Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:227
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CC0171_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ A - Introduzione 1 I signori Merckx e Neuhuys erano occupati presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») come venditori di auto.

Dal 1985 questa impresa era il concessionario della SA [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») autorizzato per la vendita di automobili in un determinato territorio nell'ambito di Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA] era anche il principale azionista della [OSCURATO:PERSONA]. 2 L'8 ottobre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava per iscritto ai signori Merckx e Neuhuys che avrebbe posto termine alla propria attività il 31 dicembre 1987 e che, a decorrere dal 1_ novembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe collaborato nel settore di cui essa si era sino ad allora occupata (1) con un concessionario indipendente, la ditta SA Novarobel (in prosieguo: la «Novarobel»).

In queste lettere la [OSCURATO:PERSONA] forniva inoltre le seguenti spiegazioni: «Durante le nostre discussioni la Novarobel si è dichiarata pronta a rilevare funzioni ben determinate.

Le disposizioni dell'art. 32a del contratto collettivo di lavoro si applicano ai lavoratori che svolgono queste funzioni.

Ai sensi di queste disposizioni essi saranno pertanto trasferiti alla Novarobel con effetto dal 1_ novembre 1987.

A decorrere da questa data Lei verrà trasferito, ma conserverà le sue mansioni, la sua anzianità di servizio e tutti gli altri diritti previsti dal contratto». 3 In base a quanto dichiarato dal giudice nazionale, con l'art. 32a del contratto collettivo, menzionato in queste lettere, è stata trasposta nel diritto nazionale belga la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (2). 4 Con lettere 27 ottobre 1987 i signori Merckx e Neuhuys comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] che non accettavano la loro assunzione da parte della Novarobel.

Essi sostenevano che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imporre loro «di lavorare in un'altra azienda, in un altro posto e in condizioni di lavoro diverse, e senza la minima garanzia per quanto riguarda il mantenimento della clientela e la realizzazione di un determinato volume di vendite».

Essi sostenevano che l'azione della [OSCURATO:PERSONA] costituiva una risoluzione unilaterale del contratto di lavoro e chiedevano il versamento di un'indennità di risoluzione, nonché degli importi dovuti ad altro titolo. 5 Con lettere 30 ottobre e 2 novembre 1987 la [OSCURATO:PERSONA] confermava la sua tesi secondo cui i signori Merckx e Neuhuys, a decorrere dal 1_ novembre 1987, avrebbero dovuto lavorare per la Novarobel «mantenendo tutti i diritti e benefici maturati presso la [OSCURATO:PERSONA]».

Essa faceva presente che avrebbe garantito per una durata di due anni il rispetto di questi obblighi da parte della Novarobel.

Inoltre sosteneva che le organizzazioni sindacali il 30 ottobre 1987 avevano sottoscritto un contratto collettivo con il quale avevano riconosciuto l'applicazione dell'art. 32a del contratto collettivo e quindi la validità dei trasferimenti. 6 I signori Merckx e Neuhuys si rifiutavano di lavorare per la Novarobel e presentavano un ricorso dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, col quale chiedevano tra l'altro il risarcimento del danno.

Il ricorso era diretto in un primo momento contro la [OSCURATO:PERSONA] e successivamente contro la [OSCURATO:PERSONA], che nel corso del procedimento era subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo liquidata.

Questo ricorso veniva respinto con sentenza 20 luglio 1990, contro la quale i ricorrenti hanno interposto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles. 7 Il giudice d'appello perveniva alla conclusione che per statuire sul procedimento dinanzi ad esso pendente fosse necessaria una pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia.

Nell'ordinanza di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles fa presenbte che la concessione di vendita delle autovetture [OSCURATO:PERSONA] era stata affidata alla Novarobel con effetto dal 15 ottobre 1987.

In base a quanto accertato dal giudice nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva licenziato più di tre quarti del suo personale e alla fine di ottobre 1987 aveva alle sue dipendenze soltanto tre meccanici, un capovendite, cinque venditori, un capomagazzino, due magazzinieri, un impiegato addetto al «planning» e un impiegato addetto alla consegna dei veicoli.

A questi collaboratori rimasti (tra cui vi erano anche i signori Merckx e Neuhuys) era stato ordinato di lavorare per la Novarobel a decorrere dall'inizio di novembre 1987. 8 Il giudice nazionale fa riferimento inoltre a un accordo del 15 ottobre 1987, sottoscritto come «convenzione e garanzia» tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel, ad esso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA].

In tale accordo si legge tra l'altro: «[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di interrompere l'attività della sua filiale [OSCURATO:PERSONA] (...) e di affidare la concessione di vendita esercitata da questa società alla Novarobel con effetto dal 15 ottobre 1987; la Novarobel è disposta a riassumere talune funzioni svolte in seno alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'art. 32a del contratto collettivo di lavoro, purché la [OSCURATO:PERSONA] offra delle garanzie (...)».

In base a quanto accertato dal giudice nazionale la decisione di cessazione dell'attività aziendale è stata tuttavia adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. 9 Per il giudice nazionale non è chiaro quale attivo la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto trasferire alla Novarobel e non è accertato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia trasferito i suoi schedari dei clienti. 10 [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles chiede perciò alla Corte di giustizia in entrambi i procedimenti pregiudiziali pendenti una soluzione per la seguente questione: «Se vi sia trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, quando un'impresa, che ha deciso di porre termine alla sua attività il 31 dicembre 1987, licenzia la maggior parte del suo personale, mantenendo alle proprie dipendenze soltanto quattordici persone su un totale di oltre sessanta, decide che queste quattordici persone, nel rispetto dei diritti da esse maturati, dovranno lavorare dal 1_ novembre 1987 in un'impresa alla quale non è vincolata da alcun accordo, ma che dal 15 ottobre 1987 fruisce della concessione di vendita da essa in precedenza detenuta, e quando la prima società non ha ceduto nessun elemento patrimoniale alla seconda».

B - Parere 11 Il giudice nazionale chiede una soluzione della questione se nella presente fattispecie, in considerazione dele circostanze illustrate nella questione sottoposta, si tratti di un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187.

Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 questa si applica «ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».

Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, in un tale caso i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, sono trasferiti al cessionario.

Dall'ordinanza di rinvio risulta che al giudice nazionale l'applicabilità della direttiva sembra dubbia per due motivi: da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles si chiede se si tratti proprio di un trasferimento d'impresa.

Dall'altro, è controverso se un tale trasferimento avvenga in seguito a una cessione contrattuale.

Trasferimento d'impresa 12 Gli attori nella causa principale ritengono che nella presente fattispecie non vi sia alcun trasferimento d'impresa, di stabilimento o di parti di stabilimento.

Un tale trasferimento presuppone che la struttura o l'organizzazione dell'imrpesa di cui trattasi sia almeno parzialmente conservata. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia cessato la sua attività e ha licenziato la maggior parte dei suoi dipendenti.

Quanto è rimasto dell'impresa è stato liquidato.

Si è trattato perciò di una liquidazione, non di un trasferimento di un'impresa.

Questa liquidazione è stata effettuata indipendentemente dal contratto di concessione concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel.

La circostanza che la Novarobel intraprenda la stessa attività che prima svolgeva la [OSCURATO:PERSONA] è al riguardo irrilevante, poiché è evidente che tutti i concessionari della [OSCURATO:PERSONA] svolgevano un'attività analoga.

