CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2020 della CORTE APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ad integrazione di quanto esposto nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 17 dicembre 2020 (dep. il giorno 26 gennaio 2021) la Corte di Appello di Roma - in parziale accoglimento del gravame interposto dal proposto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] BACCANI - ha revocato la confisca dell'immobile intestato a quest'ultima, sito in Mentana, via [OSCURATO:PERSONA], s.n.c. (contraddistinto da 2 particelle catastali) e di un furgone intestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (beni meglio specificati in atti), confermando nel resto il decreto del 10 febbraio 2020 con il quale il Tribunale di Roma aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di un anno ed aveva disposto la confisca delle quote e del compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]., di un autoveicolo e di un motoveicolo intestati a [OSCURATO:PERSONA] BACCANI, delle giacenze presenti sul libretto postale e sui conti correnti bancari intestati alla stessa BACCANI e alla riferita società (res pure meglio specificate in atti). 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del proposto e di [OSCURATO:PERSONA] BACCANI. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale del medesimo proposto (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BACCANI ka,— prospettatO la violazione dell'art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011, adducendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, rappresentando che entrambi gli atti di impugnazione avrebbero omesso di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, riproponendo le medesime censure formulate con l'atto di appello; e che la Corte territoriale avrebbe argomentato compiutamente e in maniera conforme al diritto. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BACCANI ha presentato una memoria ad integrazione di quanto esposto nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è assunta la violazione di legge, in relazione alla qualificazione del proposto come soggetto socialmente pericoloso e alla ritenuta attualità della sua pericolosità. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale, da una parte, in accoglimento dell'appello, avrebbe negato rilevanza - al fine di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] viva almeno in parte con i proventi di attività delittuosa - alla condanna da lui riportata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 commesso nel 2001, in particolare ritenendo che il profitto da lui tratto da tale reato (circa euro 4.000,00) non costituisse una rilevante fonte di sostentamento per un significativo periodo di tempo, così perimetrando la sua pericolosità sociale a decorrere dal 2014. Dall'altra parte, avrebbe ritenuto il proposto, sulla scorta del medesimo tipo di condotte commesse dal 2014, soggetto che si è sostenuto con i proventi dell'attività delittuosa, così argomentando in maniera contraddittoria e illogica e, peraltro, in maniera insufficiente e sulla base di deduzioni. Inoltre, il ricorrente ha assunto che gli elementi emersi nel procedimento penale inerente a tale ultima vicenda non consentirebbero di affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha impugnato la sentenza di condanna di primo grado emessa in seno a esso); ed ha rimarcato che il profitto che, a tutto concedere, il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe aver conseguito nell'occorso sarebbe inferiore a quello (di euro 4.000,00) che lo stesso Giudice di secondo grado ha considerato non significativo al fine di annoverare il proposto tra i soggetti di cui r\ -- all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 159/2011, ancor più considerato che tutte le somme oggetto di sequestro in quella sede gli sono state restituite. Ancora, Il ricorrente: - ha fatto riferimento alla distanza temporale tra i fatti del 2014 e quello, più recente, del 2018, pure posto dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione, evidenziando che nel detto lasso di tempo il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso reati ed ha prestato attività lavorativa lecita presso il bar acquistato dalla società costituita dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] BACCANI; - ha rappresentato che, oltre al fatto del 2018 per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna irrevocabile, residuerebbe un'unica condotta sempre posta in essere nel gennaio del 2018 e, qualora egli dovesse essere condannato per essa, comunque sarà riconosciuto che è stata commessa in esecuzione del medesimo disegno criminoso già manifestatosi con il fatto precedente; - ha assunto che la motivazione della Corte di appello sarebbe insufficiente, pure in relazione all'attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], considerato anche che egli è stato sottoposto a misura cautelare personale per due anni ed è stato destinatario di avviso orale mentre era detenuto, non comprendendosi sulla base di quali elementi nuovi il Procuratore della Repubblica di Tivoli abbia proposto l'applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di un soggetto - come esposto, detenuto - a carico del quale peraltro dall'emissione del decreto di primo grado non è sopravvenutialcun elemento; - infine, ha rilevato che la conversazione intercettata e intrattenuta il 26 gennaio 2018 dal proposto con il fratello (e riportata dai Carabinieri in un'annotazione successiva di un anno e mezzo) sarebbe stata erroneamente valorizzata, poiché il contenuto del dialogo dovrebbe essere apprezzato nella sua interezza. 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: 3 (41 - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). 1.2. Con le allegazioni sopra riportate, il ricorrente ha censurato l'iter argomentativo del decreto impugnato, assumendo che avrebbe qualificato il proposto come persona che vive abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa, e ritenuto la sua attuale pericolosità sociale mediante un'esposizione contraddittoria e l'illogica; ed ha contestato la capacità rappresentativa, a tal fine, degli elementi richiamati dai Giudici di merito. Dunque, il ricorrente non ha denunciato alcuna violazione della legge penale ma ha in realtà allegato un'erronea applicazione della legge in ragione di una ricostruzione contraddittoria e illogica della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato; e, nel resto, ha devoluto a questa Corte di legittimità - parimenti in maniera irrituale - un diverso apprezzamento di fatto degli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] BACCANI - sub specie della violazione dell'art. 1, lett. b), d. Igs. 159/2011 -: - ha assunto che sarebbe stata illegittimamente disposta la confisca dei beni intestati alla stessa terza interessata, moglie del proposto, che - come denunciato con il gravame, senza che la Corte di appello abbia argomentato sul punto - avrebbe attinto beni acquistati dalla BACCANI oltre il limite temporale, di due anni rispetto alla proposta, entro i quali si presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni anche a titolo oneroso nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto;- quanto ai veicoli oggetto di confisca (un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e un motociclo DUCATI), ha dedotto che la Corte distrettuale avrebbe travisato le dichiarazioni del proposto che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, non ha mai ammesso di averli fittiziamente intestati alla moglie (ma avrebbe soltanto affermato che una parte del prezzo dell'automobile è stato. bi versato, in contanti, mentre la parte residua è stata corrisposta accendendo un finanziamento che grava sul conto corrente intestato a Giovanni CECILI, socio della BACCANI; e rappresentato di aver intestato il motociclo alla moglie per evitare fermi amministrativi o analoghi provvedimenti per pendenze fiscali, ciò che varrebbe anche per l'auto); e che è stato dettagliatamente documentato che la BACCANI dal 2011 ha prestato attività lavorativa lecita con redditi sufficienti per affrontare le spese in discorso e dal 2015 ha intrapreso con il marito un'attività commerciale che ha prodotto ulteriori entrate lecite; - quanto alle quote sociali, ha rimandato alle argomentazioni esposte con l'atto di gravame in ordine all'erronea valorizzazione - al fine di affermare che la società in discorso è stata costituita e il relativo compendio aziendale è stato acquistato con proventi illeciti - della condotta delittuosa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2014, fermo restando pure che la BACCANI ha svolto attività lavorativa lecita e che erano state specificate ai Giudici di merito le modalità di versamento rateale del prezzo dell'azienda, anch'essa acquistata oltre due anni prima delle proposta; ancora, ha rappresentato di aver dedotto, anche in sede di gravame, che il [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2015 ha potuto contare su euro 40.000,00 derivanti da vincite al gioco, ma la Corte di merito nulla avrebbe argomentato sul punto nonostante con l'atto di appello si fosse censurato quanto ritenuto dal Tribunale al riguardo; ha contestato quanto ritenuto dai Giudici di merito in ordine alle somme erogate al proposto a titolo di risarcimento danni e come riscatto di un'assicurazione sulla vita; - infine, ha denunciato la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione con la quale si è pervenuti alla confisca delle giacenze bancarie e postali, in quanto la stessa Corte di appello - in parziale accoglimento del gravame - ha ritenuto socialmente pericoloso il [OSCURATO:PERSONA] dal 2014 e, dunque, dovrebbe escludersi che le entrate della BACCANI anteriori a tale data siano illecite; e sul punto il Giudice distrettuale avrebbe ignorato quanto allegato con l'atto di appello; al riguardo, poi ha indicato l'ammontare delle giacenze rinvenute all'atto del sequestro e la relativa provvista, censurando infine il decreto impugnato perché avrebbe affermato l'assenza di documentazione dimostrativa della percezione di redditi da parte della BACCANI, nonostante essa sia stata prodotta ed ha affermato la congruità degli importi in discorso rispetto alla capacità economico-reddituale di lei; ha rappresentato che, genericamente e mediante un erroneo richiamo del decreto del Tribunale, la Corte di appello avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato versamenti bancari mentre era detenuto. 2.1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che privo di specificità in quanto non si è confrontato con la ratio decidendi del decreto impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), nella parte in cui: - ha assunto che la statuizione ablativa sarebbe stata resa in violazione di legge poiché la Corte di appello avrebbe fatto applicazione della presunzione di intestazione fittizia da parte del proposto in favore della moglie oltre il termine di due anni; - ed ha così così richiamando il disposto dell'art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011 (ai sensi del quale, per quel che qui rileva, «fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado»). La Corte di appello, infatti, non ha in alcun modo fondato la propria decisione sulla presunzione in discorso, bensì ha richiamato, quanto ai veicoli già menzionati, le dichiarazioni del proposto da cui ha tratto che essi furono acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] ma intestati alla moglie proprio perché il primo intendeva sottrarsi a provvedimenti ablativi; e, con riferimento ai medesimi beni nonché ai rimanenti, ha fatto riferimento alla mancanza in capo alla BACCANI (e al proposto) di redditi leciti da destinare agli acquisti, e ciò conformemente principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di misure di prevenzione patrimoniali l'accertamento giudiziale della disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi dello stesso prevenuto, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità può legittimamente affermarsi senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche sufficienti del terzo intestatario (mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione; cfr. Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222 - 01: «In tema di sequestro e confisca di prevenzione, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta [formalmente] titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica»). Nel resto, il ricorso ha censurato il percorso argomentativo in forza della quale il decreto impugnato ha ritenuto, disattendendo il gravame, che i cespiti in discorso - nella formale titolarità della moglie del proposto - fossero stati acquistati in assenza di redditi sufficienti - oltre che prospettando pure un diverso apprezzamento di merito, in ogni caso non consentito in questa sede di legittimità - per il tramite di allegazioni generiche che in ampia misura hanno fatto irritualmente rimando a quanto dedotto in sede di appello e parcellizzando i dati relativi alle disponibilità economiche della BACCANI: dunque, non ha denunciato una violazione di legge, bensì un vizio di motivazione che non può essere ritualmente sollevato in relazione al provvedimento impugnato. In conclusione, il ricorso avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BACCANI è inammissibile. 3. Quanto ai motivi nuovi dedotti con la citata memoria difensiva nell'interesse della stessa BACCANI, è dirimente rilevare che essi sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ciascun ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ri