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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 29569/2022

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la seguente ( SENTENZA sul ricorso 29362-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VTA E. Q. VI,3CONTI 203, pre55o lo 50s dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 1651 contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso principale e all'incidentale - avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 127/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per: j O inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.3.2011 in forza di due contratti di somministrazione stipulati con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro e di avere espletato le medesime mansioni dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] di pari inquadramento, ha convenuto in giudizio l'ente utilizzatore e la società somministratrice chiedendo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.

Igs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, e ai sensi dell'art. 26 del contratto di assunzione sottoscritto con l'agenzia interinale, la condanna dei suddetti, in solido tra loro o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento dei compensi accessori incentivanti disciplinati dalla contrattazione integrativa per i dipendenti [OSCURATO:PERSONA].

2. La domanda, accolta dal giudice di prime cure è stata, in riforma della sentenza del Tribunale, respinta dalla Corte di appello di Firenze.

2.1. La statuizione di rigetto è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l'art. 23 d.

Igs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, con normativa di maggior favore rispetto a quella posta dalla Direttiva 2008/104/CE, riconosce il diritto dei lavoratori dipendenti dal somministratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte; in particolare, il quarto comma prevede che i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa; il riferimento nella disposizione di legge al «trattamento complessivo» implica la necessità di comparazione tra il trattamento complessivo percepito i dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e il trattamento complessivo percepito dalla Biagiotti laddove quest'ultima si era limitata esclusivamente a rivendicare i trattamenti incentivanti dei dipendenti dell'ente utilizzatore senza operare il necessario raffronto tra i rispettivi trattamenti complessivi; b) anche a voler ritenere più favorevole, rispetto a quello corrisposto alla Biagiotti, il trattamento complessivo erogato dall'[OSCURATO:PERSONA] ai propri dipendenti, i compensi rivendicati dalla originaria ricorrente erano collegati al raggiungimento di obiettivi di produttività determinati, per i quali il comma 4 dell'art. 23 rinviava alle previsioni del contratto collettivo applicato dall'utilizzatore; nello specifico la contrattazione integrativa applicata dall'[OSCURATO:PERSONA] nulla prevedeva a riguardo con riferimento ai lavoratori somministrati; c) in ogni caso, dalla prova orale e per come ammesso dalla stessa Biagiotti i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] considerati come comparabili svolgevano anche compiti ulteriori rispetto a quelli espletati dalla lavoratrice in somministrazione di talché in assenza di prova della parità di mansioni non vi erano i presupposti per il riconoscimento delle somme rivendicate.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro s.p.a. ha proposto contestuale ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro s.p.a. hanno depositato ciascuno memoria.

Il P.G. in udienza ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.

Igs. n. 276/2003 e degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. e dei contratti e accordi collettivi di lavoro censurando la sentenza impugnata sotto plurimi profili; si duole, in particolare, che la sentenza di appello avesse ritenuto il difetto di allegazioni utili al fine della comparazione con il trattamento complessivo dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] che asserisce essere, viceversa, stato documentalmente provato e comunque non oggetto di contestazione; in questa prospettiva deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; si duole, inoltre, della errata interpretazione dell'art. 23 d.

Igs. n. 276/2013 per avere il giudice di appello ritenuto, in contrasto con la ratio legis della previsione, di interpretare e conseguentemente qualificare la retribuzione accessoria quale indennità spettante ai sensi del comma 4 dell'art. 23 cit., anziché del comma 2; sostiene, infatti, che la necessità di specifica previsione dei contratti collettivi in relazione al trattamento da riservare ai lavoratori somministrati si poneva solo in funzione di deroga alla parità di trattamento dovendo, in assenza di specifiche previsioni, valere la regola della parità di trattamento tout court.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento all'art. 11 cod. proc. civ. e agli artt. 2697 e 2103 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, dal punto di vista concettuale, equiparato, al fine di escludere la fondatezza della originaria domanda, la equivalenza di mansioni a quella di identità di mansioni.

Contesta, infine, che vi fosse stato da parte di essa lavoratrice, come viceversa ritenuto dal giudice di appello, il riconoscimento dello svolgimento da parte dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] di mansioni più ampie e diverse da quelle espletate da essa Biagiotti.3.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato parte ricorrente ripropone la questione, che assume essere stata ritenuta evidentemente assorbita dal giudice di appello in conseguenza del rigetto della originaria domanda, con la quale aveva chiesto di essere manlevata dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'eventuale condanna al pagamento di somme in favore della lavoratrice.

4. Il ricorso principale è inammissibile

4.1. Si premette che la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere il rigetto della originaria domanda.

La Corte di merito ha infatti, in estrema sintesi, ritenuto la domanda della Biagiotti non meritevole di accoglimento in primo luogo, per difetto di elementi idonei a consentire la prescritta comparazione con il trattamento complessivo dei dipendenti dell'ente utilizzatore; in secondo luogo, per essere i compensi rivendicati collegati al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività in relazione ai quali nulla prevedeva il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, come viceversa previsto dall'art. 23, comma 4 , d.

Igs n. 276/2003; infine, in terzo luogo, per difetto della necessaria parità delle mansioni svolte dalla Biagiotti con quelle espletate dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Quest'ultima rado decidendi non è validamente censurata dall'odierna ricorrente.

4.3. Occorre premettere che, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 23, d.

Igs. n. 276/2003 ( rubricato Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta'), nel testo applicabile ratione temporis, al comma 1 stabilisce che <<1.

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. >>.

Il quarto comma dell'art. 23 cit. così recita: «.

I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì' diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.»

4.4. La Corte di merito, con accertamento di fatto ad essa riservato, ha ritenuto che le emergenze istruttorie corroborate dalle ammissioni della medesima lavoratrice confermassero che non sussisteva «parità di mansioni >> tra la odierna ricorrente ed i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] addetti ai reparti ai quali la stessa era stata assegnata ; era emerso infatti che questi svolgevano anche altre ed ulteriori mansioni rispetto a quelle espletate dalla Biagiotti.

Tale accertamento poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deduzione neppure formalmente prospettata dall'odierna ricorrente; le ulteriori doglianze della ricorrente, non veicolate dalla denunzia di omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cit., con le quali si critica l'accertamento operato dalla Corte di merito e si prospetta un diverso apprezzamento nel merito delle deposizioni testimoniali e delle complessive emergenze in atti, sono inammissibili in quanto intese a sollecitare un sindacato precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, n. 2197/2011, n. 20455/2006, n. n. 7846/2006, n. 2357/2004).

4.5. Infine la deduzione, non decisiva per essere l'accertamento sul punto sorretto anche dalle emergenze in atti, intesa a contestare la ritenuta ammissione - nella memoria di costituzione di appello - dello svolgimento da parte dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori compiti rispetto a quelli svolti dalla Biagiotti risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, come evincibile dalla trascrizione solo parziale del contenuto del richiamato atto difensivo.

4.6. Né l'accertamento della Corte di merito è validamente censurabile mediante la deduzione dell'erronea interpretazione da parte del giudice di appello del parametro giuridico rappresentato della <<parità di mansioni» per avere questi equiparato il concetto di equivalenza di mansioni a quello di identità di mansioni.

Tale critica non coglie nel segno in quanto dalla motivazione della decisione non emerge la contestata equiparazione fra le due nozioni, avendo piuttosto il giudice di appello fatto riferimento al concetto di << parità di mansioni », in aderenza al dato testuale dell'art. 23 comma 1 d.

Igs n. 276/2003.

In questa prospettiva è condivisibile l'affermazione del giudice di appello secondo il quale la parità di mansioni non può che intendersi riferita al complesso delle attività che connotano una figura professionale, con la conseguenze che a determinare tale parità non è sufficiente lo svolgimento da parte del lavoratore somministrato di alcuni o anche di una pluralità di incarichi svolti anche dai dipendenti dell'utilizzatore essendo piuttosto indispensabile che egli o ella ricopra lo stesso ruolo professionale e che svolga il complesso delle mansioni attribuite ai dipendenti dell'utilizzatore di pari qualifica, restando irrilevanti differenze limitate a compiti marginali .4.7.

In altri termini, la parità di mansioni tra lavoratore somministrato e dipendente dell'utilizzatore, ai fini in oggetto, si verifica quando, a parità di qualifica, entrambi svolgano gli stessi compiti aventi medesime caratteristiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ferma restando la irrilevanza di differenze concernenti profili del tutto marginali.

5. In base alle complessive considerazioni che precedono, la inammissibilità del motivo avente ad oggetto una delle autonome rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493/2018, Cass. n. 2108/2012).

6. La inammissibilità del ricorso principale assorbe l'esame del ricorso incidentale condizionato.

7. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

8. La Corte dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito l'incidentale.

Condanna parte ricorrente principale alla rifusione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro s.p.a. delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno in C 3.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ( SENTENZA sul ricorso 29362-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VTA E. Q. VI,3CONTI 203, pre55o lo 50s dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 1651 contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso principale e all'incidentale - avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 127/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per: j O inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere lavorato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.3.2011 in forza di due contratti di somministrazione stipulati con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro e di avere espletato le medesime mansioni dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] di pari inquadramento, ha convenuto in giudizio l'ente utilizzatore e la società somministratrice chiedendo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d. Igs. n. 276/2003, nel testo all'epoca vigente, e ai sensi dell'art. 26 del contratto di assunzione sottoscritto con l'agenzia interinale, la condanna dei suddetti, in solido tra loro o secondo il diverso grado di responsabilità, al pagamento dei compensi accessori incentivanti disciplinati dalla contrattazione integrativa per i dipendenti [OSCURATO:PERSONA]. 2. La domanda, accolta dal giudice di prime cure è stata, in riforma della sentenza del Tribunale, respinta dalla Corte di appello di Firenze. 2.1. La statuizione di rigetto è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l'art. 23 d. Igs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, con normativa di maggior favore rispetto a quella posta dalla Direttiva 2008/104/CE, riconosce il diritto dei lavoratori dipendenti dal somministratore ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte; in particolare, il quarto comma prevede che i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa; il riferimento nella disposizione di legge al «trattamento complessivo» implica la necessità di comparazione tra il trattamento complessivo percepito i dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e il trattamento complessivo percepito dalla Biagiotti laddove quest'ultima si era limitata esclusivamente a rivendicare i trattamenti incentivanti dei dipendenti dell'ente utilizzatore senza operare il necessario raffronto tra i rispettivi trattamenti complessivi; b) anche a voler ritenere più favorevole, rispetto a quello corrisposto alla Biagiotti, il trattamento complessivo erogato dall'[OSCURATO:PERSONA] ai propri dipendenti, i compensi rivendicati dalla originaria ricorrente erano collegati al raggiungimento di obiettivi di produttività determinati, per i quali il comma 4 dell'art. 23 rinviava alle previsioni del contratto collettivo applicato dall'utilizzatore; nello specifico la contrattazione integrativa applicata dall'[OSCURATO:PERSONA] nulla prevedeva a riguardo con riferimento ai lavoratori somministrati; c) in ogni caso, dalla prova orale e per come ammesso dalla stessa Biagiotti i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] considerati come comparabili svolgevano anche compiti ulteriori rispetto a quelli espletati dalla lavoratrice in somministrazione di talché in assenza di prova della parità di mansioni non vi erano i presupposti per il riconoscimento delle somme rivendicate. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro s.p.a. ha proposto contestuale ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro s.p.a. hanno depositato ciascuno memoria. Il P.G. in udienza ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. Igs. n. 276/2003 e degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. e dei contratti e accordi collettivi di lavoro censurando la sentenza impugnata sotto plurimi profili; si duole, in particolare, che la sentenza di appello avesse ritenuto il difetto di allegazioni utili al fine della comparazione con il trattamento complessivo dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] che asserisce essere, viceversa, stato documentalmente provato e comunque non oggetto di contestazione; in questa prospettiva deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.; si duole, inoltre, della errata interpretazione dell'art. 23 d. Igs. n. 276/2013 per avere il giudice di appello ritenuto, in contrasto con la ratio legis della previsione, di interpretare e conseguentemente qualificare la retribuzione accessoria quale indennità spettante ai sensi del comma 4 dell'art. 23 cit., anziché del comma 2; sostiene, infatti, che la necessità di specifica previsione dei contratti collettivi in relazione al trattamento da riservare ai lavoratori somministrati si poneva solo in funzione di deroga alla parità di trattamento dovendo, in assenza di specifiche previsioni, valere la regola della parità di trattamento tout court. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento all'art. 11 cod. proc. civ. e agli artt. 2697 e 2103 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, dal punto di vista concettuale, equiparato, al fine di escludere la fondatezza della originaria domanda, la equivalenza di mansioni a quella di identità di mansioni. Contesta, infine, che vi fosse stato da parte di essa lavoratrice, come viceversa ritenuto dal giudice di appello, il riconoscimento dello svolgimento da parte dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] di mansioni più ampie e diverse da quelle espletate da essa Biagiotti.3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato parte ricorrente ripropone la questione, che assume essere stata ritenuta evidentemente assorbita dal giudice di appello in conseguenza del rigetto della originaria domanda, con la quale aveva chiesto di essere manlevata dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'eventuale condanna al pagamento di somme in favore della lavoratrice. 4. Il ricorso principale è inammissibile 4.1. Si premette che la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea a sorreggere il rigetto della originaria domanda. La Corte di merito ha infatti, in estrema sintesi, ritenuto la domanda della Biagiotti non meritevole di accoglimento in primo luogo, per difetto di elementi idonei a consentire la prescritta comparazione con il trattamento complessivo dei dipendenti dell'ente utilizzatore; in secondo luogo, per essere i compensi rivendicati collegati al raggiungimento di determinati obiettivi di produttività in relazione ai quali nulla prevedeva il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, come viceversa previsto dall'art. 23, comma 4 , d. Igs n. 276/2003; infine, in terzo luogo, per difetto della necessaria parità delle mansioni svolte dalla Biagiotti con quelle espletate dai dipendenti [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Quest'ultima rado decidendi non è validamente censurata dall'odierna ricorrente. 4.3. Occorre premettere che, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 23, d. Igs. n. 276/2003 ( rubricato Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta'), nel testo applicabile ratione temporis, al comma 1 stabilisce che <<1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. >>. Il quarto comma dell'art. 23 cit. così recita: «. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno altresì' diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.» 4.4. La Corte di merito, con accertamento di fatto ad essa riservato, ha ritenuto che le emergenze istruttorie corroborate dalle ammissioni della medesima lavoratrice confermassero che non sussisteva «parità di mansioni >> tra la odierna ricorrente ed i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] addetti ai reparti ai quali la stessa era stata assegnata ; era emerso infatti che questi svolgevano anche altre ed ulteriori mansioni rispetto a quelle espletate dalla Biagiotti. Tale accertamento poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deduzione neppure formalmente prospettata dall'odierna ricorrente; le ulteriori doglianze della ricorrente, non veicolate dalla denunzia di omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 cit., con le quali si critica l'accertamento operato dalla Corte di merito e si prospetta un diverso apprezzamento nel merito delle deposizioni testimoniali e delle complessive emergenze in atti, sono inammissibili in quanto intese a sollecitare un sindacato precluso al giudice di legittimità (Cass. n. 24679/2013, n. 2197/2011, n. 20455/2006, n. n. 7846/2006, n. 2357/2004). 4.5. Infine la deduzione, non decisiva per essere l'accertamento sul punto sorretto anche dalle emergenze in atti, intesa a contestare la ritenuta ammissione - nella memoria di costituzione di appello - dello svolgimento da parte dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] di ulteriori compiti rispetto a quelli svolti dalla Biagiotti risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, come evincibile dalla trascrizione solo parziale del contenuto del richiamato atto difensivo. 4.6. Né l'accertamento della Corte di merito è validamente censurabile mediante la deduzione dell'erronea interpretazione da parte del giudice di appello del parametro giuridico rappresentato della <<parità di mansioni» per avere questi equiparato il concetto di equivalenza di mansioni a quello di identità di mansioni. Tale critica non coglie nel segno in quanto dalla motivazione della decisione non emerge la contestata equiparazione fra le due nozioni, avendo piuttosto il giudice di appello fatto riferimento al concetto di << parità di mansioni », in aderenza al dato testuale dell'art. 23 comma 1 d. Igs n. 276/2003. In questa prospettiva è condivisibile l'affermazione del giudice di appello secondo il quale la parità di mansioni non può che intendersi riferita al complesso delle attività che connotano una figura professionale, con la conseguenze che a determinare tale parità non è sufficiente lo svolgimento da parte del lavoratore somministrato di alcuni o anche di una pluralità di incarichi svolti anche dai dipendenti dell'utilizzatore essendo piuttosto indispensabile che egli o ella ricopra lo stesso ruolo professionale e che svolga il complesso delle mansioni attribuite ai dipendenti dell'utilizzatore di pari qualifica, restando irrilevanti differenze limitate a compiti marginali .4.7. In altri termini, la parità di mansioni tra lavoratore somministrato e dipendente dell'utilizzatore, ai fini in oggetto, si verifica quando, a parità di qualifica, entrambi svolgano gli stessi compiti aventi medesime caratteristiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ferma restando la irrilevanza di differenze concernenti profili del tutto marginali. 5. In base alle complessive considerazioni che precedono, la inammissibilità del motivo avente ad oggetto una delle autonome rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 11493/2018, Cass. n. 2108/2012). 6. La inammissibilità del ricorso principale assorbe l'esame del ricorso incidentale condizionato. 7. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza. 8. La Corte dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito l'incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] per il lavoro s.p.a. delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno in C 3.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
Sentenza Cassazione n. 29569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris