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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2026

Cassazione n. 27582/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IN FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il riesameproposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dellastessa città, in data 31 gennaio 2026, ha applicato ad XXXXXXXXXXXXXXX lamisura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari,per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza a pubblicoufficiale, lesioni nei confronti di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.2.

L’indagato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, affidato adun unico motivo, a contenuto complesso, di violazione di legge in relazione agliartt. 309, comma 5 e comma 10, 172, comma 6-bis e comma 6-ter cod. proc.pen., e manifesta illogicità della motivazione.A fronte del deposito del gravame, avvenuto a mezzo del portale delprocesso telematico (PST) in data 9 febbraio 2026, alle ore 11.42, gli atti sonostati inoltrati dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame solo il 16febbraio 2026, oltre il termine previsto dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc.pen.Erroneamente il Tribunale ha dato rilievo al pervenimento dell’atto pressola cancelleria dell’ufficio in orario posteriore a quello di chiusura al pubblico (ore13.02) per argomentare che, a norma dell'art.172, comma 6-ter, cod. proc.pen., lo stesso dovesse ritenersi depositato il giorno successivo (10 febbraio2026) con conseguente scadenza del termine al 15 febbraio 2026, prorogato,trattandosi di giorno festivo, al successivo giorno

16.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati inepigrafe.4.

Il difensore ha depositato memoria in cui ha insistito per l’accoglimentodel ricorso, riproducendone i motivi.5.

Il procedimento è stato celebrato con rito cartolare, in mancanza dirichiesta di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2. il ricorrente deduce che l’ordinanza sia stata emessa in violazione dellanorma di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina la trasmissioneal tribunale del riesame, entro il termine perentorio di cinque giorni previsto apena di inefficacia della misura, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblicoministero ed utilizzati dal giudice per le indagini preliminari ai fini dell’adozionedella cautela.Il tema devoluto, posto a fondamento della eccezione di tardività nellatrasmissione degli atti, attiene alla individuazione del momento perfezionativodel deposito telematico di un atto processuale.3.

Il difensore, essendo stato depositato l’atto di gravame in orarioposteriore a quello di chiusura al pubblico (ore 13.02), ha evocato la pronunciache, con riferimento alla ipotesi di disallineamento tra invio dell’atto egenerazione della ricevuta telematica da parte del sistema, ha affermato debbaaversi riguardo al momento dell’inserimento dell'atto nel portale (Sez. 2, n.47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383 – 01).Il principio, affermato con riguardo al periodo di transizione dalprocedimento cartaceo a quello telematico, analizza, dalla prospettivadell’impugnante, la peculiare ipotesi in cui, inserito l’atto nel portale, lagenerazione della relativa ricevuta non sia tempestiva.Richiamando autorevole dottrina, la citata sentenza Zhang ha osservatocome «l'opzione per il criterio dell'invio, quale momento rilevante, realizzi unacorretta allocazione del "rischio tecnologico" in capo all'Amministrazione e nonalla parte, prevenendo derive di iperformalismo digitale in contrasto con lafunzione garantistica della telematizzazione».

In un’ottica di bilanciamento trainnovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento,«l'eventuale scarto temporale tra l'inserimento degli atti e il successivo rilasciodella ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante,allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell'avvenuto invio».La stessa sentenza riprende un monito proveniente direttamente dallaCorte europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Patricolo ed altri c.

Italia, del 23maggio 2024, che imporrebbe «una certa flessibilità da parte dei giudici nelvalutare i requisiti del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dalprocedimento cartaceo a quello telematico»4.

Il riferimento giurisprudenziale non è tuttavia pertinente al caso indisamina.Il richiamato principio secondo cui, in caso di tardivo rilascio dellaricevuta, vanno salvaguardate le ragioni della difesa che si è tempestivamentestessa nella ricevibilità della impugnazione, focalizza una delle possibiliproblematiche dei depositi telematici, relative al termine finale di scadenza per ildeposito degli atti difensivi; da esso non sembra possa dedursi un principio diportata generale valevole per ogni ipotesi di deposito di atti da cui decorranotermini processuali.4.1.

Occorre considerare che, con il passaggio al processo penaletelematico – previsto, a regime, dal disposto dell’art. 111-bis cod. proc. pen.,come obbligatorio ed esclusivo, salve specifiche ipotesi di deroga - il deposito dilimite orario, coincidente con quello di apertura al pubblico dell’ufficio, nontroverebbe alcuna giustificazione.Nell’ambiente digitale, si è conseguentemente consentito il depositotelematico sino alla mezzanotte del giorno di scadenza.

Il comma 6-bis dell’art.172 cod. proc. pen. stabilisce, in particolare, che il termine è rispettato sel’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24.00dell’ultimo giorno utile.La previsione è preordinata a consentire, in favore della parte che effettuail deposito, la piena fruibilità del giorno che coincide con il termine ultimoprevisto per il deposito stesso.4.2.

D’altro canto, il disposto di cui al successivo comma 6-ter cod. proc.pen. stabilisce che «i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stessoè effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computanodalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio».Tale disposizione tiene conto del dato che la segreteria o la cancelleria, intale evenienza, “lavorerà” il deposito nel momento in cui è praticamentepossibile, ossia – necessariamente - a far data dal primo giorno di aperturasuccessivo dell’ufficio, in cui potranno essere curati i consequenzialiadempimenti, e dovranno avere impulso le ulteriori attività.5.Tanto premesso, nel caso di specie viene in rilievo un termine relativoalla trasmissione di atti da un’autorità giudiziaria ad un’altra, funzionale agarantire una piena e tempestiva conoscenza degli atti posti a base della misuracautelare; un termine nel quale “si innesta” l'avviso che il presidente deltribunale del riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. deve dareall’autorità procedente di trasmettere gli atti posti a fondamento della domandacautelare, atto che presuppone che la cancelleria abbia avuto conoscenza e abbia“preso in carico” la richiesta.Venendo in rilievo il disposto di cui al comma 6-ter dell’art. 172, relativoal giorno di decorrenza del termine in caso di deposito telematico avvenuto fuoridell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, non si tratta di valutare latempestività dell’atto di gravame, con riguardo al termine finale, per cui avrebbesenso porsi la questione della corretta allocazione di un "rischio tecnologico"della tardività della ricezione, che non dovrebbe far carico alla difesa.Non può, invero, neppure ipotizzarsi un affidamento legittimodell’indagato, degno di tutela, sulla caducazione della misura per decorso deldetto termine, per il sol fatto che, nel momento in cui l’accettazione del sistemaè avvenuta, tale immediata presa in carico e lavorazione dell'atto da partedell’ufficio non potesse materialmente avvenire perché di fatto neppureconosciuto.6.

Ciò posto, deve anche considerarsi che il termine di cinque giorniprevisto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ai fini della decisione delgravame, non si sottrae alla regola generale fissata dall’art. 172, comma 4,secondo cui - salvo che la legge non disponga altrimenti - nel termine non sicomputa l’ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza.È principio consolidato che il calcolo del termine perentorio di cinquegiorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale delriesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., previsto a pena di inefficaciadella misura, segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma 4, cod. proc.pen., secondo cui "dies a quo non computatur in termine", sicchè non devetenersi conto del suddetto giorno iniziale, coincidente con la presentazione dellarichiesta di riesame (Sez. 4, n. 7024 del 08/11/2022, dep. 2023, Pmt, Rv.284102 – 01; anteriormente alla introduzione del deposito telematico, Sez. 2, n.10505 del 25/01/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252472).Tale regola non è stata derogata dalla introduzione delle modalità dideposito telematico.Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio - al quale siintende dare continuità - secondo cui, in tema di disciplina emergenziale daCovid-19, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020,n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, larichiesta di riesame sia presentata a mezzo posta elettronica certificata oltrel'orario di ufficio, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti alTribunale da parte dell'Autorità procedente, previsto dall'art. 309, comma 5, cod.proc. pen., decorre dalla sua "presa in carico", mediante registrazione, da partedella cancelleria (nella specie, correttamente avvenuta il giorno ferialesuccessivo) e si computa, secondo la regola generale dell'art. 172, comma 4,cod. proc. pen., senza tener conto del suddetto giorno iniziale, trattandosi diordinario termine processuale (Sez. 6, n. 8599 del 02/12/2021, dep.14/03/2022, Conforti, Rv. 283105 –

01.7. Nella specie, dunque, correttamente il deposito, avvenuto con invio delgravame il giorno 9 febbraio 2006, è stato accettato con effetto dal giorno 10febbraio 2026; il termine ha avuto decorrenza il giorno 11 febbraio 2026 ed èvenuto a scadere il giorno 15 febbraio 2026, prorogato, in quanto festivo, algiorno 16 febbraio 2026, data in cui gli atti sono stati posti a disposizione delTribunale del riesame.8.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il riesameproposto avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dellastessa città, in data 31 gennaio 2026, ha applicato ad XXXXXXXXXXXXXXX lamisura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari,per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza a pubblicoufficiale, lesioni nei confronti di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.2. L’indagato ha proposto ricorso tramite il difensore di fiducia, affidato adun unico motivo, a contenuto complesso, di violazione di legge in relazione agliartt. 309, comma 5 e comma 10, 172, comma 6-bis e comma 6-ter cod. proc.pen., e manifesta illogicità della motivazione.A fronte del deposito del gravame, avvenuto a mezzo del portale delprocesso telematico (PST) in data 9 febbraio 2026, alle ore 11.42, gli atti sonostati inoltrati dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame solo il 16febbraio 2026, oltre il termine previsto dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc.pen.Erroneamente il Tribunale ha dato rilievo al pervenimento dell’atto pressola cancelleria dell’ufficio in orario posteriore a quello di chiusura al pubblico (ore13.02) per argomentare che, a norma dell'art.172, comma 6-ter, cod. proc.pen., lo stesso dovesse ritenersi depositato il giorno successivo (10 febbraio2026) con conseguente scadenza del termine al 15 febbraio 2026, prorogato,trattandosi di giorno festivo, al successivo giorno 16.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati inepigrafe.4. Il difensore ha depositato memoria in cui ha insistito per l’accoglimentodel ricorso, riproducendone i motivi.5. Il procedimento è stato celebrato con rito cartolare, in mancanza dirichiesta di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. il ricorrente deduce che l’ordinanza sia stata emessa in violazione dellanorma di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che disciplina la trasmissioneal tribunale del riesame, entro il termine perentorio di cinque giorni previsto apena di inefficacia della misura, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblicoministero ed utilizzati dal giudice per le indagini preliminari ai fini dell’adozionedella cautela.Il tema devoluto, posto a fondamento della eccezione di tardività nellatrasmissione degli atti, attiene alla individuazione del momento perfezionativodel deposito telematico di un atto processuale.3. Il difensore, essendo stato depositato l’atto di gravame in orarioposteriore a quello di chiusura al pubblico (ore 13.02), ha evocato la pronunciache, con riferimento alla ipotesi di disallineamento tra invio dell’atto egenerazione della ricevuta telematica da parte del sistema, ha affermato debbaaversi riguardo al momento dell’inserimento dell'atto nel portale (Sez. 2, n.47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383 – 01).Il principio, affermato con riguardo al periodo di transizione dalprocedimento cartaceo a quello telematico, analizza, dalla prospettivadell’impugnante, la peculiare ipotesi in cui, inserito l’atto nel portale, lagenerazione della relativa ricevuta non sia tempestiva.Richiamando autorevole dottrina, la citata sentenza Zhang ha osservatocome «l'opzione per il criterio dell'invio, quale momento rilevante, realizzi unacorretta allocazione del "rischio tecnologico" in capo all'Amministrazione e nonalla parte, prevenendo derive di iperformalismo digitale in contrasto con lafunzione garantistica della telematizzazione». In un’ottica di bilanciamento trainnovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento,«l'eventuale scarto temporale tra l'inserimento degli atti e il successivo rilasciodella ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante,allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell'avvenuto invio».La stessa sentenza riprende un monito proveniente direttamente dallaCorte europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Patricolo ed altri c. Italia, del 23maggio 2024, che imporrebbe «una certa flessibilità da parte dei giudici nelvalutare i requisiti del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dalprocedimento cartaceo a quello telematico»4. Il riferimento giurisprudenziale non è tuttavia pertinente al caso indisamina.Il richiamato principio secondo cui, in caso di tardivo rilascio dellaricevuta, vanno salvaguardate le ragioni della difesa che si è tempestivamentestessa nella ricevibilità della impugnazione, focalizza una delle possibiliproblematiche dei depositi telematici, relative al termine finale di scadenza per ildeposito degli atti difensivi; da esso non sembra possa dedursi un principio diportata generale valevole per ogni ipotesi di deposito di atti da cui decorranotermini processuali.4.1. Occorre considerare che, con il passaggio al processo penaletelematico – previsto, a regime, dal disposto dell’art. 111-bis cod. proc. pen.,come obbligatorio ed esclusivo, salve specifiche ipotesi di deroga - il deposito dilimite orario, coincidente con quello di apertura al pubblico dell’ufficio, nontroverebbe alcuna giustificazione.Nell’ambiente digitale, si è conseguentemente consentito il depositotelematico sino alla mezzanotte del giorno di scadenza. Il comma 6-bis dell’art.172 cod. proc. pen. stabilisce, in particolare, che il termine è rispettato sel’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24.00dell’ultimo giorno utile.La previsione è preordinata a consentire, in favore della parte che effettuail deposito, la piena fruibilità del giorno che coincide con il termine ultimoprevisto per il deposito stesso.4.2. D’altro canto, il disposto di cui al successivo comma 6-ter cod. proc.pen. stabilisce che «i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stessoè effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computanodalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio».Tale disposizione tiene conto del dato che la segreteria o la cancelleria, intale evenienza, “lavorerà” il deposito nel momento in cui è praticamentepossibile, ossia – necessariamente - a far data dal primo giorno di aperturasuccessivo dell’ufficio, in cui potranno essere curati i consequenzialiadempimenti, e dovranno avere impulso le ulteriori attività.5.Tanto premesso, nel caso di specie viene in rilievo un termine relativoalla trasmissione di atti da un’autorità giudiziaria ad un’altra, funzionale agarantire una piena e tempestiva conoscenza degli atti posti a base della misuracautelare; un termine nel quale “si innesta” l'avviso che il presidente deltribunale del riesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. deve dareall’autorità procedente di trasmettere gli atti posti a fondamento della domandacautelare, atto che presuppone che la cancelleria abbia avuto conoscenza e abbia“preso in carico” la richiesta.Venendo in rilievo il disposto di cui al comma 6-ter dell’art. 172, relativoal giorno di decorrenza del termine in caso di deposito telematico avvenuto fuoridell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, non si tratta di valutare latempestività dell’atto di gravame, con riguardo al termine finale, per cui avrebbesenso porsi la questione della corretta allocazione di un "rischio tecnologico"della tardività della ricezione, che non dovrebbe far carico alla difesa.Non può, invero, neppure ipotizzarsi un affidamento legittimodell’indagato, degno di tutela, sulla caducazione della misura per decorso deldetto termine, per il sol fatto che, nel momento in cui l’accettazione del sistemaè avvenuta, tale immediata presa in carico e lavorazione dell'atto da partedell’ufficio non potesse materialmente avvenire perché di fatto neppureconosciuto.6. Ciò posto, deve anche considerarsi che il termine di cinque giorniprevisto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., ai fini della decisione delgravame, non si sottrae alla regola generale fissata dall’art. 172, comma 4,secondo cui - salvo che la legge non disponga altrimenti - nel termine non sicomputa l’ora o il giorno in cui è iniziata la decorrenza.È principio consolidato che il calcolo del termine perentorio di cinquegiorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al tribunale delriesame ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., previsto a pena di inefficaciadella misura, segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma 4, cod. proc.pen., secondo cui "dies a quo non computatur in termine", sicchè non devetenersi conto del suddetto giorno iniziale, coincidente con la presentazione dellarichiesta di riesame (Sez. 4, n. 7024 del 08/11/2022, dep. 2023, Pmt, Rv.284102 – 01; anteriormente alla introduzione del deposito telematico, Sez. 2, n.10505 del 25/01/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252472).Tale regola non è stata derogata dalla introduzione delle modalità dideposito telematico.Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio - al quale siintende dare continuità - secondo cui, in tema di disciplina emergenziale daCovid-19, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020,n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, larichiesta di riesame sia presentata a mezzo posta elettronica certificata oltrel'orario di ufficio, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti alTribunale da parte dell'Autorità procedente, previsto dall'art. 309, comma 5, cod.proc. pen., decorre dalla sua "presa in carico", mediante registrazione, da partedella cancelleria (nella specie, correttamente avvenuta il giorno ferialesuccessivo) e si computa, secondo la regola generale dell'art. 172, comma 4,cod. proc. pen., senza tener conto del suddetto giorno iniziale, trattandosi diordinario termine processuale (Sez. 6, n. 8599 del 02/12/2021, dep.14/03/2022, Conforti, Rv. 283105 – 01.7. Nella specie, dunque, correttamente il deposito, avvenuto con invio delgravame il giorno 9 febbraio 2006, è stato accettato con effetto dal giorno 10febbraio 2026; il termine ha avuto decorrenza il giorno 11 febbraio 2026 ed èvenuto a scadere il giorno 15 febbraio 2026, prorogato, in quanto festivo, algiorno 16 febbraio 2026, data in cui gli atti sono stati posti a disposizione delTribunale del riesame.8. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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