Inoltre, la denominazione della ditta non è stata trasferita al nuovo concessionario. 13 Tutte le altre parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte - la [OSCURATO:PERSONA], il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] - sono di diverso avviso.

Esse sostengono che, nonostante le circostanze descritte dal giudice nazionale, un trasferimento ai sensi della direttiva sussiste o può sussistere.

Io condivido questa tesi. 14 Nell'interpretazione delle disposizioni della direttiva 77/187 bisogna partire dal fine che queste disposizioni perseguono.

Come si deduce dal preambolo della direttiva, questa deve «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore» e mirare a un ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia degli [OSCURATO:PERSONA] membri «ai sensi dell'art. 117 del Trattato», che ha come fine il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera (3).

Come ha dichiarato la Corte di giustizia, la direttiva deve «garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite col cedente» (4). 15 Nell'interesse della tutela dei lavoratori è perciò necessaria un'interpretazione in senso ampio della nozione «trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti».

Questo vale anche nella presente fattispecie.

La situazione di fatto di cui è causa presenta la particolarità che i lavoratori interessati non fanno valere alcun diritto che avrebbe come presupposto un trasferimento ai sensi della direttiva, ma contestano il fatto che un tale trasferimento sia avvenuto.

L'interpretazione delle disposizioni non può tuttavia essere fatta dipendere dalla volontà del lavoratore interessato in concreto, ma deve seguire principi validi in generale. 16 Questo ragionamento è del tutto compatibile con l'interesse di quei lavoratori, che non intendono lavorare per l'acquirente dell'impresa, nella quale essi erano occupati.

Come la Corte di giustizia ha già dichiarato, «la direttiva non osta a che un lavoratore decida di opporsi al trasferimento del suo contratto o del suo rapporto di lavoro e di non fruire quindi della tutela accordatagli dalla direttiva».

Altrimenti sarebbero compromessi i diritti fondamentali del lavoratore, il quale «dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto». (5).

Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fatto presente che i signori Merckx e Neuhuys nella presente fattispecie hanno forse effettivamente esercitato questo diritto di opposizione.

A favore di questa asserzione potrebbe porsi in particolare la lettera che gli attori nella causa principale hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 1987 (6).

La decisione al riguardo è riservata naturalmente al giudice nazionale.

Questo nella sua valutazione dovrà tener conto del fatto che la direttiva 77/187 non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora un lavoratore decida di non proseguire il contratto o il rapporto di lavoro con il cessionario, a stabilire che il contratto o rapporto di lavoro continua con il cedente. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che in tali casi il contratto o il rapporto di lavoro continuano con il cedente.

Essi possono anche stabilire che il contratto o il rapporto di lavoro in tali casi va considerato risolto su domanda del lavoratore o del datore di lavoro (7). 17 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un criterio sostanziale per la soluzione della questione se sussista un trasferimento ai sensi della direttiva, consiste nel «se l'entità in questione conservi la propria identità», il che «risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe» (8).

Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività.

Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono perciò essere considerati isolatamente» (9). 18 Dalla giurisprudenza della Corte si deduce inoltre che per accertare se effettivamente si configuri un trasferimento nel senso sopra indicato è competente il giudice nazionale, il quale deve osservare i criteri d'interpretazione sopra indicati (10).

Ciò è esatto in quanto il giudice nazionale è nella migliore posizione per giudicare la rilevanza dell'elemento di fatto che deve valutare (11).

La Corte sembra essersi in un primo momento discostata da questa linea, e cioè nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], in cui ha dichiarato che «una fattispecie come quella descritta nell'ordinanza di rinvio» rientra nella sfera di applicazione della direttiva (12).

Ritengo tuttavia che la Corte possa adottare una tale deliberazione solo in casi eccezionali, mentre di regola la valutazione di tutte le caratteristiche del caso concreto deve essere riservata al giudice nazionale (13).

Questo vale in particolare qualora il giudice nazionale (come nella presente fattispecie) non ha avuto ancora l'occasione o il motivo per prendere posizione su tutte le circostanze di fatto del caso concreto. 19 Per tale motivo la Corte nella fattispecie deve limitarsi a chiarire la questione più generale se, nelle circostanze descritte dal giudice nazionale, si possa configurare un trasferimento ai sensi della direttiva.

Tale questione a mio parere va risolta affermativamente.

Nessuna delle circostanze indicate dal giudice nazionale sembra in grado di escludere l'applicabilità della direttiva. 20 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia cessato la sua attività il 31 dicembre 1987 e sia stata successivamente messa in liquidazione ha poca importanza al riguardo.

Se vi è un trasferimento ai sensi della direttiva, il precedente titolare dell'impresa, stabilimento o parte di stabilimento è sempre libero di decidere se cessare completamente l'attività aziendale.

Una tale decisione può ovviamente essere presa anche prima del trasferimento o in relazione ad esso.

Questo, a quanto pare, è avvenuto nella fattispecie, come dimostrano le menzionate lettere della [OSCURATO:PERSONA] ai signori Merckx e Neuhuys (14).

Come risulta dalla giurisprudenza, la direttiva non si applica quando si tratta del trasferimento di un'impresa che è fallita (15).

Tale non è però il caso nella presente fattispecie. 21 E' importante per contro il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha licenziato la maggior parte del personale e su sessanta dipendenti in totale ne ha mantenuto solo quattordici, i quali sono stati invitati a lavorare per la Novarobel.

Benché solo un quarto circa del personale della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere ripreso dal nuovo concessionario, non è per ciò affatto escluso che sussista un trasferimento ai sensi della direttiva.

Più di una delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte in tale contesto ha fatto giustamente riferimento all'art. 45, n. 1, della direttiva.

In base a questa disposizione il trasferimento non è di per sé motivo di licenziamento per il cedente o per il cessionario.

Al tempo stesso si stabilisce tuttavia che questo non pregiudica «licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione».

Si può ricordare al riguardo che la Corte, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a., si è occupata di una fattispecie che presentava una certa analogia con quella di cui è causa.

In tale causa il precedente titolare dell'impresa aveva licenziato tutti i suoi dipendenti.

L'attività aziendale era stata poi continuata da un terzo, che aveva assunto oltre la metà dei lavoratori precedentemente occupati nell'impresa (16).

La Corte in tale causa ha dichiarato che si configurava un trasferimento ai sensi della direttiva, in quanto l'impresa in questione conservava la propria identità (17).

E' decisivo perciò se dall'esame complessivo di tutte le circostanze del singolo caso risulti che l'unità di cui è causa abbia conservato la propria identità.

La circostanza che il precedente titolare d'impresa abbia licenziato la maggior parte del personale e solo i dipendenti rimasti dovevano essere ripresi dal nuovo concessionario rappresenta perciò in tale contesto un fattore importante, ma di per sé solo non decisivo ai fini di tale valutazione. 22 Lo stesso dicasi per la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] - come risulta dall'ordinanza di rinvio - non ha trasferito alla Novarobel alcun elemento patrimoniale.

Neanche questo esclude la possibilità che si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva.

Al riguardo la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato: «Il fatto che la giurisprudenza della Corte annoveri il trasferimento di tali elementi fra i vari criteri dei quali il giudice nazionale deve tener conto al fine di poter accertare, nell'ambito della valutazione globale di un'operazione complessa, l'effettiva sussistenza di un trasferimento di impresa, non consente di concludere nel senso che l'assenza di tali elementi escluda l'esistenza di un trasferimento» (18). 23 Tra le circostanze di cui tener conto bisogna includere naturalmente anche quella che la Novarobel attualmente possiede la concessione di vendita della [OSCURATO:PERSONA], precedentemente detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], ed opera come concessionario nel settore di cui prima si occupava la [OSCURATO:PERSONA].

