CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4IN Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la prescrizione del reato, maturata nelle more tra il deposito della sentenza e la notifica dell'estratto contumaciale, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ai fini del termine massimo di prescrizione, occorre riferirsi alla data della pronuncia impugnata, ossia al momento della lettura del dispositivo, e dovendosi ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M