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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26894/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto aggravato in concorso; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha dato atto dell'erroneità del riferimento normativo (quanto all'art. 625 n. 7) e della contestazione, in fatto, dell'aggravante della violenza sulle cose e delle ragioni per le quali non è stato ritenuta sussistente l'invocata attenuante (cfr. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; - che il terzo motivo, con il quale si deduce il sopravvenuto decorso del termine prescrizionale è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il C igli re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di furto aggravato in concorso; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha dato atto dell'erroneità del riferimento normativo (quanto all'art. 625 n. 7) e della contestazione, in fatto, dell'aggravante della violenza sulle cose e delle ragioni per le quali non è stato ritenuta sussistente l'invocata attenuante (cfr. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; - che il terzo motivo, con il quale si deduce il sopravvenuto decorso del termine prescrizionale è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il C igli re