I signori Merckx e Neuhuys hanno certo ragione quando fanno presente che tutti i concessionari di un determinato fabbricante svolgono un'attività analoga.

In effetti non avrebbe perciò senso voler concludere per l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva per il solo fatto che un fabbricante si separa da un concessionario e trasferisce la concessione di vendita dei suoi autoveicoli in tale settore a un altro commerciante.

Non si tratta di ciò nella fattispecie.

Si tratta piuttosto di accertare se si debba tener conto di tale circostanza nel valutare se un tale trasferimento abbia avuto luogo.

A ciò si deve rispondere affermativamente, tuttavia la «analogia dell'attività esercitata prima e dopo la cessione» rientra nelle circostanze di fatto che devono essere esaminate nella soluzione di tale questione (19). 24 In sintesi, si deve ammettere che può configurarsi un trasferimento ai sensi della direttiva anche nelle circostanze descritte dal giudice nazionale.

Ciò presuppone che l'unità di cui è causa abbia mantenuto la sua identità.

Il giudice nazionale deve stabilire se tale sia il caso, sulla base dei criteri specificati dalla Corte. 25 Benché la valutazione definitiva delle circostanze spetti al giudice nazionale, vorrei completare le precedenti argomentazioni, che presentano per loro natura un carattere piuttosto astratto, con alcune osservazioni di natura più concreta, le quali potrebbero essere utili per la [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles. 26 A mio parere, è evidente ammettere un trasferimento nella presente fattispecie. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento dinanzi alla Corte, ha fatto presente che la sua nuova concessionaria ha continuato a svolgere l'attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore di cui è causa, ha assunto il personale rimasto alle dipendenze di quest'ultima ed ha rilevato la sua clientela.

In considerazione di ciò si può ammettere che l'unità trasferita ha conservato la propria identità come presuppone la giurisprudenza della Corte.

Ciò sembra plausibile.

Come ho già indicato, il giudice nazionale nutre dei dubbi su se la [OSCURATO:PERSONA] abbia trasmesso alla Novarobel i suoi schedari dei clienti. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto fanno riferimento a una lettera che la [OSCURATO:PERSONA], a loro dire, ha inviato ai suoi clienti il 5 ottobre 1987.

In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] raccomanda ai suoi clienti la Novarobel, che subentra ad essa come concessionaria, e al tempo stesso fa presente che essi avrebbero visto «molti visi conosciuti» nella sua succeditrice.

Questa lettera sarebbe in effetti un indizio importante per un trasferimento.

Le relative determinazioni tuttavia possono ovviamente essere adottate solo dal giudice nazionale.

Se si considera la natura delle attività dell'impresa interessata, risulta inoltre che la circostanza che non siano trasferiti elementi patrimoniali non può avere una particolare rilevanza nella fattispecie.

L'attività di un concessionario non è commisurata alla sua attrezzatura e non dipende da essa, come può essere il caso per le imprese industriali.

L'esperienza e l'abilità dei suoi dipendenti costituiscono un elemento particolarmente importante per il successo di un tale concessionario.

L'assorbimento di una - sia pur piccola - parte di questo personale da parte di un'altra impresa e i criteri in base ai quali questa parte è stata scelta hanno quindi nella fattispecie una particolare rilevanza per la soluzione della questione se sussista un trasferimento ai sensi della direttiva.

Molto importante mi sembra anche la circostanza che la Novarobel ha rilevato non solo una parte del personale, ma anche la sua concessione.

Ciò significa che la nuova concessionaria svolge attualmente nello stesso settore la stessa attività che prima svolgeva la [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò messo insieme si pone chiaramente a favore di una continuità nel senso richiesto dalla direttiva. 27 Vorrei rilevare che condivido la tesi sostenuta dall'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui alla base delle tre nozioni, utilizzate nella direttiva, di «impresa», «stabilimento» e «parte di stabilimento» si trova una nozione comune di «entità economica», che «rinvia a un'entità che presenta un minimo di autonomia organizzativa» (20).

Questo requisito può tuttavia essere del tutto soddisfatto nella presente fattispecie.

Come già indicato, la Novarobel ha rilevato determinati compiti della [OSCURATO:PERSONA] e si dedica attualmente alla vendita di autoveicoli della [OSCURATO:PERSONA] nello stesso settore in cui prima operava la [OSCURATO:PERSONA].

Essa si serve al riguardo della concessione, che prima possedeva la [OSCURATO:PERSONA], e occupa una parte del personale di tale ditta.

Non si tratta nella presente fattispecie di un caso straordinario come nella causa [OSCURATO:PERSONA] (21). 28 All'udienza dinanzi alla Corte di giustizia, il difensore dei signori Merckx e Neuhuys ha indicato ulteriori circostanze di fatto dalle quali a suo parere si deduce che non si configura alcun trasferimento ai sensi della direttiva.

In particolare egli ha fatto presente che gli stabilimenti della Novarobel si trovano in parte in quartieri di Bruxelles diversi da quelli della [OSCURATO:PERSONA].

Spetterà al giudice nazionale esaminare eventualmente in maniera più dettagliata queste circostanze e valutarle nell'ambito dell'esame generale che ad esso incombe. 29 Per ragioni di completezza va rilevato che la circostanza che le organizzazioni sindacali interessate hanno fatto presente che ritenevano che nella fattispecie si trattasse di un trasferimento ai sensi del diritto nazionale (basato sulla direttiva) non mi sembra abbia alcuna rilevanza autonoma per la decisione della questione di cui trattasi.

Sembra tuttavia che le organizzazioni sindacali interessate abbiano valutato la situazione di fatto similmente a come ciò è avvenuto nella presente fattispecie.

Il fatto che la Novarobel non abbia rilevato la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna rilevanza poiché questo non costituisce un presupposto per un trasferimento ai sensi della direttiva.

Cessione contrattuale 30 I signori Merckx e Neuhuys ritengono che non si configura una cessione contrattuale ai sensi della direttiva, poiché tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel non è stato concluso alcun contratto.

Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostengono per contro, giustamente, che tale circostanza non si oppone all'applicabilità della direttiva. 31 La Corte, come essa stessa ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha dato un'interpretazione «sufficientemente elastica» alla nozione di cessione contrattuale, per rispondere all'obiettivo della direttiva, ed assicurare perciò che il trasferimento avvenga «nell'ambito di rapporti contrattuali» (22).

Pertanto, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], essa ha dichiarato che la direttiva si applica quando il proprietario esercisca nuovamente l'impresa locata, in seguito alla risoluzione del contratto di locazione (23).

Nella sentenza 10 febbraio 1988, nella causa [OSCURATO:PERSONA], si trattava analogamente di un'impresa, che era stata data in locazione dal suo proprietario.

Dopo la scadenza di questo contratto di locazione l'impresa passava ad un terzo, con il quale il proprietario aveva concluso un nuovo contratto di locazione.

La Corte ha dichiarato che ciò poteva rappresentare un trasferimento ai sensi della direttiva: «Il fatto che, in un'ipotesi del genere, il trasferimento abbia luogo in due fasi, nel senso che l'azienda è dapprima retrocessa dall'affittuario gestore iniziale al proprietario, il quale ultimo la trasferisce poi al nuovo afittuario gestore, non esclude l'applicazione della direttiva, sempreché l'entità economica conservi la propria identità» (24).

La Corte ha rafforzato questa tesi nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (25) e [OSCURATO:PERSONA] (26).

Di particolare interesse è al riguardo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a.

Anche in tale causa si trattava di un'impresa, che era stata data in locazione dal suo proprietario.

Dopo la risoluzione del contratto di locazione il proprietario vendeva l'impresa ad un terzo.

Si poneva la questione se le obbligazioni, che derivavano al precedente locatario dai contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori, fossero trasferite al nuovo proprietario.

Presupposto al riguardo era naturalmente che si configurasse un trasferimento ai sensi della direttiva.

Il nuovo proprietario faceva valere che l'applicabilità della direttiva presupponeva un accordo di cessione fra il precedente ed il nuovo datore di lavoro (27).

La Corte di giustizia non ha accolto questa tesi (28). 32 In base a questa giurisprudenza mi sembra alquanto dubbio che nella presente fattispecie si tratti di una «cessione contrattuale» ai sensi della direttiva.

Questo dicasi a maggior ragione in quanto nella presente fattispecie è chiaro che non solo vi era un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel, ma che sia la [OSCURATO:PERSONA] sia la Novarobel erano d'accordo per quanto riguarda il trasferimento, anche se ciò non era stato posto per iscritto tra queste due ditte.

Per la Novarobel ciò si deduce già dagli accordi conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], con i quali essa si era dichiarata disposta ad assumere i lavoratori interessati.

Dalla lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi clienti - la cui valutazione finale rimane ovviamente riservata al giudice nazionale - già si può dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva a che la nuova concessionaria assumesse i lavoratori rimasti alle sue dipendenze e continuasse la sua attività (29).

In sostanza ciò si deduce chiaramente dalla lettera che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato l'8 ottobre 1987 ai signori Merckx e Neuhuys (30).

E' perciò chiaro che questa ditta ha concludentemente dato il proprio consenso allo scambio.

Ciò è sufficiente per una cessione contrattuale ai sensi della direttiva.

C - Conclusione 33 Propongo perciò alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione della [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles: «L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che la direttiva può essere applicata quando un'impresa, avendo deciso di porre termine alla sua attività, licenzia la maggior parte del suo personale, conservando alle proprie dipendenze soltanto quattordici persone su un totale di oltre sessanta, decide che queste quattordici persone, nel rispetto dei diritti da esse maturati, dovranno lavorare in un'impresa alla quale non è vincolata da alcun accordo, ma che fruisce della concessione di vendita da essa in precedenza detenuta, ed altresì quando la prima società non ha ceduto nessun elemento patrimoniale alla seconda.

Tale principio è valido soltanto nei limiti in cui l'impresa in parola conservi la propria identità.

Spetta al giudice nazionale accertare se tale sia il caso in base ai criteri stabiliti dalla Corte».

RSd (1) - Come risulta dagli atti, si tratta di una serie di comuni dell'agglomerato urbano di Bruxelles. (2) - GU L 61, pag.

26. (3) - Secondo e quinto `considerando' della direttiva 77/187. (4) - Sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 5465, punto 12) (il corsivo è mio). (5) - Sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91, Katsikas e a. (Racc. pag.

I-6577, punti 32 e 33). (6) -

V. supra, paragrafo

4. (7) -

V. sentenza Katsikas e a., loc. cit. (nota 5), punti 35 e

36. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dinanzi alla Corte ha illustrato la soluzione che il diritto belga prevede per un tale caso.

Per ragioni di completezza si fa presente che la Corte, nella sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg e Busschers (Racc. pag. 2559), ha svolto argomentazioni che possono far pensare che la direttiva 77/187 non conferisce ai lavoratori il diritto di opporsi al trasferimento del loro contratto di lavoro o del loro rapporto di lavoro (loc. cit., punto 14).

Che una tale interpretazione non sia completamente incompatibile lo dimostra la posizione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa Katsikas e a., come è riportata nella relazione d'udienza (Racc. 1992, pag.

I-6582 e seguenti).

Spetta comunque al giudice nazionale decidere se dall'incertezza eventualmente sussistente circa la situazione giuridica, che è stata comunque rimossa dalla sentenza Katsikas e a., si possano trarre conseguenze per la presente fattispecie. (8) - Sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119, punti 11 e 13).

V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA], loc. cit. (nota 4), punto 18; sentenze 15 giugno 1988, causa 101/87, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 3057, punto 14); 19 maggio 1992, causa C-29/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-3189, punto 23); 12 novembre 1992, causa C-209/91, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-5755, punto 19); 14 aprile 1994, causa C-392/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-1311, punto 17).

Nella proposta di direttiva presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] l'8 settembre 1994, dalla quale è derivata la direttiva 77/187 (GU C 274, pag. 10), il trasferimento ai sensi di questa direttiva nell'art. 1, n. 1, secondo comma, viene di conseguenza definito come «trasferimento di un'unità economica, che conserva la propria identità». (9) - Sentenza Spijkers, loc. cit. (nota 13).

V. anche le summenzionate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 24, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto

20. Cfr. anche le summenzionate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 19, e [OSCURATO:PERSONA] e a., punto

15. (10) - Sentenza Spijkers, loc. cit. (nota 8), punto 14.

V. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 21, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 19, e [OSCURATO:PERSONA], punto

25. (11) - Così giustamente l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 1992, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata (Racc. 1992, pag.

I-5766, in particolare pag.

I-5769). (12) - Loc. cit., nota 8 (punto 20). (13) - Così si è espresso anche l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni 23 febbraio 1994 nella causa [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata (Racc. 1994, pag.

I-1313, in particolare pag.

I-1319). (14) -

V. supra, paragrafi 2 e

5. (15) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen e a. (Racc. pag. 519). (16) - [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., nota 8 (punti 3 e 4). (17) - Ibidem, punto

20. (18) - [OSCURATO:PERSONA], loc. cit., nota 8 (punto 16). (19) -

V. supra, paragrafo 17, quanto dichiarato dalla Corte. (20) - Racc. 1994, pag.

I-1313, in particolare pag. 1319.

