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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06305/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 luglio 2023 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di equa riparazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere per 966 giorni (dal 16 febbraio 2017 al 10 ottobre 2019) patita in relazione all'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" da cui è stato definitivamente assolto, dopo la condanna in primo grado, con sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 10 ottobre 2019, passata in giudicato il 28 gennaio 2021.

La Corte territoriale ha, dunque, liquidato la somma stimata di giustizia nel caso di specie, pari a 227.802,12 euro, disattendendo la richiesta di ulteriori voci di danno, oltre ad interessi, e condannando il Ministero dell'economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza la Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo ed il Ministero dell'Economia e della Finanze, tramite la Avvocatura erariale.

2.1. Il primo ricorso è affidato a due motivi con cui si lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Si assume che la Corte d'appello nel ritenere insussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314 cod.proc.pen. ha omesso di valutare alcuni elementi probatori ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in particolare tre diverse condotte dell'imputato che nella richiesta di misura cautelare, nell'ordinanza di custodia cautelare e nella sentenza del Gip in abbreviato hanno costituito le basi per ritenere la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen..

Inoltre, poiché l'appartenenza all'associazione del Maranto era stata già attestata con sentenza irrevocabile, la valutazione della prova della continuità dell'adesione può essere tratta da elementi di fatto che di per sé potrebbero non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione.

In primo luogo viene indicata la captazione ambientale del 23.11.2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo Scola in cui si parla di dinamiche associative e del modo di fare protervo con cui il Maranto si avvicinava alle persone e del fatto che si era recato a Palermo insieme a [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo vengono indicate le conversazioni che hanno disvelato il coinvolgimento del Maranto nell'organizzazione del summit svoltosi 1'11 febbraio 2013 nell'agro di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nelle stesse si comprende che il Maranto, oltre a riferire agli Schittino i dettagli organizzativi, si deve occupare altresì di portare la risposta del capo famiglia di Lasca ri.

In terzo luogo viene indicata la conversazione tra il Maranto e lo Scola in data 24 marzo 2013 nell'autovettura di quest'ultimo in cui venivano evocati regole e modus operandi dell'agire mafioso in relazione ad una vicenda da gestire con il titolare di un'officina meccanica.

Inoltre si pone in luce la contraddittorietà del passaggio della motivazione in cui si evidenzia che il Maranto aveva fornito in sede di interrogatorio adeguate spiegazioni alle sue condotte mentre lo stesso non avrebbe fornito in quella sede alcuna spiegazione plausibile.

Se ne ricava pertanto che il Maranto, dopo aver già sofferto una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, una volta tornato in Sicilia, avrebbe riallacciato i rapporti con vecchi e nuovi esponenti della consorteria mafiosa.

In via subordinata si rileva che la Corte d'appello non ha motivato circa la sussistenza di un'eventuale ipotesi di colpa lieve.

2.2. Il ricorso per il Ministero dell'Economia e delle Finanze si articola in due motivi.

Con il primo deduce la motivazione apparente sull'assenza di causa ostativa ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

Si assume che la Corte d'appello, nel giudicare i presupposti per l'ingiusta detenzione, si é richiamata alla motivazione della sentenza d'appello ed alla circostanza che il Maranto avesse reso chiarimenti in sede di interrogatorio omettendo peraltro di valutare il comportamento dell'istante prima dell'adozione della misura come risultante da una serie di intercettazioni.

Con il secondo deduce l'errore di diritto ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza di cause ostative.

Si assume che la Corte territoriale sarebbe giunta a diverse conclusioni ove avesse valutato la condotte poste a base dell'ordinanza custodiale.

3. La Procura Generale della S.C. nella requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa del Maranto ha depositato memoria difensiva in cui chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, da scrutinarsi congiuntamente vertendo i motivi di censura sulle medesime questioni, sono fondati.

2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penàle (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata)

3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nei medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

4. Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il Maranto era stato definitivamente assolto dall'imputazione di partecipazione alla famiglia mafiosa di Lascari con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10.10.2019, irrevocabile in data 28 gennaio 2021, riportandone ampi stralci, ha accolto l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo che "sulla scorta delle richiamate osservazioni del giudice della cognizione.." nonché del fatto che ".. sin dal primo interrogatorio il Maranto abbia protestato la sua innocenza, fornendo spiegazioni che non hanno trovato smentita nel corso della lunga istruttoria, anche di secondo grado.." non sussista alcun elemento in base al quale ritenere che la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Ebbene, nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito non ha fatto buon governo dei principi disciplinanti la materia della riparazione dell'ingiusta detenzione, come prima esposti.

In primo luogo l'ordinanza stabilisce una sorta di automatismo tra assoluzione nel merito e sussistenza del diritto all'equa riparazione, senza quindi compiere la valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili con un giudizio ex ante e secondo un percorso logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito.

Nel caso di specie, in particolare, non é stato valutato il compendio probatorio, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, e segnatamente la captazione ambientale del 23 novembre 2012 in cui il Maranto si trova insieme al fratello ed allo Scola in cui gli stessi parlano di dinamiche associative, le conversazioni che disvelano il contributo offerto dal Maranto nella preparazione del summit svoltosi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'agro di [OSCURATO:PERSONA] tra gli esponenti di spicco della consorteria mafiosa nonché una conversazione con lo Scola da cui si evince il ricorso a metodi mafiosi per la soluzione di una questione civilistica, elementi questi che erano stati posti a base dell'emissione e del mantenimento della misura cautelare e che comunque non sono stati neutralizzati dal giudizio assolutorio.

Con riguardo al secondo elemento su cui la Corte di merito ha fondato l'accoglimento dell'istanza, ovvero la condotta procedinnentale del prevenuto, dall'ordinanza impugnata non si comprende il tenore delle dichiarazioni dal medesimo rese, che invece il giudice della riparazione avrebbe dovuto saggiare al fine dell'accertamento della condotta dolosa o gravemente colposa in collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità.

Ed invero, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2023 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente accolto la richiesta di equa riparazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere per 966 giorni (dal 16 febbraio 2017 al 10 ottobre 2019) patita in relazione all'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]" da cui è stato definitivamente assolto, dopo la condanna in primo grado, con sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 10 ottobre 2019, passata in giudicato il 28 gennaio 2021. La Corte territoriale ha, dunque, liquidato la somma stimata di giustizia nel caso di specie, pari a 227.802,12 euro, disattendendo la richiesta di ulteriori voci di danno, oltre ad interessi, e condannando il Ministero dell'economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorrono per la cassazione dell'ordinanza la Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo ed il Ministero dell'Economia e della Finanze, tramite la Avvocatura erariale. 2.1. Il primo ricorso è affidato a due motivi con cui si lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Si assume che la Corte d'appello nel ritenere insussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314 cod.proc.pen. ha omesso di valutare alcuni elementi probatori ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in particolare tre diverse condotte dell'imputato che nella richiesta di misura cautelare, nell'ordinanza di custodia cautelare e nella sentenza del Gip in abbreviato hanno costituito le basi per ritenere la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Inoltre, poiché l'appartenenza all'associazione del Maranto era stata già attestata con sentenza irrevocabile, la valutazione della prova della continuità dell'adesione può essere tratta da elementi di fatto che di per sé potrebbero non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione. In primo luogo viene indicata la captazione ambientale del 23.11.2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo Scola in cui si parla di dinamiche associative e del modo di fare protervo con cui il Maranto si avvicinava alle persone e del fatto che si era recato a Palermo insieme a [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo vengono indicate le conversazioni che hanno disvelato il coinvolgimento del Maranto nell'organizzazione del summit svoltosi 1'11 febbraio 2013 nell'agro di [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nelle stesse si comprende che il Maranto, oltre a riferire agli Schittino i dettagli organizzativi, si deve occupare altresì di portare la risposta del capo famiglia di Lasca ri. In terzo luogo viene indicata la conversazione tra il Maranto e lo Scola in data 24 marzo 2013 nell'autovettura di quest'ultimo in cui venivano evocati regole e modus operandi dell'agire mafioso in relazione ad una vicenda da gestire con il titolare di un'officina meccanica. Inoltre si pone in luce la contraddittorietà del passaggio della motivazione in cui si evidenzia che il Maranto aveva fornito in sede di interrogatorio adeguate spiegazioni alle sue condotte mentre lo stesso non avrebbe fornito in quella sede alcuna spiegazione plausibile. Se ne ricava pertanto che il Maranto, dopo aver già sofferto una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, una volta tornato in Sicilia, avrebbe riallacciato i rapporti con vecchi e nuovi esponenti della consorteria mafiosa. In via subordinata si rileva che la Corte d'appello non ha motivato circa la sussistenza di un'eventuale ipotesi di colpa lieve. 2.2. Il ricorso per il Ministero dell'Economia e delle Finanze si articola in due motivi. Con il primo deduce la motivazione apparente sull'assenza di causa ostativa ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello, nel giudicare i presupposti per l'ingiusta detenzione, si é richiamata alla motivazione della sentenza d'appello ed alla circostanza che il Maranto avesse reso chiarimenti in sede di interrogatorio omettendo peraltro di valutare il comportamento dell'istante prima dell'adozione della misura come risultante da una serie di intercettazioni. Con il secondo deduce l'errore di diritto ex art. 606 lett. d) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza di cause ostative. Si assume che la Corte territoriale sarebbe giunta a diverse conclusioni ove avesse valutato la condotte poste a base dell'ordinanza custodiale. 3. La Procura Generale della S.C. nella requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa del Maranto ha depositato memoria difensiva in cui chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi o il loro rigetto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, da scrutinarsi congiuntamente vertendo i motivi di censura sulle medesime questioni, sono fondati. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penàle (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata) 3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nei medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 4. Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il Maranto era stato definitivamente assolto dall'imputazione di partecipazione alla famiglia mafiosa di Lascari con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10.10.2019, irrevocabile in data 28 gennaio 2021, riportandone ampi stralci, ha accolto l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo che "sulla scorta delle richiamate osservazioni del giudice della cognizione.." nonché del fatto che ".. sin dal primo interrogatorio il Maranto abbia protestato la sua innocenza, fornendo spiegazioni che non hanno trovato smentita nel corso della lunga istruttoria, anche di secondo grado.." non sussista alcun elemento in base al quale ritenere che la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Ebbene, nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito non ha fatto buon governo dei principi disciplinanti la materia della riparazione dell'ingiusta detenzione, come prima esposti. In primo luogo l'ordinanza stabilisce una sorta di automatismo tra assoluzione nel merito e sussistenza del diritto all'equa riparazione, senza quindi compiere la valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili con un giudizio ex ante e secondo un percorso logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito. Nel caso di specie, in particolare, non é stato valutato il compendio probatorio, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, e segnatamente la captazione ambientale del 23 novembre 2012 in cui il Maranto si trova insieme al fratello ed allo Scola in cui gli stessi parlano di dinamiche associative, le conversazioni che disvelano il contributo offerto dal Maranto nella preparazione del summit svoltosi 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'agro di [OSCURATO:PERSONA] tra gli esponenti di spicco della consorteria mafiosa nonché una conversazione con lo Scola da cui si evince il ricorso a metodi mafiosi per la soluzione di una questione civilistica, elementi questi che erano stati posti a base dell'emissione e del mantenimento della misura cautelare e che comunque non sono stati neutralizzati dal giudizio assolutorio. Con riguardo al secondo elemento su cui la Corte di merito ha fondato l'accoglimento dell'istanza, ovvero la condotta procedinnentale del prevenuto, dall'ordinanza impugnata non si comprende il tenore delle dichiarazioni dal medesimo rese, che invece il giudice della riparazione avrebbe dovuto saggiare al fine dell'accertamento della condotta dolosa o gravemente colposa in collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità. Ed invero, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, escluso il mero silenzio, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo, cui va demandata altresì la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi
Sentenza Cassazione n. 06305/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris