CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25794/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il connotato proprio del fatto nuovo sopravvenuto e ha aggiunto che, in ogni caso, le novità dedotte non sono idonee a togliere a determinare la privazione dell’originario fondamento alla confisca estesa oggetto di esame. Esso, sempre stando alla prospettazione dell’istante e salva la necessaria verifica di merito, è stato determinato – non dalla stipula con la [OSCURATO:PERSONA] dell’accordo in forza del quale la stessa aveva accettato il versamento della somma di euro 28.000,00 a tacitazione delle pretese risarcitorie nel giudizio penale, con conseguente revoca della sua costituzione di parte civile, bensì – dall’intervenuto accoglimento il 20.09.2023, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del piano di ammortamento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto la restituzione, frazionata in 72 rate mensili di euro 32.000,00 ciascuna, dell’importo oggetto dell’obbligazione maturata a seguito del decreto, n. 2065 del 20.07.2017, di revoca dell’intero contributo per la ricostruzione post-sisma indebitamente erogato, per la somma globale di euro 2.374.602,61, comprensiva di capitale e interessi, con la specificazione che nell’oggetto di tale restituzione era ricompresa la frazione di contributo alla quale erano stati parametrati, prima, il sequestro preventivo e, poi, la confisca, siccome profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. ascritto al suddetto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. Così impostato l’inquadramento della sopravvenienza rilevante, appare conseguente ritenere che non può stimarsi verificata la sovrapposizione, sia pure nella fase in cui, in ogni caso, all’interessato non era più consentito dedurre la novità (per essere pervenuto il processo nello stadio della conclusiva delibazione dei motivi dedotti in sede di legittimità con l’antecedente ricorso), tra il precedente excursus procedimentale e il fatto ora addotto come nuovo: è dirimente evidenziare, infatti, che, al fine di stabilire se il prospettato piano di ammortamento, con progressiva restituzione del contributo, abbia determinato la percezione da parte dell’ente pubblico anche della medesima utilità che la confisca aveva mirato a recuperare dal patrimonio del reo per ripristinare quello pubblico, il giudice di merito, dopo aver operato il controllo, se del caso positivo, della concreta afferenza di tale accordo restitutorio anche alla posta già oggetto del provvedimento ablativo, avrebbe dovuto verificare, oltre alla stipulazione dell’accordo, anche il suo compiuto adempimento. Soltanto tale adempimento, infatti, sempre sul presupposto dell’avvenuto, positivo riscontro dell’inerenza della complessiva restituzione anche alla parte di contributo percepita e poi ablata quale profitto del reato, sarebbe idoneo a dimostrare l’avvenuta duplicazione lamentata dal ricorrente. Quindi, il fatto addotto, tenuto conto del programma di ammortamento suindicato, si è verificato – se si è verificato – in tempo certamente successivo alla conclusione del procedimento che ha esitato la confisca di cui ora [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca. Sotto tale profilo, dunque, il fatto prospettato come privativo di legittima causa della ritenzione da parte dell’Erario dell’oggetto della confisca è stato erroneamente ritenuto come maturato in tempo antecedente alla definitività del provvedimento ablativo. Consegue che la prima e principale ratio decidendi posta alla base dell’ordinanza impugnata deve ritenersi priva di fondamento, in accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi (il primo del primo atto di impugnazione, il primo e il secondo del secondo atto di impugnazione) che hanno trattato il tema. 5. Nemmeno le argomentazioni che il giudice dell’esecuzione ha reputato di dover svolgere sull’ulteriore – subordinato – piano della concreta computabilità delle poste inserite nel piano di ammortamento concordato dalla [OSCURATO:SOCIETA] con l’Agenzia delle Entrate per l’integrale restituzione del contributo pubblico, comprensivo degli accessori, dell’importo oggetto della confisca meritano di essere condivise. La confisca è stata disposta ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. – quale confisca diretta del profitto del reato o per equivalente della somma di euro 243.759,54 – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il reato che ha contemplato l’accertato della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stato quello di cui all’art. 640-bis cod. pen., commesso quale rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], per avere egli, nella qualità, mediante la presentazione di fatturazioni false, conseguito illecitamente il contributo di euro 243.759,54 dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Si osserva che, sul piano della non cumulabilità del titolo giudiziale ablativo, avente sostanziale funzione reintegratoria), e del titolo restitutorio nel rapporto amministrativo e tributario si è affermato, ad esempio, in tema di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, che l’applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., determina la violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva (Sez. 6, n. 16872 del 30/01/2019, Guerra, Rv. 275671 - 01). Va, sul medesimo piano, osservato che l’elaborazione di legittimità è autorevolmente approdata alla conclusione che la confisca del profitto del reato, anche quando sia attuata per equivalente, assolve, così come la confisca diretta, a una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva soltanto qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01/02/03), nell’alveo di un deciso indirizzo della giurisprudenza costituzionale orientata a confermare che la confisca del profitto di un illecito possiede mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente alla commissione del fatto in capo all’autore, sia con riferimento ai provvedimenti ablativi disposti dall’autorità amministrativa, sia per quelli emanati dal giudice penale (Corte cost., sent. n. 7 del 2025, in coerenza con le conclusioni raggiunte da Corte cost., sent. n. 112 del 2019), indirizzo nella sostanza coerente con la disciplina eurounitaria richiamata dal ricorrente e con quello espresso anche dalla giurisprudenza convenzionale (Corte Edu del 19/12/2024, Episcopo e Bassani c. Italia, ha affermato che tale tipo di ablazione è caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile, che a una multa ai sensi del diritto penale, siccome è rivolto a beni derivanti direttamente dalla commissione di un reato, di guisa che non può eccedere l’effettivo arricchimento dell’autore del reato). D’altro canto, proprio evidenziando il carattere primariamente ripristinatorio della stessa confisca per equivalente si è affermato che tale confisca, emessa ex art. 322-ter cod. pen., non si estingue in caso di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), poiché questa misura ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie: rileva, dunque, la prevalente funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito (Sez. 2, n. 35738 del 23/09/2020, Cereda, Rv. 280312 - 01). Posta l’essenzialità di tale funzione, se ne sono tratte le necessarie conseguenze in punto di regolazione della misura propedeutica alla confisca costituita dal corrispondente sequestro, quando l’imputato si sia attivato per ripristinare la situazione pregiudicata. Si è, così, ritenuta conseguente la progressiva riduzione della misura stessa, essendosi precisato che la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, nel caso di intervenuta rateizzazione del debito tributario, deve essere richiesta dall'interessato al Pubblico ministero, previa dimostrazione del quantum corrisposto per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni (mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale: Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore, Rv. 265043 - 01). L’impostazione non muta con riferimento al provvedimento ablativo: si ritiene assodato, quindi, anche in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che la confisca del profitto del reato non possa essere disposta nel caso di restituzione integrale all'Erario della somma anticipata dallo Stato, poiché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria: invero, la restituzione integrale all'Erario della somma anticipata dall’ente pubblico elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 Cost. ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater cod. pen. deve conformarsi (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, Hoxha, Rv. 284122 - 01; Sez. 3, n. 44446 del 15/10/2013, Runco, Rv. 257628 - 01). Secondo la stessa linea, con riferimento al tema di responsabilità degli enti, si è approdati alla conclusione che l’utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della consumazione di una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non può essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato (Sez. 2, n. 29512 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264231 - 01). La traccia da seguire, pertanto, da parte del giudice di merito – investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del quantum del profitto del reato oggetto di confisca (per la progressiva precisazione inerente al quale si richiamano anche Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239924 - 01, e Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 - 01, da inquadrare ora alla stregua delle puntualizzazioni di Sez. U, n. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, cit.), per avere egli realizzato condotte risarcitorie o riparatorie – deve essere orientata nel senso di modulare la misura ablatoria in ragione del profitto attuale, al momento della sua applicazione, e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez. 6, n. 34290 del 17/05/2023, Calvaresi, Rv. 285175 - 01); ciò, con l’opportuna specificazione che, quando si verta in tema di patteggiamento adottato ai sensi dell’art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., l’integrale restituzione del profitto del reato richiede una necessaria verifica giudiziale, non potendo riconoscersi alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all’inosservanza della condizione (Sez. 6, n. 20255 del 09/04/2025, Faltoni, Rv. 288090 - 01, nella cui motivazione, depositata dopo l’emissione della presente decisione, si è precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall’imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente). Nel settore del diritto penale tributario, infine, si è perspicuamente pervenuti ad affermare, fra l’altro, che l’accordo di ristrutturazione del debito tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ritualmente omologata ex art. 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), incide, riducendone l'ammontare, sul quantum del debito, sicché il suo perfezionamento successivo all’irrevocabilità della condanna comporta che il giudice dell'esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità (Sez. 3, n. 44519 del 17/09/2024, Recupero, cit.), essendo assodato che la confisca per equivalente (anche quando sia stata disposta in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 attuato mediante atti fraudolenti o simulati compiuti sui beni di una società dichiarata fallita) non può riguardare somme superiori all'effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco a seguito delle cessioni di ramo d'azienda e dei versamenti effettuati dall'imputato (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843 - 01). 5.3. L’esito di questa ricognizione è che il giudice dell’esecuzione non ha considerato i principi desumibili dalle coordinate ermeneutiche richiamate lì dove – sia pure in via subordinata, ma esprimendo un’ulteriore ratio decidendi – ha pregiudizialmente escluso di dover verificare se il profitto del reato, che il provvedimento ablatorio è finalizzato a conseguire, sia stato in tutto o in parte restituito all’Erario, a seguito del piano di ammortamento a cui ha acceduto la [OSCURATO:SOCIETA] nel suo rapporto con l’Agenzia delle Entrate per restituire l’intero contributo revocato (fatto addotto come preso in considerazione anche dalla decisione della Corte dei Conti indicata dal ricorrente), rapporto di cui si è dedotto facesse parte la porzione appresa a seguito del delitto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e oggetto del sequestro, prima, e della confisca, poi. È mancata, quindi, la concreta verifica del punto determinante: posto che la confisca del profitto del reato dispiega una funzione prevalentemente ripristinatoria del patrimonio pubblico leso dal reato, una volta che il ripristino del suddetto patrimonio sia, in tutto o in parte, avvenuto in via concorrente per atti restitutori, anche se messi in essere dalla persona giuridica nell’interesse della quale il condannato aveva commesso il reato, occorre stabilire se gli effetti del provvedimento ablativo possano considerarsi, in tutto o nella corrispondente parte, ancora giustificati. A tale quesito, all’esito dell’analisi compiuta in precedenza, deve darsi coerente risposta negativa: qualora emerga che la causa accipiendi è stata, in tutto o in parte, la stessa – vale a dire la reintegrazione del patrimonio pubblico, siccome leso dalla medesima condotta antigiuridica sfociata nell’apprensione del profitto del reato da parte del reo o della persona giuridica nel diretto interesse della quale il primo, in forza del rapporto di immedesimazione organica, aveva agito –, sussiste il titolo all’accertamento e alla neutralizzazione della duplicazione della reintegrazione che risulti, in tutto o in parte, avvenuta. Posto ciò, deve concludersi, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi di ricorso ulteriori a quelli sopra indicati, che il giudice dell’esecuzione non ha spiegato in modo persuasivo se e per quale ragione la restituzione dell’intero contributo pubblico concordata con l’Amministrazione finanziaria e progressivamente attuata (ove attuata) dalla [OSCURATO:SOCIETA] non abbia afferito anche alla restituzione – in tutto o in parte – del profitto del reato conseguito da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di quella stessa società, profitto però ablato anche in forza della confisca intanto disposta ai sensi dell’art. 640-quater e 322-ter cod. pen. (afferenza, naturalmente, da verificare in concreto controllando pure se la quantificazione dell’importo da restituire all’Erario con l’Agenzia delle Entrate si