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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 49327/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura generale Presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 29 marzo 2022 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 marzo 1988. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni inviate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA]

I. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione e 1000 euro di multa resa dal Tribunale locale in danno di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, lamentando violazione di legge in relazione agli artt.163 e 164 cod. pen.

Tanto perchè la Corte del merito, pur se sollecitata in tal senso dalle conclusioni dello stesso ufficio ricorrente, non aveva provveduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dalla sentenza di primo grado in violazione dei limiti stabiliti dalle norme indicate, atteso che l'imputato annoverava una precedente condanna ad anni quattro di reclusione come confermato "dal certificato penale in atti". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento.

2. In linea con le indicazioni rrzlice di principio espresse dalla Procura Generale della Cassazione nella requisitoria trasmessa alla Corte, va ribadito che se gli aspetti ostativi al riconoscimento del beneficio accordato dal Tribunale fossero stati già presenti al momento della relativa decisione, la sentenza di primo grado andava espressamente impugnata (qui con il ricorso diretto in cassazione considerato che si tratta di abbreviato, in ragione dei limiti di appellabilità sanciti dall'alt 443 cod. proc. pen.), per impedire il passaggio in giudicato della stessa in parte qua alla luce della seppur implicita valutazione sottesa alla conclusione ora contrastata con il presente ricorso.

In una siffatta situazione, infatti, valgono per il giudice di appello gli stessi limiti riconosciuti dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in c.

Longo, Rv. 264381) per il giudice dell'esecuzione investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 168, comma 4, cod. pen. (Sez. 3^, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084; Sez. 3^, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429).

3. Ciò posto, lo scrutinio degli atti trasmessi consente di evidenziare che il giudice di primo grado nell'occasione ebbe a decidere sulla base di un casellario che recava precedenti non ostativi (un decreto penale di condanna) e che dunque emarginava dati diversi da quelli emersi dalla documentazione (presente in appello), legittimamente posta a fondamento della revoca sollecitata dalla Procura competente nel corso del giudizio di appello, anticipando la censura ora veicolata con il ricorso che occupa.

Da qui l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio sul punto da rendere alla luce delle emergenze indicate dall'odierno ufficio della Procura generale ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura generale Presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 29 marzo 2022 nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 marzo 1988. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni inviate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della decisione impugnata [OSCURATO:PERSONA] I. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione e 1000 euro di multa resa dal Tribunale locale in danno di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, lamentando violazione di legge in relazione agli artt.163 e 164 cod. pen. Tanto perchè la Corte del merito, pur se sollecitata in tal senso dalle conclusioni dello stesso ufficio ricorrente, non aveva provveduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dalla sentenza di primo grado in violazione dei limiti stabiliti dalle norme indicate, atteso che l'imputato annoverava una precedente condanna ad anni quattro di reclusione come confermato "dal certificato penale in atti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento. 2. In linea con le indicazioni rrzlice di principio espresse dalla Procura Generale della Cassazione nella requisitoria trasmessa alla Corte, va ribadito che se gli aspetti ostativi al riconoscimento del beneficio accordato dal Tribunale fossero stati già presenti al momento della relativa decisione, la sentenza di primo grado andava espressamente impugnata (qui con il ricorso diretto in cassazione considerato che si tratta di abbreviato, in ragione dei limiti di appellabilità sanciti dall'alt 443 cod. proc. pen.), per impedire il passaggio in giudicato della stessa in parte qua alla luce della seppur implicita valutazione sottesa alla conclusione ora contrastata con il presente ricorso. In una siffatta situazione, infatti, valgono per il giudice di appello gli stessi limiti riconosciuti dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in c. Longo, Rv. 264381) per il giudice dell'esecuzione investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 168, comma 4, cod. pen. (Sez. 3^, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084; Sez. 3^, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429). 3. Ciò posto, lo scrutinio degli atti trasmessi consente di evidenziare che il giudice di primo grado nell'occasione ebbe a decidere sulla base di un casellario che recava precedenti non ostativi (un decreto penale di condanna) e che dunque emarginava dati diversi da quelli emersi dalla documentazione (presente in appello), legittimamente posta a fondamento della revoca sollecitata dalla Procura competente nel corso del giudizio di appello, anticipando la censura ora veicolata con il ricorso che occupa. Da qui l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte del merito per un nuovo giudizio sul punto da rendere alla luce delle emergenze indicate dall'odierno ufficio della Procura generale ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di a
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