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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43989/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 20/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 14/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo con i primi due motivi violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati.

Con il terzo motivo lamentava violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Invero la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come l'attribuzione dei fatti alla ricorrente si fondi su un riconoscimento operato dalla P.G. e dallo stesso giudice di merito che ha proceduto alla comparazione dell'abbigliamento e delle fattezze fisiche della stessa riconoscendola con giudizio di fatto che in quanto ampiamente motivato è incensurabile in questa sede.

Inoltre la responsabilità per la ricettazione della tessera bancomat risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità della tessera di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di una tessera bancomat intestata ad altri è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione.

Quanto al terzo motivo la negazione dell'attenuante speciale è motivata dalla corte di appello sulla base di argomenti in fatto riferiti alle modalità dei fatti ed all'entità dei prelievi non censurabili perché privi di illogicità tanto più manifesta oltre che consoni alla norma che prevede la concessione solo per i casi di particolare tenuità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il t.. onsigliere stensore Ì [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]5SINI D'AGOSTINI ..t(-4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 20/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MODENA, in data 14/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo con i primi due motivi violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per entrambi i reati. Con il terzo motivo lamentava violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Invero la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come l'attribuzione dei fatti alla ricorrente si fondi su un riconoscimento operato dalla P.G. e dallo stesso giudice di merito che ha proceduto alla comparazione dell'abbigliamento e delle fattezze fisiche della stessa riconoscendola con giudizio di fatto che in quanto ampiamente motivato è incensurabile in questa sede. Inoltre la responsabilità per la ricettazione della tessera bancomat risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità della tessera di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). E, nel caso di specie, l'acquisto di una tessera bancomat intestata ad altri è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Quanto al terzo motivo la negazione dell'attenuante speciale è motivata dalla corte di appello sulla base di argomenti in fatto riferiti alle modalità dei fatti ed all'entità dei prelievi non censurabili perché privi di illogicità tanto più manifesta oltre che consoni alla norma che prevede la concessione solo per i casi di particolare tenuità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il t.. onsigliere stensore Ì [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]5SINI D'AGOSTINI ..t(-4
Sentenza Cassazione n. 43989/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris