CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia reso una motivazione apodittica in merito alla attendibilità dei riconoscimenti fotografici eseguiti dai testi d'accusa, senza considerare il tempo trascorso dal fatto e le circostanze all'esito delle quali essi confermarono quanto affermato nel corso delle indagini preliminari (affermazioni di non ricordare). La decisione impugnata è altresì priva di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante, in particolare con riferimento all'autore della violenza sulle cose. Infine si contesta che la difesa abbia prestato quiescenza all'accertamento del fatto e alla sua qualificazione giuridica, diversamente da quanto asserito dalla Corte di appello. 2. Orbene, in linea generale l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice. (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 - 01). A tal proposito la Corte di appello ha posto in evidenza come il Leo fosse soggetto già noto a coloro che intervennero nell'immediatezza del fatto; che due testi furono in grado di fornire anche elementi caratteristici del Leo; che le diverse dichiarazioni erano state tra loro convergenti. A fronte di ciò il ricorrente si è limitato a riproporre i rilievi avanzati con l'atto di appello, senza prendere in considerazione critica le affermazioni contrapposte dal giudice di secondo grado. Il motivo è quindi aspecifico, giacchè è tale quello che non si confronta con le argomentazioni del giudice impugnato. Il secondo motivo è poi nuovo, perché con l'appello era stata contestata la sussistenza oggettiva dell'aggravante e non la sua riferibilità all'odierno ricorrente. Pertanto si tratta di motivo non consentito. Infine, quanto rappresentato in ricorso come terzo motivo è in realtà una mera puntualizzazione dei contenuti della difesa, senza alcuna indicazione di censure alla motivazione impugnata. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] %vere Emauele dfrIw