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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25459/2024

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a seguente SENTENZA sul conflittp di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordin3nza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentii:e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude individuando la competenza del GIP del Tribunale di Napoli. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].20NE Michele conclude associandosi alla richiesta del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza in relazione al procedimento ivi iscritto al n. 3387/2018 R.G.N.R. e al n. 19711/2018 R.G.

G.I.P., originato da una denuncia presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il provvedimento era basato sul rilievo che la denuncia evidenziava interessi di magistrati del distretto di Corte di appello di Napoli e che, pertanto, dovendosi applicare l'art. 11 cod. proc. pen. sulla competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, era competente il giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto determinato dalla legge, quindi il predetto Tribunale di Roma.

2. Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dichiarava a sua volta la propria incompetenza in ordine al predetto procedimento e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza.

Notava che non vi erano le condizioni per l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen., in quanto nel procedimento non erano indagati o imputati dei magistrati del distretto di Corte di appello di Napoli e l'unica persona offesa era l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], presentava conclusioni scritte chiedendo «il rigetto del ricorso proposto contro l'interesse dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel caso concreto in esame, da un lato non è controverso che i reati oggetto del procedimento sono ipotizzati come realizzati nel territorio del Tribunale di Napoli e, dall'altro lato, non emerge alcuna condizione per l'applicazione dell'art.11 cod. proc. pen., che regola la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati.

2. In tale situazione, è applicabile la regola generale di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce la competenza del luogo in cui il reato è stato consumato.3.

In conclusione, la competenza spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale gli atti devono essere trasmessi.

P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflittp di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordin3nza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentii:e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude individuando la competenza del GIP del Tribunale di Napoli. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].20NE Michele conclude associandosi alla richiesta del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza in relazione al procedimento ivi iscritto al n. 3387/2018 R.G.N.R. e al n. 19711/2018 R.G. G.I.P., originato da una denuncia presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Il provvedimento era basato sul rilievo che la denuncia evidenziava interessi di magistrati del distretto di Corte di appello di Napoli e che, pertanto, dovendosi applicare l'art. 11 cod. proc. pen. sulla competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, era competente il giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto determinato dalla legge, quindi il predetto Tribunale di Roma. 2. Con ordinanza del 27 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dichiarava a sua volta la propria incompetenza in ordine al predetto procedimento e ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. Notava che non vi erano le condizioni per l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen., in quanto nel procedimento non erano indagati o imputati dei magistrati del distretto di Corte di appello di Napoli e l'unica persona offesa era l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], presentava conclusioni scritte chiedendo «il rigetto del ricorso proposto contro l'interesse dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel caso concreto in esame, da un lato non è controverso che i reati oggetto del procedimento sono ipotizzati come realizzati nel territorio del Tribunale di Napoli e, dall'altro lato, non emerge alcuna condizione per l'applicazione dell'art.11 cod. proc. pen., che regola la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati. 2. In tale situazione, è applicabile la regola generale di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce la competenza del luogo in cui il reato è stato consumato.3. In conclusione, la competenza spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale gli atti devono essere trasmessi. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 18
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