Analogamente, v. conclusioni dell'avvocato generale Cosmas presentate il 10 maggio 1995 nella causa C-48/94, Rygaard, punto 16 («una certa autonomia organizzativa»). (21) - Colà si trattava di una donna delle pulizie, che in una filiale di una banca si occupava di lavori di pulizia, che la banca aveva poi affidato a un'impresa di pulizie. (22) - Sentenza [OSCURATO:PERSONA], loc. cit., nota 8 (punto 11). (23) - [OSCURATO:PERSONA], loc. cit. nota 8, punto

14. Allo stesso modo si è pronunciata la Corte nella sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, loc. cit., in cui si trattava della risoluzione di un contratto di locazione-vendita (punto 19). (24) - Sentenza nella causa 324/86 (Racc. 1988, pag. 739, punto 10). (25) - Loc. cit., nota 8 (punto 14). (26) - Ibidem, punto

14. (27) - [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., nota 8 (punto 11). (28) - Ibidem, punto

14. (29) -

V. supra, paragrafo

26. (30) -

V. supra, paragrafo

2. In tale lettera si parla perfino di colloqui con la Novarobel.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CC0171_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ A - Introduzione 1 I signori Merckx e Neuhuys erano occupati presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») come venditori di auto. Dal 1985 questa impresa era il concessionario della SA [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») autorizzato per la vendita di automobili in un determinato territorio nell'ambito di Bruxelles. [OSCURATO:PERSONA] era anche il principale azionista della [OSCURATO:PERSONA]. 2 L'8 ottobre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava per iscritto ai signori Merckx e Neuhuys che avrebbe posto termine alla propria attività il 31 dicembre 1987 e che, a decorrere dal 1_ novembre 1987, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe collaborato nel settore di cui essa si era sino ad allora occupata (1) con un concessionario indipendente, la ditta SA Novarobel (in prosieguo: la «Novarobel»). In queste lettere la [OSCURATO:PERSONA] forniva inoltre le seguenti spiegazioni: «Durante le nostre discussioni la Novarobel si è dichiarata pronta a rilevare funzioni ben determinate. Le disposizioni dell'art. 32a del contratto collettivo di lavoro si applicano ai lavoratori che svolgono queste funzioni. Ai sensi di queste disposizioni essi saranno pertanto trasferiti alla Novarobel con effetto dal 1_ novembre 1987. A decorrere da questa data Lei verrà trasferito, ma conserverà le sue mansioni, la sua anzianità di servizio e tutti gli altri diritti previsti dal contratto». 3 In base a quanto dichiarato dal giudice nazionale, con l'art. 32a del contratto collettivo, menzionato in queste lettere, è stata trasposta nel diritto nazionale belga la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (2). 4 Con lettere 27 ottobre 1987 i signori Merckx e Neuhuys comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] che non accettavano la loro assunzione da parte della Novarobel. Essi sostenevano che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imporre loro «di lavorare in un'altra azienda, in un altro posto e in condizioni di lavoro diverse, e senza la minima garanzia per quanto riguarda il mantenimento della clientela e la realizzazione di un determinato volume di vendite». Essi sostenevano che l'azione della [OSCURATO:PERSONA] costituiva una risoluzione unilaterale del contratto di lavoro e chiedevano il versamento di un'indennità di risoluzione, nonché degli importi dovuti ad altro titolo. 5 Con lettere 30 ottobre e 2 novembre 1987 la [OSCURATO:PERSONA] confermava la sua tesi secondo cui i signori Merckx e Neuhuys, a decorrere dal 1_ novembre 1987, avrebbero dovuto lavorare per la Novarobel «mantenendo tutti i diritti e benefici maturati presso la [OSCURATO:PERSONA]». Essa faceva presente che avrebbe garantito per una durata di due anni il rispetto di questi obblighi da parte della Novarobel. Inoltre sosteneva che le organizzazioni sindacali il 30 ottobre 1987 avevano sottoscritto un contratto collettivo con il quale avevano riconosciuto l'applicazione dell'art. 32a del contratto collettivo e quindi la validità dei trasferimenti. 6 I signori Merckx e Neuhuys si rifiutavano di lavorare per la Novarobel e presentavano un ricorso dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, col quale chiedevano tra l'altro il risarcimento del danno. Il ricorso era diretto in un primo momento contro la [OSCURATO:PERSONA] e successivamente contro la [OSCURATO:PERSONA], che nel corso del procedimento era subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] nel frattempo liquidata. Questo ricorso veniva respinto con sentenza 20 luglio 1990, contro la quale i ricorrenti hanno interposto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles. 7 Il giudice d'appello perveniva alla conclusione che per statuire sul procedimento dinanzi ad esso pendente fosse necessaria una pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia. Nell'ordinanza di rinvio la [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles fa presenbte che la concessione di vendita delle autovetture [OSCURATO:PERSONA] era stata affidata alla Novarobel con effetto dal 15 ottobre 1987. In base a quanto accertato dal giudice nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva licenziato più di tre quarti del suo personale e alla fine di ottobre 1987 aveva alle sue dipendenze soltanto tre meccanici, un capovendite, cinque venditori, un capomagazzino, due magazzinieri, un impiegato addetto al «planning» e un impiegato addetto alla consegna dei veicoli. A questi collaboratori rimasti (tra cui vi erano anche i signori Merckx e Neuhuys) era stato ordinato di lavorare per la Novarobel a decorrere dall'inizio di novembre 1987. 8 Il giudice nazionale fa riferimento inoltre a un accordo del 15 ottobre 1987, sottoscritto come «convenzione e garanzia» tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel, ad esso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. In tale accordo si legge tra l'altro: «[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di interrompere l'attività della sua filiale [OSCURATO:PERSONA] (...) e di affidare la concessione di vendita esercitata da questa società alla Novarobel con effetto dal 15 ottobre 1987; la Novarobel è disposta a riassumere talune funzioni svolte in seno alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'art. 32a del contratto collettivo di lavoro, purché la [OSCURATO:PERSONA] offra delle garanzie (...)». In base a quanto accertato dal giudice nazionale la decisione di cessazione dell'attività aziendale è stata tuttavia adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. 9 Per il giudice nazionale non è chiaro quale attivo la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto trasferire alla Novarobel e non è accertato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia trasferito i suoi schedari dei clienti. 10 [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles chiede perciò alla Corte di giustizia in entrambi i procedimenti pregiudiziali pendenti una soluzione per la seguente questione: «Se vi sia trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, quando un'impresa, che ha deciso di porre termine alla sua attività il 31 dicembre 1987, licenzia la maggior parte del suo personale, mantenendo alle proprie dipendenze soltanto quattordici persone su un totale di oltre sessanta, decide che queste quattordici persone, nel rispetto dei diritti da esse maturati, dovranno lavorare dal 1_ novembre 1987 in un'impresa alla quale non è vincolata da alcun accordo, ma che dal 15 ottobre 1987 fruisce della concessione di vendita da essa in precedenza detenuta, e quando la prima società non ha ceduto nessun elemento patrimoniale alla seconda». B - Parere 11 Il giudice nazionale chiede una soluzione della questione se nella presente fattispecie, in considerazione dele circostanze illustrate nella questione sottoposta, si tratti di un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187. Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 questa si applica «ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, in un tale caso i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, sono trasferiti al cessionario. Dall'ordinanza di rinvio risulta che al giudice nazionale l'applicabilità della direttiva sembra dubbia per due motivi: da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles si chiede se si tratti proprio di un trasferimento d'impresa. Dall'altro, è controverso se un tale trasferimento avvenga in seguito a una cessione contrattuale. Trasferimento d'impresa 12 Gli attori nella causa principale ritengono che nella presente fattispecie non vi sia alcun trasferimento d'impresa, di stabilimento o di parti di stabilimento. Un tale trasferimento presuppone che la struttura o l'organizzazione dell'imrpesa di cui trattasi sia almeno parzialmente conservata. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia cessato la sua attività e ha licenziato la maggior parte dei suoi dipendenti. Quanto è rimasto dell'impresa è stato liquidato. Si è trattato perciò di una liquidazione, non di un trasferimento di un'impresa. Questa liquidazione è stata effettuata indipendentemente dal contratto di concessione concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel. La circostanza che la Novarobel intraprenda la stessa attività che prima svolgeva la [OSCURATO:PERSONA] è al riguardo irrilevante, poiché è evidente che tutti i concessionari della [OSCURATO:PERSONA] svolgevano un'attività analoga. Inoltre, la denominazione della ditta non è stata trasferita al nuovo concessionario. 13 Tutte le altre parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte - la [OSCURATO:PERSONA], il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] - sono di diverso avviso. Esse sostengono che, nonostante le circostanze descritte dal giudice nazionale, un trasferimento ai sensi della direttiva sussiste o può sussistere. Io condivido questa tesi. 14 Nell'interpretazione delle disposizioni della direttiva 77/187 bisogna partire dal fine che queste disposizioni perseguono. Come si deduce dal preambolo della direttiva, questa deve «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore» e mirare a un ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia degli [OSCURATO:PERSONA] membri «ai sensi dell'art. 117 del Trattato», che ha come fine il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera (3). Come ha dichiarato la Corte di giustizia, la direttiva deve «garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite col cedente» (4). 15 Nell'interesse della tutela dei lavoratori è perciò necessaria un'interpretazione in senso ampio della nozione «trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti». Questo vale anche nella presente fattispecie. La situazione di fatto di cui è causa presenta la particolarità che i lavoratori interessati non fanno valere alcun diritto che avrebbe come presupposto un trasferimento ai sensi della direttiva, ma contestano il fatto che un tale trasferimento sia avvenuto. L'interpretazione delle disposizioni non può tuttavia essere fatta dipendere dalla volontà del lavoratore interessato in concreto, ma deve seguire principi validi in generale. 16 Questo ragionamento è del tutto compatibile con l'interesse di quei lavoratori, che non intendono lavorare per l'acquirente dell'impresa, nella quale essi erano occupati. Come la Corte di giustizia ha già dichiarato, «la direttiva non osta a che un lavoratore decida di opporsi al trasferimento del suo contratto o del suo rapporto di lavoro e di non fruire quindi della tutela accordatagli dalla direttiva». Altrimenti sarebbero compromessi i diritti fondamentali del lavoratore, il quale «dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto». (5). Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente fatto presente che i signori Merckx e Neuhuys nella presente fattispecie hanno forse effettivamente esercitato questo diritto di opposizione. A favore di questa asserzione potrebbe porsi in particolare la lettera che gli attori nella causa principale hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 1987 (6). La decisione al riguardo è riservata naturalmente al giudice nazionale. Questo nella sua valutazione dovrà tener conto del fatto che la direttiva 77/187 non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri, qualora un lavoratore decida di non proseguire il contratto o il rapporto di lavoro con il cessionario, a stabilire che il contratto o rapporto di lavoro continua con il cedente. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che in tali casi il contratto o il rapporto di lavoro continuano con il cedente. Essi possono anche stabilire che il contratto o il rapporto di lavoro in tali casi va considerato risolto su domanda del lavoratore o del datore di lavoro (7). 17 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un criterio sostanziale per la soluzione della questione se sussista un trasferimento ai sensi della direttiva, consiste nel «se l'entità in questione conservi la propria identità», il che «risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe» (8). Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, «il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono perciò essere considerati isolatamente» (9). 18 Dalla giurisprudenza della Corte si deduce inoltre che per accertare se effettivamente si configuri un trasferimento nel senso sopra indicato è competente il giudice nazionale, il quale deve osservare i criteri d'interpretazione sopra indicati (10). Ciò è esatto in quanto il giudice nazionale è nella migliore posizione per giudicare la rilevanza dell'elemento di fatto che deve valutare (11). La Corte sembra essersi in un primo momento discostata da questa linea, e cioè nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], in cui ha dichiarato che «una fattispecie come quella descritta nell'ordinanza di rinvio» rientra nella sfera di applicazione della direttiva (12). Ritengo tuttavia che la Corte possa adottare una tale deliberazione solo in casi eccezionali, mentre di regola la valutazione di tutte le caratteristiche del caso concreto deve essere riservata al giudice nazionale (13). Questo vale in particolare qualora il giudice nazionale (come nella presente fattispecie) non ha avuto ancora l'occasione o il motivo per prendere posizione su tutte le circostanze di fatto del caso concreto. 19 Per tale motivo la Corte nella fattispecie deve limitarsi a chiarire la questione più generale se, nelle circostanze descritte dal giudice nazionale, si possa configurare un trasferimento ai sensi della direttiva. Tale questione a mio parere va risolta affermativamente. Nessuna delle circostanze indicate dal giudice nazionale sembra in grado di escludere l'applicabilità della direttiva. 20 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia cessato la sua attività il 31 dicembre 1987 e sia stata successivamente messa in liquidazione ha poca importanza al riguardo. Se vi è un trasferimento ai sensi della direttiva, il precedente titolare dell'impresa, stabilimento o parte di stabilimento è sempre libero di decidere se cessare completamente l'attività aziendale. Una tale decisione può ovviamente essere presa anche prima del trasferimento o in relazione ad esso. Questo, a quanto pare, è avvenuto nella fattispecie, come dimostrano le menzionate lettere della [OSCURATO:PERSONA] ai signori Merckx e Neuhuys (14). Come risulta dalla giurisprudenza, la direttiva non si applica quando si tratta del trasferimento di un'impresa che è fallita (15). Tale non è però il caso nella presente fattispecie. 21 E' importante per contro il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha licenziato la maggior parte del personale e su sessanta dipendenti in totale ne ha mantenuto solo quattordici, i quali sono stati invitati a lavorare per la Novarobel. Benché solo un quarto circa del personale della [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere ripreso dal nuovo concessionario, non è per ciò affatto escluso che sussista un trasferimento ai sensi della direttiva. Più di una delle parti nel procedimento dinanzi alla Corte in tale contesto ha fatto giustamente riferimento all'art. 45, n. 1, della direttiva. In base a questa disposizione il trasferimento non è di per sé motivo di licenziamento per il cedente o per il cessionario. Al tempo stesso si stabilisce tuttavia che questo non pregiudica «licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione». Si può ricordare al riguardo che la Corte, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a., si è occupata di una fattispecie che presentava una certa analogia con quella di cui è causa. In tale causa il precedente titolare dell'impresa aveva licenziato tutti i suoi dipendenti. L'attività aziendale era stata poi continuata da un terzo, che aveva assunto oltre la metà dei lavoratori precedentemente occupati nell'impresa (16). La Corte in tale causa ha dichiarato che si configurava un trasferimento ai sensi della direttiva, in quanto l'impresa in questione conservava la propria identità (17). E' decisivo perciò se dall'esame complessivo di tutte le circostanze del singolo caso risulti che l'unità di cui è causa abbia conservato la propria identità. La circostanza che il precedente titolare d'impresa abbia licenziato la maggior parte del personale e solo i dipendenti rimasti dovevano essere ripresi dal nuovo concessionario rappresenta perciò in tale contesto un fattore importante, ma di per sé solo non decisivo ai fini di tale valutazione. 22 Lo stesso dicasi per la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] - come risulta dall'ordinanza di rinvio - non ha trasferito alla Novarobel alcun elemento patrimoniale. Neanche questo esclude la possibilità che si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva. Al riguardo la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato: «Il fatto che la giurisprudenza della Corte annoveri il trasferimento di tali elementi fra i vari criteri dei quali il giudice nazionale deve tener conto al fine di poter accertare, nell'ambito della valutazione globale di un'operazione complessa, l'effettiva sussistenza di un trasferimento di impresa, non consente di concludere nel senso che l'assenza di tali elementi escluda l'esistenza di un trasferimento» (18). 23 Tra le circostanze di cui tener conto bisogna includere naturalmente anche quella che la Novarobel attualmente possiede la concessione di vendita della [OSCURATO:PERSONA], precedentemente detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], ed opera come concessionario nel settore di cui prima si occupava la [OSCURATO:PERSONA]. I signori Merckx e Neuhuys hanno certo ragione quando fanno presente che tutti i concessionari di un determinato fabbricante svolgono un'attività analoga. In effetti non avrebbe perciò senso voler concludere per l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva per il solo fatto che un fabbricante si separa da un concessionario e trasferisce la concessione di vendita dei suoi autoveicoli in tale settore a un altro commerciante. Non si tratta di ciò nella fattispecie. Si tratta piuttosto di accertare se si debba tener conto di tale circostanza nel valutare se un tale trasferimento abbia avuto luogo. A ciò si deve rispondere affermativamente, tuttavia la «analogia dell'attività esercitata prima e dopo la cessione» rientra nelle circostanze di fatto che devono essere esaminate nella soluzione di tale questione (19). 24 In sintesi, si deve ammettere che può configurarsi un trasferimento ai sensi della direttiva anche nelle circostanze descritte dal giudice nazionale. Ciò presuppone che l'unità di cui è causa abbia mantenuto la sua identità. Il giudice nazionale deve stabilire se tale sia il caso, sulla base dei criteri specificati dalla Corte. 25 Benché la valutazione definitiva delle circostanze spetti al giudice nazionale, vorrei completare le precedenti argomentazioni, che presentano per loro natura un carattere piuttosto astratto, con alcune osservazioni di natura più concreta, le quali potrebbero essere utili per la [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles. 26 A mio parere, è evidente ammettere un trasferimento nella presente fattispecie. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento dinanzi alla Corte, ha fatto presente che la sua nuova concessionaria ha continuato a svolgere l'attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore di cui è causa, ha assunto il personale rimasto alle dipendenze di quest'ultima ed ha rilevato la sua clientela. In considerazione di ciò si può ammettere che l'unità trasferita ha conservato la propria identità come presuppone la giurisprudenza della Corte. Ciò sembra plausibile. Come ho già indicato, il giudice nazionale nutre dei dubbi su se la [OSCURATO:PERSONA] abbia trasmesso alla Novarobel i suoi schedari dei clienti. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto fanno riferimento a una lettera che la [OSCURATO:PERSONA], a loro dire, ha inviato ai suoi clienti il 5 ottobre 1987. In tale lettera la [OSCURATO:PERSONA] raccomanda ai suoi clienti la Novarobel, che subentra ad essa come concessionaria, e al tempo stesso fa presente che essi avrebbero visto «molti visi conosciuti» nella sua succeditrice. Questa lettera sarebbe in effetti un indizio importante per un trasferimento. Le relative determinazioni tuttavia possono ovviamente essere adottate solo dal giudice nazionale. Se si considera la natura delle attività dell'impresa interessata, risulta inoltre che la circostanza che non siano trasferiti elementi patrimoniali non può avere una particolare rilevanza nella fattispecie. L'attività di un concessionario non è commisurata alla sua attrezzatura e non dipende da essa, come può essere il caso per le imprese industriali. L'esperienza e l'abilità dei suoi dipendenti costituiscono un elemento particolarmente importante per il successo di un tale concessionario. L'assorbimento di una - sia pur piccola - parte di questo personale da parte di un'altra impresa e i criteri in base ai quali questa parte è stata scelta hanno quindi nella fattispecie una particolare rilevanza per la soluzione della questione se sussista un trasferimento ai sensi della direttiva. Molto importante mi sembra anche la circostanza che la Novarobel ha rilevato non solo una parte del personale, ma anche la sua concessione. Ciò significa che la nuova concessionaria svolge attualmente nello stesso settore la stessa attività che prima svolgeva la [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò messo insieme si pone chiaramente a favore di una continuità nel senso richiesto dalla direttiva. 27 Vorrei rilevare che condivido la tesi sostenuta dall'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui alla base delle tre nozioni, utilizzate nella direttiva, di «impresa», «stabilimento» e «parte di stabilimento» si trova una nozione comune di «entità economica», che «rinvia a un'entità che presenta un minimo di autonomia organizzativa» (20). Questo requisito può tuttavia essere del tutto soddisfatto nella presente fattispecie. Come già indicato, la Novarobel ha rilevato determinati compiti della [OSCURATO:PERSONA] e si dedica attualmente alla vendita di autoveicoli della [OSCURATO:PERSONA] nello stesso settore in cui prima operava la [OSCURATO:PERSONA]. Essa si serve al riguardo della concessione, che prima possedeva la [OSCURATO:PERSONA], e occupa una parte del personale di tale ditta. Non si tratta nella presente fattispecie di un caso straordinario come nella causa [OSCURATO:PERSONA] (21). 28 All'udienza dinanzi alla Corte di giustizia, il difensore dei signori Merckx e Neuhuys ha indicato ulteriori circostanze di fatto dalle quali a suo parere si deduce che non si configura alcun trasferimento ai sensi della direttiva. In particolare egli ha fatto presente che gli stabilimenti della Novarobel si trovano in parte in quartieri di Bruxelles diversi da quelli della [OSCURATO:PERSONA]. Spetterà al giudice nazionale esaminare eventualmente in maniera più dettagliata queste circostanze e valutarle nell'ambito dell'esame generale che ad esso incombe. 29 Per ragioni di completezza va rilevato che la circostanza che le organizzazioni sindacali interessate hanno fatto presente che ritenevano che nella fattispecie si trattasse di un trasferimento ai sensi del diritto nazionale (basato sulla direttiva) non mi sembra abbia alcuna rilevanza autonoma per la decisione della questione di cui trattasi. Sembra tuttavia che le organizzazioni sindacali interessate abbiano valutato la situazione di fatto similmente a come ciò è avvenuto nella presente fattispecie. Il fatto che la Novarobel non abbia rilevato la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna rilevanza poiché questo non costituisce un presupposto per un trasferimento ai sensi della direttiva. Cessione contrattuale 30 I signori Merckx e Neuhuys ritengono che non si configura una cessione contrattuale ai sensi della direttiva, poiché tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel non è stato concluso alcun contratto. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostengono per contro, giustamente, che tale circostanza non si oppone all'applicabilità della direttiva. 31 La Corte, come essa stessa ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha dato un'interpretazione «sufficientemente elastica» alla nozione di cessione contrattuale, per rispondere all'obiettivo della direttiva, ed assicurare perciò che il trasferimento avvenga «nell'ambito di rapporti contrattuali» (22). Pertanto, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], essa ha dichiarato che la direttiva si applica quando il proprietario esercisca nuovamente l'impresa locata, in seguito alla risoluzione del contratto di locazione (23). Nella sentenza 10 febbraio 1988, nella causa [OSCURATO:PERSONA], si trattava analogamente di un'impresa, che era stata data in locazione dal suo proprietario. Dopo la scadenza di questo contratto di locazione l'impresa passava ad un terzo, con il quale il proprietario aveva concluso un nuovo contratto di locazione. La Corte ha dichiarato che ciò poteva rappresentare un trasferimento ai sensi della direttiva: «Il fatto che, in un'ipotesi del genere, il trasferimento abbia luogo in due fasi, nel senso che l'azienda è dapprima retrocessa dall'affittuario gestore iniziale al proprietario, il quale ultimo la trasferisce poi al nuovo afittuario gestore, non esclude l'applicazione della direttiva, sempreché l'entità economica conservi la propria identità» (24). La Corte ha rafforzato questa tesi nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a. (25) e [OSCURATO:PERSONA] (26). Di particolare interesse è al riguardo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. Anche in tale causa si trattava di un'impresa, che era stata data in locazione dal suo proprietario. Dopo la risoluzione del contratto di locazione il proprietario vendeva l'impresa ad un terzo. Si poneva la questione se le obbligazioni, che derivavano al precedente locatario dai contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori, fossero trasferite al nuovo proprietario. Presupposto al riguardo era naturalmente che si configurasse un trasferimento ai sensi della direttiva. Il nuovo proprietario faceva valere che l'applicabilità della direttiva presupponeva un accordo di cessione fra il precedente ed il nuovo datore di lavoro (27). La Corte di giustizia non ha accolto questa tesi (28). 32 In base a questa giurisprudenza mi sembra alquanto dubbio che nella presente fattispecie si tratti di una «cessione contrattuale» ai sensi della direttiva. Questo dicasi a maggior ragione in quanto nella presente fattispecie è chiaro che non solo vi era un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Novarobel, ma che sia la [OSCURATO:PERSONA] sia la Novarobel erano d'accordo per quanto riguarda il trasferimento, anche se ciò non era stato posto per iscritto tra queste due ditte. Per la Novarobel ciò si deduce già dagli accordi conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], con i quali essa si era dichiarata disposta ad assumere i lavoratori interessati. Dalla lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai suoi clienti - la cui valutazione finale rimane ovviamente riservata al giudice nazionale - già si può dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva a che la nuova concessionaria assumesse i lavoratori rimasti alle sue dipendenze e continuasse la sua attività (29). In sostanza ciò si deduce chiaramente dalla lettera che la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato l'8 ottobre 1987 ai signori Merckx e Neuhuys (30). E' perciò chiaro che questa ditta ha concludentemente dato il proprio consenso allo scambio. Ciò è sufficiente per una cessione contrattuale ai sensi della direttiva. C - Conclusione 33 Propongo perciò alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione della [OSCURATO:PERSONA] du travail di Bruxelles: «L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che la direttiva può essere applicata quando un'impresa, avendo deciso di porre termine alla sua attività, licenzia la maggior parte del suo personale, conservando alle proprie dipendenze soltanto quattordici persone su un totale di oltre sessanta, decide che queste quattordici persone, nel rispetto dei diritti da esse maturati, dovranno lavorare in un'impresa alla quale non è vincolata da alcun accordo, ma che fruisce della concessione di vendita da essa in precedenza detenuta, ed altresì quando la prima società non ha ceduto nessun elemento patrimoniale alla seconda. Tale principio è valido soltanto nei limiti in cui l'impresa in parola conservi la propria identità. Spetta al giudice nazionale accertare se tale sia il caso in base ai criteri stabiliti dalla Corte». RSd (1) - Come risulta dagli atti, si tratta di una serie di comuni dell'agglomerato urbano di Bruxelles. (2) - GU L 61, pag. 26. (3) - Secondo e quinto `considerando' della direttiva 77/187. (4) - Sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 5465, punto 12) (il corsivo è mio). (5) - Sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91, Katsikas e a. (Racc. pag. I-6577, punti 32 e 33). (6) - V. supra, paragrafo 4. (7) - V. sentenza Katsikas e a., loc. cit. (nota 5), punti 35 e 36. [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dinanzi alla Corte ha illustrato la soluzione che il diritto belga prevede per un tale caso. Per ragioni di completezza si fa presente che la Corte, nella sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg e Busschers (Racc. pag. 2559), ha svolto argomentazioni che possono far pensare che la direttiva 77/187 non conferisce ai lavoratori il diritto di opporsi al trasferimento del loro contratto di lavoro o del loro rapporto di lavoro (loc. cit., punto 14). Che una tale interpretazione non sia completamente incompatibile lo dimostra la posizione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa Katsikas e a., come è riportata nella relazione d'udienza (Racc. 1992, pag. I-6582 e seguenti). Spetta comunque al giudice nazionale decidere se dall'incertezza eventualmente sussistente circa la situazione giuridica, che è stata comunque rimossa dalla sentenza Katsikas e a., si possano trarre conseguenze per la presente fattispecie. (8) - Sentenza 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119, punti 11 e 13). V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA], loc. cit. (nota 4), punto 18; sentenze 15 giugno 1988, causa 101/87, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. 3057, punto 14); 19 maggio 1992, causa C-29/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3189, punto 23); 12 novembre 1992, causa C-209/91, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-5755, punto 19); 14 aprile 1994, causa C-392/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1311, punto 17). Nella proposta di direttiva presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] l'8 settembre 1994, dalla quale è derivata la direttiva 77/187 (GU C 274, pag. 10), il trasferimento ai sensi di questa direttiva nell'art. 1, n. 1, secondo comma, viene di conseguenza definito come «trasferimento di un'unità economica, che conserva la propria identità». (9) - Sentenza Spijkers, loc. cit. (nota 13). V. anche le summenzionate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 24, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 20. Cfr. anche le summenzionate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 19, e [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 15. (10) - Sentenza Spijkers, loc. cit. (nota 8), punto 14. V. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 21, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 19, e [OSCURATO:PERSONA], punto 25. (11) - Così giustamente l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 1992, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata (Racc. 1992, pag. I-5766, in particolare pag. I-5769). (12) - Loc. cit., nota 8 (punto 20). (13) - Così si è espresso anche l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni 23 febbraio 1994 nella causa [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata (Racc. 1994, pag. I-1313, in particolare pag. I-1319). (14) - V. supra, paragrafi 2 e 5. (15) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83, Botzen e a. (Racc. pag. 519). (16) - [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., nota 8 (punti 3 e 4). (17) - Ibidem, punto 20. (18) - [OSCURATO:PERSONA], loc. cit., nota 8 (punto 16). (19) - V. supra, paragrafo 17, quanto dichiarato dalla Corte. (20) - Racc. 1994, pag. I-1313, in particolare pag. 1319. Analogamente, v. conclusioni dell'avvocato generale Cosmas presentate il 10 maggio 1995 nella causa C-48/94, Rygaard, punto 16 («una certa autonomia organizzativa»). (21) - Colà si trattava di una donna delle pulizie, che in una filiale di una banca si occupava di lavori di pulizia, che la banca aveva poi affidato a un'impresa di pulizie. (22) - Sentenza [OSCURATO:PERSONA], loc. cit., nota 8 (punto 11). (23) - [OSCURATO:PERSONA], loc. cit. nota 8, punto 14. Allo stesso modo si è pronunciata la Corte nella sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, loc. cit., in cui si trattava della risoluzione di un contratto di locazione-vendita (punto 19). (24) - Sentenza nella causa 324/86 (Racc. 1988, pag. 739, punto 10). (25) - Loc. cit., nota 8 (punto 14). (26) - Ibidem, punto 14. (27) - [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., nota 8 (punto 11). (28) - Ibidem, punto 14. (29) - V. supra, paragrafo 26. (30) - V. supra, paragrafo 2. In tale lettera si parla perfino di colloqui con la Novarobel.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris