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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11545/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6578-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/10/2017 R.G.N. 69/2016; Oggetto R.G.N. 6578/2018 Cron.

Rep.

Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Perugia ha d ichiara to estinto , per intervenuta prescrizione, il credito vantato dall’ INAIL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere ampiamente decorso, alla data della notifica dell’intimazione di pagamento (12 gennaio 2015) il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (16 febbraio 2015);

2. a vverso tale sentenza r icorre l’ AGENZIA delle ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso affidato a due motivi , ulteriormente illustrato con memoria;

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva;

4. l’Ufficio del Procurato re generale non ha rassegnato conclusioni scritte;

5. il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia, assistita da avvocato del libero foro;

6. tanto in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 30008 del 2019 e numerose successive conformi, per cui il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio diAgenzia delle entrate - Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, delr.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenziaad un avvocato dellibero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere ril evata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità;

7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6578-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/10/2017 R.G.N. 69/2016; Oggetto R.G.N. 6578/2018 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Perugia ha d ichiara to estinto , per intervenuta prescrizione, il credito vantato dall’ INAIL nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere ampiamente decorso, alla data della notifica dell’intimazione di pagamento (12 gennaio 2015) il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella di pagamento (16 febbraio 2015); 2. a vverso tale sentenza r icorre l’ AGENZIA delle ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso affidato a due motivi , ulteriormente illustrato con memoria; 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva; 4. l’Ufficio del Procurato re generale non ha rassegnato conclusioni scritte; 5. il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione processuale dell’Agenzia, assistita da avvocato del libero foro; 6. tanto in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 30008 del 2019 e numerose successive conformi, per cui il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio diAgenzia delle entrate - Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, delr.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenziaad un avvocato dellibero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere ril evata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità; 7. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se do
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