CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 13221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27349 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27349 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81E43 C351W) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D11 F158G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ADS80003660836), in persona del legale rappre- sentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotton. 827/2022, pubblicata in data 16 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dal locale a gente della r iscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)per crediti iscritti a ruolo dall’Avvo- catura Distrettuale dello Stato di Palermo. Ric. n. 27349/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 La domanda –dopo un’ iniziale dichiarazione di difetto di giuri- sdizione del giudice tributario – è stata accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in riforma della deci- sione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre la Buemi, sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli entiinti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 330 c.p.c. in relazione all’ articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». La ricorrente deduce che gli atti di appello sono stati notificati all’avvocatoAngelo Puglisi, quale suo procuratore costituito in primo grado, nonostante questi fosse al momento delle notifi- cazioni sospeso dall’Albo degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Il ricorso è fondato. La ricorrente ha adeguatamente documentato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era sospeso dall’albo fin da tempo anteriore ed imme- diatamente prossimo al momento della notificazione degli atti di appello, la quale, pertanto, siccome eseguita a chi aveva – sia pur solo temporaneamente –perduto lo status di avvocato e quindi la capacità di rappresentare adeguatamente la parte (Cass. Ord. n. 21359 del 06/10/2020, Rv. 659158 - 01), è da ritenersi nulla. Ciò determina la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e impone la cassazione della relativa sentenza con rinvio, affinché detto giudizio sia rinnovato. Ric. n. 27349/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 2.Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA]- cellona Pozzo di Gotto, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , con rin- vio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio