Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2015

Cassazione n. 10877/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7610/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 1972/2015 depositata il 22/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ad esito di verifica eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti della società Monte tessile SRL di Bitonto, che rilevava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, relative all'effettuazione di lavori edili ed impiantistici nonché relative all'acquisto di macchinari da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA], intese ad ottenere finanziamenti agevolati ex L. n. 488/1992, l'Agenzia delle entrate, previa segnalazione all’Autorità giudiziaria penale di fattispecie costituente reato, emetteva nei confronti della società avviso di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007, contestando l’illegittima detrazione d'imposta ai fini Ires ed Irap relativa alla quota di ammortamento riferita alle predette fatture false.

2. Il ricorso proposto dalla società avverso l’atto di accertamento veniva rigettato dalla CTP di Bari, con sentenza confermata dalla Commissione regionale, che rigettava l’appello dell’Amministrazione, ritenendo esistenti le operazioni contestate in ragione i) dell’avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contestazione emesse dalla IMT [OSCURATO:PERSONA] attraverso assegni circolari, ii) della concessione definitiva del finanziamento richiesto ex lege n. 488/1992, iii) dell’assoluzione nel processo penale del legale rappresentante della società e rilevando iv) del fatto che a fronte di tali evidenti fatti, l'amministrazione finanziaria non avesse fornito nemmeno un principio di prova contraria atta a sostenere le proprie tesi.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n, 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 DPR 917/1986 nonché degli artt. 2967 e 2727 c.c.».

1.1. Lamenta la ricorrente che la CTR abbia erroneamente ritenuto la portata oggettiva dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, e, conseguentemente, abbia violato le disposizioni richiamate.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 DPR 917/1986 nonché degli artt.2967 e 2727 c.c. e della legge 488/1992», contestando che la riammissione della società al beneficio finanziario di cui alla legge n. 488/1992 sia elemento ex se idoneo a dimostrare l’effettività delle operazioni documentate con le fatture presentate al Ministero dello Sviluppo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.c. e 2909 c.c.», contestando la rilevanza decisiva che la CTR avrebbe tratto dalla assoluzione del legale rappresentante della società.

4. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati.

5. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez.

V, 18 ottobre 2021, n. n. 28628) (…) spettando poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez.

V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez.

V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez.

V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez.

V, 15 febbraio 2022, n. 4826; Cass., Sez.

VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez.

V, 12 aprile 2022, n. 11737).

5.1. Difatti, come osserva anche parte ricorrente, le operazioni contabili di regolare esecuzione della prestazione «costituiscono attributo indefettibile di qualsiasi operazione fraudolenta ben organizzata, che deve mascherare appunto sotto l'apparente veste di una regolarità formale la propria natura illecita, sicché essi sono, decisionalmente, del tutto inconferenti» (Cass., Sez.

V, 14 dicembre 2016, n. 25698; conf.

Cass., Sez.

V, 13 aprile 2016, n. 7233; Cass., Sez.

V, 11 dicembre 2013, n. 27720).

6. Parimenti va ribadito il principio –relativo alla valutazione dei fatti noti addotti dall’Ufficio (gli elementi indiziari) - secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (assegnando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez.

V, 17 settembre 2020, n. 26802; Cass., Sez.

V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez.

V, 31 maggio 2019, n. 14980; Cass., Sez.

VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez.

V, 9 agosto 2016, n. 16719).

Il giudizio sintetico complessivo degli elementi addotti si nutre, pertanto, della valutazione dei singoli indizi – ove rilevanti (gravi e precisi) e concordanti rispetto all’oggetto della prova - al fine di cogliere il quadro complessivo che fonda la prova logica del fatto ignoto (Cass., Sez.

V, 12 luglio 2022, nn. 22018 e 22003).

7. L’Agenzia delle Entrate ha osservato che l'atto impositivo è stato emesso sulla scorta degli elementi indiziari come ivi precisati, derivanti da rilievi operati incrociando i dati contabili della società con quelli dei suoi fornitori, nonché sulla base delle dichiarazioni rese in processi verbali di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini penali svolte nei confronti di una pluralità di soggetti.

In ossequio al principio di autosufficienza, la ricorrente ha trascritto nel corpo del ricorso ampi stralci dell’avviso di accertamento, relativi a tali risultanze indizianti.

8. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è conformata ai principi ora esposti, limitandosi a valorizzare dati formali quali il pagamento delle fatture con mezzi tracciabili e l’ammissione della società alle agevolazioni finanziarie, nonché il mero fatto della assoluzione in sede penale del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rileva inoltre che i giudici di appello non hanno tenuto in alcuna considerazione gli elementi sostanziali e le relative allegazioni dell’Amministrazione, liquidate in termini lapidari come segue: «… A fronte di tali evidenti fatti, l’A.F. non ha fornito nemmeno un principio di prova contraria atta a sostenere le proprie tesi».

9. Assorbito il terzo motivo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7610/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1972/2015 depositata il 22/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ad esito di verifica eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti della società Monte tessile SRL di Bitonto, che rilevava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, relative all'effettuazione di lavori edili ed impiantistici nonché relative all'acquisto di macchinari da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA], intese ad ottenere finanziamenti agevolati ex L. n. 488/1992, l'Agenzia delle entrate, previa segnalazione all’Autorità giudiziaria penale di fattispecie costituente reato, emetteva nei confronti della società avviso di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007, contestando l’illegittima detrazione d'imposta ai fini Ires ed Irap relativa alla quota di ammortamento riferita alle predette fatture false. 2. Il ricorso proposto dalla società avverso l’atto di accertamento veniva rigettato dalla CTP di Bari, con sentenza confermata dalla Commissione regionale, che rigettava l’appello dell’Amministrazione, ritenendo esistenti le operazioni contestate in ragione i) dell’avvenuto pagamento delle fatture oggetto di contestazione emesse dalla IMT [OSCURATO:PERSONA] attraverso assegni circolari, ii) della concessione definitiva del finanziamento richiesto ex lege n. 488/1992, iii) dell’assoluzione nel processo penale del legale rappresentante della società e rilevando iv) del fatto che a fronte di tali evidenti fatti, l'amministrazione finanziaria non avesse fornito nemmeno un principio di prova contraria atta a sostenere le proprie tesi. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre l'Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n, 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 DPR 917/1986 nonché degli artt. 2967 e 2727 c.c.». 1.1. Lamenta la ricorrente che la CTR abbia erroneamente ritenuto la portata oggettiva dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti, e, conseguentemente, abbia violato le disposizioni richiamate. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 DPR 917/1986 nonché degli artt.2967 e 2727 c.c. e della legge 488/1992», contestando che la riammissione della società al beneficio finanziario di cui alla legge n. 488/1992 sia elemento ex se idoneo a dimostrare l’effettività delle operazioni documentate con le fatture presentate al Ministero dello Sviluppo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.c. e 2909 c.c.», contestando la rilevanza decisiva che la CTR avrebbe tratto dalla assoluzione del legale rappresentante della società. 4. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati. 5. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. n. 28628) (…) spettando poi al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni sottostanti; né tale onere può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. V, 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30937; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 4826; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9304; Cass., Sez. V, 12 aprile 2022, n. 11737). 5.1. Difatti, come osserva anche parte ricorrente, le operazioni contabili di regolare esecuzione della prestazione «costituiscono attributo indefettibile di qualsiasi operazione fraudolenta ben organizzata, che deve mascherare appunto sotto l'apparente veste di una regolarità formale la propria natura illecita, sicché essi sono, decisionalmente, del tutto inconferenti» (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25698; conf. Cass., Sez. V, 13 aprile 2016, n. 7233; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27720). 6. Parimenti va ribadito il principio –relativo alla valutazione dei fatti noti addotti dall’Ufficio (gli elementi indiziari) - secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (assegnando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 26802; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14980; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16719). Il giudizio sintetico complessivo degli elementi addotti si nutre, pertanto, della valutazione dei singoli indizi – ove rilevanti (gravi e precisi) e concordanti rispetto all’oggetto della prova - al fine di cogliere il quadro complessivo che fonda la prova logica del fatto ignoto (Cass., Sez. V, 12 luglio 2022, nn. 22018 e 22003). 7. L’Agenzia delle Entrate ha osservato che l'atto impositivo è stato emesso sulla scorta degli elementi indiziari come ivi precisati, derivanti da rilievi operati incrociando i dati contabili della società con quelli dei suoi fornitori, nonché sulla base delle dichiarazioni rese in processi verbali di sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini penali svolte nei confronti di una pluralità di soggetti. In ossequio al principio di autosufficienza, la ricorrente ha trascritto nel corpo del ricorso ampi stralci dell’avviso di accertamento, relativi a tali risultanze indizianti. 8. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è conformata ai principi ora esposti, limitandosi a valorizzare dati formali quali il pagamento delle fatture con mezzi tracciabili e l’ammissione della società alle agevolazioni finanziarie, nonché il mero fatto della assoluzione in sede penale del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rileva inoltre che i giudici di appello non hanno tenuto in alcuna considerazione gli elementi sostanziali e le relative allegazioni dell’Amministrazione, liquidate in termini lapidari come segue: «… A fronte di tali evidenti fatti, l’A.F. non ha fornito nemmeno un principio di prova contraria atta a sostenere le proprie tesi». 9. Assorbito il terzo motivo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, i
Sentenza Cassazione n. 10877/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris