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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 27862/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 5 giugno 2026 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 133 cod. proc. pen. e 712 cod. peri. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e non consentito mirando ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 1979 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata); rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente motivato in ordine alla scelta di applicare una pena detentiva di poco superiore al minimo edittale anziché la pena pecuniaria stante l'oggettiva gravità della condotta, i precedenti a carico del ricorrente ed il comportamento processuale non collaborativo, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente (vedi ag. 2 e 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 5 giugno 2026 con cui il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 133 cod. proc. pen. e 712 cod. peri. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e non consentito mirando ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 1979 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata); rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente motivato in ordine alla scelta di applicare una pena detentiva di poco superiore al minimo edittale anziché la pena pecuniaria stante l'oggettiva gravità della condotta, i precedenti a carico del ricorrente ed il comportamento processuale non collaborativo, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente (vedi ag. 2 e 3 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27862/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris