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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09658/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e giuridicamente corrette, avendo la Corte d'appello rilevato sia l'abitualità del comportamento dell'imputato - in quanto gravato da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente penale per tentata estorsione -, sia che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile, circostanze, queste, che sono state del tutto legittimamente ritenute ostative alla concessione del beneficio di cui al suddetto art. 131-bis cod. pen., e con le quali il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e giuridicamente corrette, avendo la Corte d'appello rilevato sia l'abitualità del comportamento dell'imputato - in quanto gravato da quattro precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e da un precedente penale per tentata estorsione -, sia che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già in precedenza invaso il medesimo immobile, circostanze, queste, che sono state del tutto legittimamente ritenute ostative alla concessione del beneficio di cui al suddetto art. 131-bis cod. pen., e con le quali il ricorrente ha anche del tutto omesso di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 marzo 202
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