CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 08131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32242/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 202,2, ORLANDI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 26/07/2018; lette le memorie delle parti; letta la requisitoria scritta e udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in epigrafe indicata, che ha respinto l'appello principale proposto dalla banca ed accolto parzialmente l'appello incidentale proposto dal Sechi. 2. L'originaria controversia era stata introdotta dal Sechi, che aveva agito nei confronti della banca per ottenere l'accertamento della nullità e/o dell'assenza di titolo di alcune poste contabilizzate in dare nei conti intrattenuti (alcuni ancora aperti), con riferimento ai quali aveva formulato domanda di ripetizione dell'indebito. La banca aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del titolare al pagamento dei crediti derivanti dal conto anticipi n. 280204 e del conto insoluti n. 2498, sia per capitale che per interessi, relativi r.g. n. 32242/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a somme anticipate al cliente in ragione di aperture di credito, sia per la voce di capitale che per gli interessi. Entrambe le domande erano state respinte in primo grado. In sede di gravame, la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto dalla banca ed ha accolto parzialmente l'appello di Sechi. Quanto all'appello della banca, la Corte di appello ha affermato che questa non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico. Segnatamente, ha ritenuto non sufficiente la produzione degli estratti conto, in assenza della prova del necessario collegamento tra il contratto di conto corrente (scritto), di cui non vi era prova - dal quale desumere l'indicazione specifica delle condizioni economiche regolanti anche l'apertura di credito - e le aperture di credito asseritamente concesse, rispetto alle quali la domanda di pagamento era stata avanzata e che non risultavano assistite dalla forma scritta. Quanto all'appello del cliente, la Corte di appello ha respinto la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal Sechi perché, pur essendo fondata sulla contestazione delle voci passive contabilizzate negli estratti conto, era priva di qualsiasi allegazione probatoria - di cui questi era onerato nella qualità di attore - circa le condizioni la natura del tasso debitore/creditore da conteggiare (legale, convenzionale, sostitutivo ex art.117 TUB) nonché delle competenze e spese afferenti i diversi rapporti bancari concretamente gravitanti sul conto corrente. Ha ritenuto, tuttavia, la Corte di merito di poter attribuire autonoma rilevanza alla domanda di accertamento dell'illegittimità di alcune poste passive e, segnatamente, ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per il contrasto con il divieto di anatocismo e la nullità della commissione di massimo scoperto applicate dalla banca ai conti correnti nn. 43 e 1964, la cui concreta applicazione era evincibile dall'esame degli estratti conto prodotti.r.g. n. 32242/ Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con ordinanza interlocutoria n. 681/2021 del 18 gennaio 2021, resa all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 21 ottobre 2020, la Sesta Sezione, sottosezione Prima, di questa Corte ha ritenuto di dover disporre la trattazione della controversia all'odierna udienza pubblica della Prima sezione civile della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 127 del d.lgs. n. 385 del 1993 e 2697 cod. civ.; la nullità del procedimento; la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.; in subordine, la violazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. La ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe respinto l'appello proposto dalla banca sul presupposto della nullità totale dei contratti, mai allegata dal Sechi, unico legittimato all'eccezione, che aveva denunciato solo la mancanza delle condizioni valide per il governo dei rapporti in essere e, quindi, esclusivamente la nullità parziale dei contratti ex art.1419 cod. civ. Ha sostenuto, quindi, che tale nullità dei contratti ex art. 127, n.3, del d.lgs. n. 385 del 1993 - applicabile ratione temporis - non poteva essere rilevata d'ufficio, trattandosi di nullità relativa, poiché solo dal 10 gennaio 2011, a seguito della modifica introdotta nel d.lgs. n.385 del 1993 dal d.lgs. n.141 del 2010, è stato consentito il rilievo d'ufficio della nullità, assurta a nullità di protezione ed estesa a tutti i rapporti bancari (e non solo a quelli riguardanti i consumatori). 2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità del procedimento; la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; la violazione degli artt. 2697 e 2702 cod. civ. La ricorrente ha individuato due rationes decidendi poste a fondamento del rigetto e le contesta. La prima - riferita alla mancanza di informazioni economiche che governavano il rapporto - è criticata sulla considerazione che le somme erogate sul r.g. n. 3224 018 Cons. est. PèIo Fraulini conto principale, a seguito dell'apertura di credito e annotate a debito sul conto tecnico, costituivano capitale, di guisa che dette informazioni non risultavano decisive ed il rigetto avrebbe potuto e dovuto riguardare solo eventualmente la contestuale richiesta avanzata dalla banca in merito agli accessori, e non quella riferita al capitale. La seconda è conseguenziale al ravvisato difetto di prova circa il collegamento tra il contratto di conto corrente e le aperture di credito. 3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. in relazione all'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dal Sechi. A parere della ricorrente la Corte di appello avrebbe pronunciato l'illegittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale e di commissione di massimo scoperto per motivi diversi da quelli allegati dalla parte, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la parte contestato la mancata sottoscrizione delle clausole ovvero la loro indeterminatezza, ma non la mancanza di causa; la Corte territoriale avrebbe, inoltre, violato gli artt. 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. per avere dichiarato la nullità di dette clausole contrattuali senza ottenere prova del loro contenuto, in ragione dell'omessa produzione dei contratti da parte dell'attore Sechi. 4. Il controricorrente ha argomentato l'infondatezza dell'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto. 5. Il ricorso non può trovare accoglimento. 6. Il primo motivo è inammissibile atteso che è fondato sull'indicazione della data dei due contratti, riferita come anteriore alla richiamata modificazione del testo dell'art. 127 TUB, che non risulta dalla sentenza impugnata e che non può essere accertata in sede di legittimità, tanto più in assenza di specifica indicazione del loro contenuto - ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ.r.g. n. 3224 18 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - e in assenza della produzione in giudizio dei relativi documenti - ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., atteso che l'elenco di quelli prodotti con il ricorso per cassazione non ne contiene la menzione, limitandosi alla produzione di corrispondenza tra le parti. 7. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, sostanziandosi nella deduzione secondo cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione le prove offerte nel processo, derivanti sia dalla documentazione in atti che dal comportamento processuale delle parti, finisce per richiedere a questa Corte un non consentito nuovo accertamento di merito. 8. Il terzo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello ha rilevato (pag. 7) che il correntista aveva richiesto in data 9 dicembre 2013 alla banca copia di tutta la documentazione afferente ai conti correnti n. 43 e n. 1964, ma che tale richiesta era rimasta inevasa dalla banca. Con tali presupposti di fatto, la sentenza impugnata ha, da un lato, respinto la domanda della banca volta a ottenere la condanna del cliente al pagamento del saldo dei conti correnti speciali, e dall'altro accolto solo parzialmente la domanda del correntista volta a ottenere la rettifica dei saldi passivi sui conti correnti intrattenuti con la banca, limitatamente alla dichiarata nullità della capitalizzazione degli interessi e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto. Con tali presupposti, rileva questa Corte che la sentenza impugnata è certamente corretta nella parte in cui - dopo aver rilevato che nessuna delle parti aveva prodotto in giudizio i contratti di apertura di credito e nemmeno il contratto di conto corrente proprio nel quale sarebbero state contenute le condizione contrattuali delle connesse aperture di credito - ha respinto la domanda della banca. La pronuncia è sul punto conforme all'interpretazione data sul tema da questa Corte regolatrice, r.g. n. 32242/ Cons. est. Paol raulini che ha affermato che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, Sentenza n. 23313 del 27/09/2018); e che, a tal fine, la banca ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 21466 del 19/09/2013). Dunque, non hanno pregio, rispetto a tale ricostruzione della fattispecie, i rilievi contenuti nei motivi di ricorso per cassazione inerenti alla presunta natura "pacifica" delle condizioni contrattuali regolamento gli originari conti correnti e i successivi conti tecnici della partire di credito, in quanto asseritamente dedotti dallo stesso cliente in atto di citazione e non oggetto di successiva contestazione processuale conseguente alle difese della banca. La Corte di appello ha, in realtà, rilevato proprio la mancanza di prova dei contratti delle relative condizioni negoziali, correttamente giudicando insufficiente la documentazione contabile parzialmente prodotta ai fini della ricostruzione della complessiva volontà contrattuali delle parti. Quanto poi dedotto in tema di ripartizione dell'onere della prova è inammissibile: la questione riguarda l'accertamento in fatto, contenuto nella sentenza impugnata, dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e della c.m.s., accertamento che fa ritenere soddisfatto il criterio della valutazione probatoria, quale che sia la parte destinataria dell'onere della prova sul punto, in mancanza di alcuna censura ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ.r.g. n. 322414018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo va disatteso anche nella parte in cui lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere parzialmente accolto la domanda del correntista e dichiarato la nullità parziale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto. La ricorrente lamenta che sia stata pronunciata l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale e delle c.m.s. nonostante che: a) la Corte territoriale, non avendo potuto prendere visione dei contratti (non prodotti) non era stata messa in condizione di verificare il contenuto delle clausole; tale deduzione è inammissibile, in quanto generica: non è, infatti, sufficiente lamentare che il giudice di merito non abbia esaminato il contenuto delle clausole contrattuali in questione, se non viene precisato quale sia tale contenuto, non essendo possibile, in difetto di ciò, valutare la decisività della censura stessa. b) l'attore non aveva dedotto in giudizio la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per mancanza di causa - che invece era stata dichiarata dalla Corte territoriale - ma soltanto per mancata sottoscrizione delle relative clausole o per indeterminatezza; tale assunto è infondato, perché il giudice può dichiarare d'ufficio la nullità contrattuale anche per una ragione diversa da quella dedotta dalla parte, come questa Corte ha costantemente affermato, a partire da Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014. c) la c.m.s. era munita di causa, volta a remunerare la banca dei costi necessari a costituire la provvista in favore del correntista, tanto da essere riconosciuta dall'art. 2 -bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito, dalla legge n. 2 del 2009; tale deduzione è inammissibile in quanto generica, mancando la precisa indicazione del contenuto della clausola di c.m.s. L'espressione "commissione di massimo scoperto", infatti, di r.g. n. 3224 18 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per sé è scarsamente significativa e comunque non univoca, essendo storicamente riferita a vari tipi di clausole, non tutte necessariamente legittime, come questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018) ha avuto cura di precisare. d) non erano state sollevate utili censure o allegazioni quanto alla indeterminatezza dell'oggetto, tanto più che nella specie la relativa valutazione sarebbe impedita dall'omesso esame della clausola; tale censura è inammissibile in quanto non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con cui la nullità della clausola è stata dichiarata per difetto di causa. e) non è dato comprendere, stante il successivo accoglimento dell'appello incidentale, in qual modo, in una futura pretesa creditoria avanzata dalla banca, dette voci possano essere oggetto di eccezione di nullità per i motivi indicati dalla corte territoriale, considerato che quest'ultima, contraddittoriamente, dichiara altresì, subito dopo, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della c.m.s. relativamente ai conti n. 43 e n. 1964 che, conseguito eventualmente il giudicato, privano di significato il periodo antecedente; tale deduzione è infondata, atteso che la sentenza impugnata, in tale parte di pronuncia, ha soltanto inteso affermare che l'accertamento dell'illegittimità delle clausole in questione fa stato quanto a future pretese azionate dalla banca in relazione ai rapporti di cui trattasi. La mancanza di prova di quelle clausole, infatti, nulla toglie alla statuizione di illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo e della c.m.s., la quale ben si può giustificare sulla base della mancanza di qualsiasi clausola che le prevedesse, oltre che della nullità di eventuali clausole siffatte.; f) la Corte di appello abbia, contraddittoriamente e illegittimamente, respinto la domanda della ricorrente per mancata produzione dei contratti ed abbia accolto quella dell'attore malgrado la medesima r.g. n. 32242/2, 18 Cons. est. ø10 Fraulini carenza; tale censura è inammissibile, quanto alla denuncia di illegittimità, per genericità, non essendo dedotto quali sarebbero le norme di legge violate e quali le ragioni della lamentata violazione; laddove è infondata quanto alla censura di contraddittorietà, considerato che i rapporti contrattuali oggetto dell'appello principale e dell'appello incidentale sono diversi. 9. La soccombenza regola le spese 10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