Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 01640/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23923-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2234/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/7/2020, NRG 1726/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23923/2020 Numero sezionale 9470/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio noNumero di raccolta generale 1640/2022Data pubblicazione 19/01/2022n partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale della stessa città con cui è stata dichiara prescritta la pretesa esercitata dall’ente previdenziale nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, a titolo di contribuzione per la gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 ss.

L. 335/1995 e ciò sul presupposto che l’avviso bonario fosse stato notificato dopo il decorso del termine quinquennale dal momento in cui il credito era esigibile e che la mancata compilazione del c.d. quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrasse doloso occultamento del credito;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Marrandino è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il motivo di ricorso principale è rubricato come violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, all’art. 18, co. 12, dl. 98/2011, arrt. 1 d. lgs. 462/1997 ed all’art. 10, co. 1, d. lgs. 241/1997 e con esso si censura la sentenza impugnata sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR avesse portata elusiva del controllo automatico da parte degli uffici finanziari e di sviamento del sistema di controllo predisposto dalla legge; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23923/2020 Numero sezionale 9470/2021

2. il motivo è inammissibile; Numero di raccolta generale 1640/2022Data pubblicazione 19/01/2022

3. la valutazione in ordine alla ricorrenza di un dolo idoneo ad integrare la fattispecie dell’occultamento che legittima la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., attiene a profili di fatto, sia per quanto riguarda il coefficiente soggettivo in capo al debitore, sia per quanto attiene all’effetto di impedimento che ne deriva (C. 7254/2021; v. ora anche C. 37529/2021);

4. la Corte territoriale ha ritenuto, sotto il primo profilo, la mancanza di prova dell’intenzionalità richiesta dalla legge e, sotto il secondo profilo, ha evidenziato la persistenza di poteri ispettivi attraverso i quali l’ente previdenziale potrebbe comunque accertare il proprio diritto, pur in mancanza di quella dichiarazione sul quadro RR;

5. tale giudizio di fatto non intercetta alcuna violazione di legge, risultando condotto proprio in riferimento ai parametri rilevanti ed esso non può certamente essere sostituito da una diversa valutazione di merito in questa sede;

6. solo per completezza si rileva che, sebbene la Corte territoriale abbia individuato il dies a quo della prescrizione alla data del 16.6.2012 (art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2001 quale vigente ratione temporis), trascurando gli effetti di proroga che, rispetto ai redditi del 2011, derivavano dal d.p.c.m. 6 giugno 2012 e portavano la decorrenza del termine al 9 luglio dello stesso anno, comunque, il primo atto interruttivo di cui è menzione nella sentenza risale al 4.8.2017 e quindi esso si colloca in ogni caso oltre il quinquennio prescrizionale;

7. nulla sulle spese in quanto la parte privata è rimasta intimata; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23923/2020 Numero sezionale 9470/2021 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della Numero di raccolta generale 1640/2022Data pubblicazione 19/01/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021.

Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23923-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2234/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/7/2020, NRG 1726/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23923/2020 Numero sezionale 9470/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio noNumero di raccolta generale 1640/2022Data pubblicazione 19/01/2022n partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale della stessa città con cui è stata dichiara prescritta la pretesa esercitata dall’ente previdenziale nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, a titolo di contribuzione per la gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 ss. L. 335/1995 e ciò sul presupposto che l’avviso bonario fosse stato notificato dopo il decorso del termine quinquennale dal momento in cui il credito era esigibile e che la mancata compilazione del c.d. quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integrasse doloso occultamento del credito; 3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Marrandino è rimasto intimato; 4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo di ricorso principale è rubricato come violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, all’art. 18, co. 12, dl. 98/2011, arrt. 1 d. lgs. 462/1997 ed all’art. 10, co. 1, d. lgs. 241/1997 e con esso si censura la sentenza impugnata sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR avesse portata elusiva del controllo automatico da parte degli uffici finanziari e di sviamento del sistema di controllo predisposto dalla legge; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23923/2020 Numero sezionale 9470/2021 2. il motivo è inammissibile; Numero di raccolta generale 1640/2022Data pubblicazione 19/01/2022 3. la valutazione in ordine alla ricorrenza di un dolo idoneo ad integrare la fattispecie dell’occultamento che legittima la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., attiene a profili di fatto, sia per quanto riguarda il coefficiente soggettivo in capo al debitore, sia per quanto attiene all’effetto di impedimento che ne deriva (C. 7254/2021; v. ora anche C. 37529/2021); 4. la Corte territoriale ha ritenuto, sotto il primo profilo, la mancanza di prova dell’intenzionalità richiesta dalla legge e, sotto il secondo profilo, ha evidenziato la persistenza di poteri ispettivi attraverso i quali l’ente previdenziale potrebbe comunque accertare il proprio diritto, pur in mancanza di quella dichiarazione sul quadro RR; 5. tale giudizio di fatto non intercetta alcuna violazione di legge, risultando condotto proprio in riferimento ai parametri rilevanti ed esso non può certamente essere sostituito da una diversa valutazione di merito in questa sede; 6. solo per completezza si rileva che, sebbene la Corte territoriale abbia individuato il dies a quo della prescrizione alla data del 16.6.2012 (art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2001 quale vigente ratione temporis), trascurando gli effetti di proroga che, rispetto ai redditi del 2011, derivavano dal d.p.c.m. 6 giugno 2012 e portavano la decorrenza del termine al 9 luglio dello stesso anno, comunque, il primo atto interruttivo di cui è menzione nella sentenza risale al 4.8.2017 e quindi esso si colloca in ogni caso oltre il quinquennio prescrizionale; 7. nulla sulle spese in quanto la parte privata è rimasta intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23923/2020 Numero sezionale 9470/2021 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della Numero di raccolta generale 1640/2022Data pubblicazione 19/01/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3
Sentenza Cassazione n. 01640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris