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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28681/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtda t o avviso a e pa i; udita la relazione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Taranto con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 , in Taranto il 3 novembre 2022 Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero un motivo non rientrante fra quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro a, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]- «tensore v [OSCURATO:PERSONA]/dent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtda t o avviso a e pa i; udita la relazione svo ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Taranto con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 , in Taranto il 3 novembre 2022 Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Rilevato che nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero un motivo non rientrante fra quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]- «tensore v [OSCURATO:PERSONA]/dent
Sentenza Cassazione n. 28681/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris