSONA] A/S dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S. [OSCURATO:PERSONA] A/S non risponderà di eventuali altri crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] A/S.
Le forniture consegnate e pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S, volte ad essere utilizzate nell' esecuzione dell' opera, saranno rimborsate dalla [OSCURATO:PERSONA] direttamente alla [OSCURATO:PERSONA] A/S.
La differenza di prezzo sui listelli di circa 188 000 DKR al netto dell' IVA, verrà corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S alla [OSCURATO:PERSONA] A/S. (...)
[OSCURATO:PERSONA] riassume due apprendisti per il periodo dal 1 febbraio 1992 al 1 maggio 1992 (circa), a condizione che la sovraintendenza dei lavori presenti uno scadenzario rivisto dei lavori che possa essere accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S".
9 Il 31 gennaio 1992, la S.P. inviava una lettera al signor [OSCURATO:PERSONA], recante un preavviso di licenziamento per il 30 aprile successivo. Nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro dichiarava che intendeva liquidare la società e che i lavori di cui trattasi sarebbero stati rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva che, dal 1 febbraio 1992, il signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato trasferito al subappaltatore, che lo avrebbe retribuito fino alla fine del rapporto di lavoro.
10 Il 10 febbraio 1992, la [OSCURATO:SOCIETA] accettava l' offerta della [OSCURATO:PERSONA] e quest' ultima rilevava i lavori. Il signor [OSCURATO:PERSONA] continuava a lavorare per la [OSCURATO:PERSONA] fino al 26 maggio 1992, giorno in cui gli veniva notificato un preavviso di licenziamento per il 30 giugno 1992.
11 Nel marzo 1992 la S.P. dichiarava fallimento.
12 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi al Soe- og Handelsret chiedendo segnatamente un risarcimento per licenziamento illegittimo.
13 Ritenendo che l' interpretazione della direttiva fosse necessaria alla soluzione della controversia, il Soe- og Handelsret ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la direttiva del Consiglio 77/187/CEE si applichi qualora un imprenditore B, in forza di un accordo con l' imprenditore A, continui una parte dei lavori iniziati dall' imprenditore A e
1) venga concluso un accordo fra l' imprenditore A e l' imprenditore B in forza del quale alcuni lavoratori dipendenti dell' imprenditore A continuano a lavorare presso l' imprenditore B, e quest' ultimo rileva materiale di cantiere per il completamento dell' opera, e
2) l' imprenditore A e l' imprenditore B dopo il trasferimento svolgano contemporaneamente per un certo periodo la loro attività nel cantiere.
Se la soluzione sia diversa qualora l' accordo sul completamento dei lavori sia stato concluso tra il committente e l' imprenditore B con adesione dell' imprenditore A".
14 Con tale questione il giudice nazionale intende in sostanza sapere se il fatto che un' impresa, al fine di completare, con il consenso del committente, opere di un cantiere avviato da un' altra impresa, proceda alla riassunzione di due apprendisti e di un impiegato che vi erano addetti, rilevando altresì il relativo materiale, costituisca un trasferimento d' impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva.
15 Secondo la giurisprudenza della Corte, dal sistema della direttiva e dal tenore del suo art. 1, n. 1, risulta che la direttiva stessa mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell' ambito di un' entità economica, indipendentemente da un cambiamento del titolare. Ne consegue che il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi di detta direttiva consiste nell' accertare se l' entità in questione abbia conservato la propria identità (v., in particolare, sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punto 11).
16 Secondo la stessa giurisprudenza, per verificare tale criterio occorre anzitutto chiedersi se la gestione dell' entità di cui trattasi sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe (v. sentenza Spijkers, citata, punto 12).
17 Occorre poi prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione di cui trattasi, fra le quali in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un' eventuale sospensione di tali attività. Tuttavia, tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v. sentenza Spijkers, citata, punto 13).
18 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi presupposti ricorrano nel caso di specie. Osserva in proposito che i lavori rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] sono gli stessi di cui era stata incaricata la S.P., e che la durata dei lavori non può essere determinante per l' esistenza di un trasferimento d' impresa ai sensi della direttiva, così come non sono state ritenute decisive le dimensioni dell' attività trasferita nella sentenza della Corte 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt (Racc. pag. I-1311).
19 Questo argomento dev' essere disatteso.
20 La giurisprudenza citata presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un' entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all' esecuzione di un' opera determinata.
21 Esula da questa ipotesi il caso di un' impresa che trasferisca ad altra impresa una delle opere di cui è incaricata al fine del suo completamento. Un trasferimento del genere potrebbe rientrare nell' ambito di applicazione della direttiva soltanto ove si accompagnasse al trasferimento di un insieme organizzato di elementi tale da consentire il proseguimento delle attività o di talune attività dell' impresa cedente in modo stabile.
22 Non così nel caso in cui, come nella fattispecie, quest' ultima impresa si limiti a mettere a disposizione del nuovo imprenditore taluni lavoratori e del materiale destinati alla realizzazione dei lavori di cui trattasi.
23 La questione pregiudiziale dev' essere pertanto risolta nel senso che il fatto che un' impresa, al fine di completare, con il consenso del committente, opere in un cantiere avviato da un' altra impresa, proceda alla riassunzione di due apprendisti e di un impiegato che vi erano addetti, rilevando altresì il relativo materiale, non costituisce un trasferimento d' impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento, ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Soe- og Handelsret di Copenaghen con ordinanza 2 febbraio 1994, dichiara:
Il fatto che un' impresa, al fine di completare, con il consenso del committente, opere in un cantiere avviato da un' altra impresa, proceda alla riassunzione di due apprendisti e di un impiegato che vi erano addetti, rilevando altresì il relativo materiale, non costituisce un trasferimento d' impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.